Dimissioni della lavoratrice madre e indennità di disoccupazione: chiarimenti del Ministero del lavoro

Redazione 07/02/13
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti, richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alle dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001, modificato dalla L. 92/2012.

In particolare l’istante chiedeva se, a seguito delle modifiche apportate dalla predetta L. 92/2012 sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre potesse o meno fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.

Il Ministero ha offerto la soluzione alla problematica sollevata, proprio esaminando il dettato dell’art. 54, comma 1, del decreto sopra citato, secondo cui “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro (…), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum.

Si precisa, inoltre, che durante il periodo di vigenza dell’indicato divieto, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salva l’ipotesi in cui sia stata sospesa l’attività dell’azienda o di un reparto di essa, né tantomeno essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, ad eccezione del caso in cui la procedura venga attivata per cessazione dell’attività imprenditoriale.

Con riferimento al periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, l’art 55, comma 1, D.Lgs. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.

Alla luce delle norme in esame, si evince, dunque, che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.

Le modifiche introdotte all’art. 55, co. 4, dalla L. 92/2012, non hanno inciso in ordine al periodo di fruizione delle indennità di cui al primo comma del medesimo articolo.

Ciò in quanto, la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai primi tre anni di vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro.

In conclusione, l’estensione temporale dell’istituto della convalida non ha riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie, la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.

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