Diniego di accesso civico per atti nei confronti di terzi

Scarica PDF Stampa
È legittimo il diniego del Comune alla richiesta di accesso civico avente ad oggetto la riscossione coattiva del tributo TARI nei confronti di altri soggetti. 

>>>Leggi l’Ordinanza ingiunzione n. 246 del 7 luglio 2022<<<

    Indice

  1. I fatti
  2. La valutazione del Garante
  3. La decisione del Garante

1. I fatti

Una persona aveva presentato una istanza di accesso civico generalizzato al Comune di Monte Porzio Catone per sapere se nei confronti di tre diversi soggetti, che negli anni precedenti avevano ricevuto degli avvisi di accertamento per mancato pagamento del tributo comunale TARI, il Comune avesse proceduto con le procedure di riscossione coattiva di dette somme: in particolare, il richiedente chiedeva informazioni in ordine all’esperimento di procedure di pignoramento presso terzi sui conti correnti, pensioni INPS e emolumenti di natura privata.

Il Comune rigettava l’istanza, negando l’accesso civico, in quanto riteneva che fosse prevalente il diritto alla privacy degli interessati. Pertanto, motivava il rigetto con un generico richiamo al limite degli interessi privati previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a) – c), del codice privacy.

L’istante, insoddisfatto della decisione del Comune, presentava ricorso al Difensore civico della città metropolitana di Roma Capitale, sostenendo l’invalidità della decisione perché nel procedimento non erano stati coinvolti i controinteressati e chiedendo una nuova valutazione della questione.

Il Difensore civico aveva quindi chiesto al Garante per la protezione dei dati personali il proprio parere sulla questione.

2. La valutazione del Garante

Preliminarmente il Garante privacy ha ricordato che l’accesso civico è finalizzato a garantire delle forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e sull’impiego delle risorse pubbliche nonché di permettere a chiunque di partecipare al dibattito pubblico. Per tale finalità, quindi, la normativa di settore permette a chiunque di accedere ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione che non sono già stati oggetto di pubblicazione, purchè vengano rispettati i limiti della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti dei soggetti coinvolti. In particolare, il limite più rilevante è quello rappresentato dalla tutela dei dati personali dei controinteressati: pertanto, la normativa sull’accesso civico prevede che l’Ente richiesto debba rifiutare l’accesso quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali.

In secondo luogo, il Garante ha evidenziato come l’amministrazione comunale sia obbligata a comunicare agli eventuali controinteressati, mediante invio di una raccomandata a.r., la richiesta di accesso civico. Detti controinteressati hanno diritto a presentare, entro 10 giorni, opposizione motivata alla richiesta di accesso.

Infine, l’amministrazione deve valutare la richiesta di accesso ai documenti e l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, anche tenendo conto del fatto che i dati e i documenti oggetto dell’istanza di accesso civico, nel caso in cui detta istanza venga accolta, divengono pubblici e conseguentemente ogni soggetto ha diritto di conoscerli e di utilizzarli e riutilizzarli (anche se ogni loro uso o riuso configura un nuovo e ulteriore trattamento, che pertanto deve essere compiuto rispettando i limiti previsti dal GDPR e dalla normativa in materia di privacy).


Potrebbero interessarti anche:


Nel caso oggetto di esame, il Garante ha evidenziato come il Comune non avesse coinvolto i controinteressati nel procedimento di accesso civico.

Ciononostante, secondo il Garante, posto che l’opposizione dei controinteressati e le relative motivazioni sono solo un indice della sussistenza di un pregiudizio nei loro confronti, la valutazione effettiva spetta al Comune, che la deve compiere anche nel caso in cui i controinteressati rimangano silenti.

Tuttavia, nella decisione del Comune oggetto di esame, l’amministrazione ha rifiutato l’accesso civico utilizzando una semplice formula di stile, mediante il richiamo generico al limite degli interessi privati previsti dalla citata disposizione del codice privacy. Secondo il Garante, quindi, la motivazione del Comune è eccessivamente generale e sintetica, non consentendo all’istante di capire le motivazioni per cui l’accesso alle informazioni richieste comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei controinteressati.

Dopo aver esaminato le questioni procedurali, il Garante ha analizzato nel merito la richiesta dell’istante.

A tal proposito, come detto nella parte in fatto, le informazioni personali oggetto della richiesta di accesso riguardano, da un lato, la regolarità e la capacità contributiva dei controinteressati e, dall’altro lato, l’esistenza o meno di procedure di pignoramento sui conti correnti, pensioni INPS e emolumenti privati nei confronti dei controinteressati.

Secondo il Garante, quindi, l’ostensione dei dati richiesti comporterebbe la conoscenza al richiedente, non solo dei dati anagrafici dei controinteressati, ma anche di informazioni di carattere economico e patrimoniale di tali persone, che – in quanto tali – potrebbero arrecare nei loro confronti un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali, in considerazione di come tali informazioni potrebbero essere utilizzati dai terzi.

Permettere al richiedente di accedere ai suddetti dati, comporterebbe una interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano personale, sociale, relazionale e professionale.

Tale valutazione del Garante è collegata anche al fatto che i controinteressati, al momento in cui detti dati sono stati raccolti, avevano ragionevoli aspettative che tali informazioni in possesso del Comune rimanessero confidenziali, nonché del fatto che, a tale momento, i controinteressati non potevano prevedere quali conseguenze potrebbero loro derivare dalla conoscibilità di tali informazioni da parte di terzi.

3. La decisione del Garante

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto corretta, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e delle linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, la decisione del Comune di rigettare l’istanza di accesso civico generalizzato e di negare l’ostensione delle informazioni richieste.

Volume consigliato:

Privacy e GDPR: Manuale applicativo con esempi e casistiche settoriali

Il volume si distingue per il suo carattere multidisciplinare ponendosi quale strumento pratico e immediato per rispondere in modo corretto alle finalità della legge.Per ogni tipologia di attività, dalla sanità, alle assicurazioni, dalle banche, alle PMI fino ad arrivare al settore scolastico, il manuale diventa uno strumento per interpretare in modo efficace, il quadro regolatorio in materia di protezione dei dati personali e le sue indicazioni pratiche, riescono a dare criteri precisi su come applicarlo. Il manuale oltre a contenere le disposizioni della legge, è dotato di un formulario che permette un’analisi accurata della situazione in cui il soggetto si trova e, con chek-list, fac-simili, lettere di nomina, informative, istruzioni operative a tutto quello che occorre, permette di riuscire ad avere in breve tempo, una soluzione a tutte le problematiche che il GDPR ha introdotto. Il manuale può essere utilizzato, non solo a chi la legge la deve applicare, ma anche a quei soggetti, certificatori e verificatori delle norme UNI EN ISO, che sono preposti alla valutazione per i sistemi di qualità.Sistemi che oggi sono fondamentali per porre le aziende nella condizione di trovarsi, in un mercato concorrenziale, pronte a soddisfare le sempre più esigenti richieste di tutti gli stakeholder.  Il volume affronta, in particolare, i seguenti settori:- banche;- assicurazioni;- sanità;- lavoro;- scuole. MONICA MANDICOGià DPO e legal Specialist di privati e aziende, è avvocato e founder di Mandico & Partners. È stata coautrice di diverse opere, oltre ad aver pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy. Docente nel Corso di Perfezionamento “ Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei rapporti di lavoro”, organizzato e patrocinato dalle Università delle Marche ed UNICAM.

Monica Mandico | 2019 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

 

Avv. Muia’ Pier Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento