Diniego comunale di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile_ Il Codice delle comunicazioni ha stabilito che gli impianti di telefonia mobile sono assimilati, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primari

Lazzini Sonia 15/01/09
Scarica PDF Stampa
E’ corretto affermare che i Comuni non possono operare una localizzazione puntuale delle aree dove installare una stazione radio base per la telefonia mobile , salvo che tale attribuzione non sia loro espressamente conferita dalla Regione ex art. 8, comma 4, L. n. 36 del 2001.? E’ vero che sulla base di quanto disposto dalla L. n. 36 del 2001, i Comuni, nella materia “de qua”, hanno competenza limitata all’adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, mentre spetta rispettivamente allo Stato il compito di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e alle Regioni le funzioni relative alla previsione delle c.d. “aree sensibili” in cui vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile.? Sussiste  l’interesse pubblico alla realizzazione delle reti mobili di comunicazioni in ambito nazionale, al fine di assicurare una capillare copertura del servizio nel territorio.?merita esisto favorevole un ricorso avverso l’art. 46 delle N.T.A. coordinate del P.R.G., nella parte in cui si prevede un’unica zona del territorio comunale in cui è ammessa l’installazione di impianti di telefonia mobile.?
 
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure rilevanti la violazione, rispettivamente, dell’art. 8 L. n. 36 del 2001 e dell’art. 86 del D. Lgs n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche)._Il Collegio osserva che l’unico motivo su cui si fonda il gravato diniego di autorizzazione consiste nel fatto che: “L’ installazione dell’impianto è richiesta in area -agricola normale-, mentre il PRG individua espressamente le aree destinate a tali insediamenti, definite aree destinate a -servizi tecnici-”._Infatti, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale stabilisce che le zone F per “servizi tecnici” sono destinate all’installazione dei manufatti necessari anche per gli impianti di telefonia mobile._Pertanto, secondo la vigente disciplina urbanistica del Comune di Soragna, l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile può essere autorizzata unicamente nel caso che il sito indicato da uno dei gestori della rete di telefonia mobile ricada in tale zona._Ritiene il Collegio che siffatto automatismo si ponga in contrasto con la vigente normativa statale in “subiecta materia” e, in particolare, con le disposizioni sopra richiamate._ l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza._Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 436 del  18 novembre 2008, emessa dal Tar Emilia Romagna, Parma
In definitiva, la disposizione in parola (art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni >
 
 
Ma vi è di più
Da tali considerazioni ulteriormente discende l’illegittimità dei regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) ove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio>
 
Nella particolare fattispecie inoltre
 
Nel caso in trattazione, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Soragna prevede chiaramente, come si è visto, che l’insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile possa essere autorizzato solo se é localizzato all’interno di un’unica, specifica zona destinata a “Servizi tecnici”, con conseguente automatismo assolutamente preclusivo dell’installazione di tali impianti in tutte le altre porzioni del territorio comunale.
 
In definitiva, per via di tale rigido automatismo, l’Amministrazione Comunale é totalmente libera di individuare le aree da riservare agli impianti in questione e risulta inoltre svincolata dall’obbligo di una puntuale, approfondita istruttoria circa la localizzazione richiesta dal gestore;attività, questa, necessaria al fine, non solo di verificare la compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, ma anche di soddisfare l’interesse pubblico ad una capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile (v. T.A.R. Emilia Romagna –PR- n. 217 del 2008 cit.).
 
Si legga anche
 
L’art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, lex specialis della materia, non prevede alcun collaudo quale condizione necessaria al fine di installare ed attivare gli impianti
 
L’installazione  di impianti di telecomunicazione deve ritenersi consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, una uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata: il d.lgs. n. 259 del 2003  non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 1431 del 28 marzo 2007 ci offre alcuni importanti spunti di riflessione in merito alla discrezionalità dei Comuni di imporre determinate regole per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile
 
Vediamo come si sono svolti i fatti:
 
< Con deliberazione n. 3 del 17.1.2005 il Consiglio Comunale di Padova approvava il “Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile” redatto al fine di attuare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile sul territorio, attraverso la definizione dei criteri di localizzazione degli impianti. Ai fini dell’installazione degli impianti, erano evidenziate tre tipologie di aree:
 
in particolare, oltre alle aree maggiormente idonee erano identificate le aree sensibili e le aree di attenzione, nell’ambito delle quali, oltre all’individuazione dei siti ed edifici di particolare rilevanza storica, artistica, ed architettonica, erano delimitate le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico individuati nelle valutazioni appositamente effettuate da ARPAV. Successivamente, con deliberazione di C.C. n. 133/2005, il Comune di Padova approvava il Piano comunale delle installazioni, con le modalità di cui all’art. 6 del regolamento indicato>
 
con un primo ricorso < venivano in particolare censurati l’art. 3 che disciplinava i criteri di pianificazione e localizzazione delle installazioni e l’art. 7 che prevedeva il rilascio del permesso di costruire per l’installazione degli impianti.
 
la prima sentenza:
 
nel giudizio di primo grado, il TAR Veneto accoglieva in parte il ricorso annullando in parte gli artt. 3 e 7 nei limiti di cui in motivazione.
 
Gli effetti della sentenza di primo grado:
 
Successivamente all’emanazione dell’impugnata sentenza, il Comune di Padova ha adottato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia riguardanti specificamente le questioni oggetto del giudizio in esame.
 
     In particolare, con la deliberazione n. 85, del 23.10.2006, il Comune ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 265/2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della L.R. del Veneto n. 8/2005, in base al quale per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti di telefonia mobile occorreva ottenere oltre alla autorizzazione prevista dall’art. 87 del D.lgs. 259/2003, anche il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/2001. Conseguentemente, con la deliberazione n. 85/2006 il Consiglio comunale provvedeva ad eliminare dal regolamento la previsione relativa alla necessità del rilascio dell’indicato permesso di costruire.
 
     Con altra deliberazione di Consiglio n. 97 del 13.11.2006, il Comune, inoltre al fine di adeguarsi alla sentenza del TAR Veneto n. 3520/06 riguardante il contenzioso insorto con altro gestore, adottava alcuni chiarimenti ed integrazioni al regolamento comunale con specifico riferimento agli articoli 3 e 9 relativi, rispettivamente, ai criteri di localizzazione degli impianti e le relative deroghe.
 
     Restava, però, ferma la prescrizione in base alla quale l’installazione degli impianti di telefonia mobile in ambito comunale era condizionata dalla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dell’imponibilità di soluzioni alternative alla localizzazione
 
 
Non contenta però dell’esito del giudizio, la stessa ricorrente decideva di rivolgersi al Consiglio di Stato (Supremo organo di Giustizia Amministrativa) impugnando la citata sentenza denunziandone l’illegittimità con riferimento agli ulteriori capi di domanda dedotti e disattesi dal Tribunale amministrativo regionale, chiedendo il rigetto dell’appello e con atto notificato il 22.05.2006, proponeva, altresì ricorso, incidentale avverso i capi della sentenza che lo vedevano soccombente.
 
La decisione del Consiglio di Stato
 
Nell’emarginata decisione quindi, nel dare ragione al ricorrente, il giudice ci chiarisce che:
 
Come, infatti, deduce l’appellante la disposizione di cui all’art. 3 comma 1 del regolamento comunale, impugnato in primo grado, nel delineare la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili) si poneva in contrasto con il d.lgs. n. 259 del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti>
 
ma la controversia si estende anche all’interpretazione dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001
 
ecco la risposta dell’adito giudice:
 
come deduce l’appellante con l’indicato art. 8, comma 5 della legge n. 36 del 2001, il legislatore ha previsto la possibilità per i Comuni di dettare norme regolamentari in materia per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai CEM, con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico edilizia. Di modo che “(…) non spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (nella specie, si tratta di regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell’art. 8 L. 36/2001), la installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare (…) allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici>
 
Fondate poi sono le censure riguardanti la previsione di cui all’art. 10, comma 2 del regolamento impugnato, relativo alla necessità di un’attestazione di avvenuta collaudazione e riscontrata conformità dell’impianto al progetto ed al rispetto delle previsioni di legge.
 
Il giudice infatti decreta che:
 
L’art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, lex specialis della materia, non prevede infatti alcun collaudo quale condizione necessaria al fine di installare ed attivare gli impianti. Al contrario, l’intera disciplina del codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/90. Né il certificato di collaudo risulta contemplato nella normativa regionale in materia (legge regionale Veneto n. 11 del 2004 come modificata dalla legge regionale Veneto n. 8 del 2005). E’ da ritenere quindi che la previsione di un obbligo di un attestato di conformità dell’impianto rispetto al progetto autorizzato nonché un certificato di collaudo del medesimo (…) costituendo oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal d. lgs. 259/03, contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle s.r.b. ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito.>
 
A cura di *************
 
 
 
N. 00436/2008 REG.SEN.
N. 00138/2007 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
sezione staccata di Parma
Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 138 del 2007, proposto da:
ALFA N.V., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. *************** e *************, con domicilio eletto presso lo studio dell’*******************************, in Parma, p.zza ********* 17;
 
 
contro
 
-Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Petrarca 20;
-Amministrazione Provinciale di Parma, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
-Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
 
 
per l’annullamento
 
previa sospensione dell’efficacia,
 
a) della nota in data 8/2/2007, con la quale il Comune di Soragna ha negato alla società ricorrente l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile; b) della determina comunale in data 30/12/2006, avente ad oggetto la richiesta della ricorrente; c) della variante generale al P.R.G. Comunale e, in particolare, delle N.T.A. Coordinate, così come definite nell’ultima approvazione e, nello specifico, dell’art. 46.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Soragna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 21/10/2008, il dott. ****************** e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO
 
Con il presente ricorso, una società gestrice della rete di telefonia mobile chiede l’annullamento degli atti e dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale di Soragna le ha negato l’autorizzazione ad installare una stazione radio base in via Bonatti n. 76 del suddetto Comune.
A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente rassegna i seguenti motivi in diritto:
1)Violazione art. 8, comma 1, lett. A L. n. 36 del 2001; Incompetenza; Eccesso di potere sotto diversi profili;
Sulla base di quanto disposto dalla L. n. 36 del 2001, i Comuni, nella materia “de qua”, hanno competenza limitata all’adozione di un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, mentre spetta rispettivamente allo Stato il compito di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e alle Regioni le funzioni relative alla previsione delle c.d. “aree sensibili” in cui vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile.
Da quanto premesso deriva che i Comuni non possono operare una localizzazione puntuale delle aree dove installare detti impianti, salvo che tale attribuzione non sia loro espressamente conferita dalla Regione ex art. 8, comma 4, L. n. 36 del 2001.
Nella specie, pertanto, posto che la Regione Emilia – Romagna non si è avvalsa della suddetta possibilità di delega, l’operato del Comune di Soragna risulta illegittimo, avendo l’Ente invaso le competenze regionali mediante la specifica individuazione di aree urbanisticamente idonee ad allocare gli impianti di telefonia mobile (“zone urbane comprensoriali – servizi tecnici”), con conseguente ritenuta aprioristica inidoneità di tutte le altre aree del territorio comunale.
I provvedimenti comunali e l’art. 46 delle N.T.A. della variante al P.R.G. operano infatti una localizzazione arbitraria stabilendo che le sole zone F per servizi tecnici siano destinate all’installazione degli impianti per la telefonia mobile.
Inoltre, l’operato del Comune risulta irragionevole, dato che impedisce l’installazione dell’impianto della ricorrente in un’area classificata dalle stesse N.T.A. della variante al P.R.G. quale “zona agricola normale”, all’interno della quale sono ammessi gli interventi di costruzione di strutture a servizio diretto delle attività aziendali.
2)Violazione dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 259 del 2003 e delle Direttive comunitarie n. 2002/19/ce, 2002/21/CE, 2002/22/CE;
 
Il Codice delle comunicazioni ha stabilito che gli impianti di telefonia mobile sono assimilati, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e che gli stessi hanno carattere di pubblica utilità.
I gestori delle reti di telefonia mobile hanno inoltre l’obbligo, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, di copertura dell’intero territorio nazionale, finalizzato a garantire il rispetto di standards di qualità minimi nell’erogazione del servizio stesso.
Sussiste, pertanto, l’interesse pubblico alla realizzazione delle reti mobili di comunicazioni in ambito nazionale, al fine di assicurare una capillare copertura del servizio nel territorio.
Il provvedimento assunto dal Comune si pone in contrasto con la suddetta normativa, laddove limita l’installazione di un impianto di pubblica utilità assimilato ad opere di urbanizzazione, ritenendo idonea allo scopo solo una specifica zona del territorio comunale.
Inoltre, la regolamentazione comunale non consente nemmeno la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, dato che la ricorrente ha rilevato, mediante accertamenti tecnici, che l’eventuale installazione nella zona individuata dalle N.T.A. della variante al P.R.G., data la rilevante distanza dal centro abitato di Soragna, non consentirebbe la copertura UMTS.
 
3)Violazione dell’art. 9 L.R. Emilia – Romagna n. 30 del 2000;
 
L’impianto in questione è stato correttamente compreso nel programma annuale delle installazioni che ogni gestore deve presentare alle Amministrazione Comunali.
Il diniego opposto dal Comune si pone pertanto in contrasto anche con la suddetta normativa regionale e, in particolare, con l’art. 9, ove si elencano tutte le aree in cui è inibita l’installazione di impianti di telefonia mobile.
 
4) Violazione dell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria;
 
La norma in rubrica è stata violata dall’Amministrazione Comunale, in quanto nel provvedimento impugnato non è fornita adeguata motivazione in ordine all’inidoneità delle osservazioni e della documentazione ricevute dalla ricorrente.
Inoltre, il Comune nemmeno risulta avere comunicato il preavviso di diniego in riferimento all’istanza per il sito di via Bonatti n. 76.
L’Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari legali.
Alla pubblica udienza del 21/10/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.
 
DIRITTO
 
Con il presente ricorso, ALFA N.V., soggetto gestore di rete di telefonia mobile, chiede l’annullamento del provvedimento in data 8/2/2007, con il quale l’Amministrazione Comunale di Soragna ha negato allo stesso l’autorizzazione per installare un impianto di telefonia mobile sito nello stesso Comune, in via Bonatti.
La società impugna, inoltre, l’art. 46 delle N.T.A. coordinate del P.R.G., nella parte in cui si prevede un’unica zona del territorio comunale in cui è ammessa l’installazione di impianti di telefonia mobile
Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate le censure rilevanti la violazione, rispettivamente, dell’art. 8 L. n. 36 del 2001 e dell’art. 86 del D. Lgs n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).
Il Collegio osserva che l’unico motivo su cui si fonda il gravato diniego di autorizzazione consiste nel fatto che: “L’ installazione dell’impianto è richiesta in area -agricola normale-, mentre il PRG individua espressamente le aree destinate a tali insediamenti, definite aree destinate a -servizi tecnici-”.
Infatti, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale stabilisce che le zone F per “servizi tecnici” sono destinate all’installazione dei manufatti necessari anche per gli impianti di telefonia mobile.
Pertanto, secondo la vigente disciplina urbanistica del Comune di Soragna, l’installazione di un nuovo impianto di telefonia mobile può essere autorizzata unicamente nel caso che il sito indicato da uno dei gestori della rete di telefonia mobile ricada in tale zona.
Ritiene il Collegio che siffatto automatismo si ponga in contrasto con la vigente normativa statale in “subiecta materia” e, in particolare, con le disposizioni sopra richiamate.
Come è stato rilevato in giurisprudenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 5/6/2006 n. 3332 e, di recente T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 15/4/2008 n. 217), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.
Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005)
Da tali considerazioni ulteriormente discende l’illegittimità dei regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) ove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata – sull’intero territorio comunale – l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/3/2007 n. 1431).
Nel caso in trattazione, l’art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Soragna prevede chiaramente, come si è visto, che l’insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile possa essere autorizzato solo se é localizzato all’interno di un’unica, specifica zona destinata a “Servizi tecnici”, con conseguente automatismo assolutamente preclusivo dell’installazione di tali impianti in tutte le altre porzioni del territorio comunale.
In definitiva, per via di tale rigido automatismo, l’Amministrazione Comunale é totalmente libera di individuare le aree da riservare agli impianti in questione e risulta inoltre svincolata dall’obbligo di una puntuale, approfondita istruttoria circa la localizzazione richiesta dal gestore;attività, questa, necessaria al fine, non solo di verificare la compatibilità dell’impianto con l’ordinato assetto urbanistico – edilizio del territorio, ma anche di soddisfare l’interesse pubblico ad una capillare distribuzione del servizio di telefonia mobile (v. T.A.R. Emilia Romagna –PR- n. 217 del 2008 cit.).
Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati il suddetto art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. comunale e il conseguente diniego di autorizzazione all’installazione dell’impianto in questione.
Il carattere assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esame delle ulteriori censure indicate in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Soragna, in persona del Sindaco p.t., quale parte soccombente, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2008, con l’intervento dei Magistrati:
*************, Presidente
******************, ***********, Estensore
**********, Consigliere
   
L’ESTENSORE                            IL PRESIDENTE
   
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento