Dimezzamento cauzione provvisoria non necessario allegare la certificazione del sistema di qualità

Lazzini Sonia 13/07/14
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L’art. 75 del D. Lgv. 12 aprile 2006 n. 163 – espressamente richiamato al punto 3.1.1. del bando di gara ed al punto 5.8 del Disciplinare di gara- prevede, con il comma 7°, il beneficio di prestare la cauzione in misura ridotta, senza nulla precisare in ordine alla prova del possesso della certificazione ISO, mediante la produzione documentale (conf.: Cons. Stato Sez. III: 1.1. 2012 n. 493 e 4.10. 2012 n.5203).

Né, ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria, ai sensi del precitato art. 75, comma 7, D. Lgv. n. 163 del 2006, è necessario che la certificazione del sistema di qualità sia allegata alla domanda di partecipazione: infatti, la norma distingue tra segnalazione del possesso del requisito e documentazione dello stesso, per cui la segnalazione può anche implicitamente manifestarsi con la prestazione della cauzione dimezzata e la relativa documentazione, in assenza di particolari formalità, può essere anticipata al momento della presentazione dell’offerta od anche documentata successivamente, nel corso della procedura._Invero, l’art. 75 del D. Lgv. 12 aprile 2006 n. 163 risponde all’esigenza di garantire, per quanto possibile, la futura esatta esecuzione dei rapporti contrattuali già in una fase che precede la costituzione del vincolo contrattuale, per cui, in aderenza alla ratio che permea l’istituto, i casi di esclusione per insanabilità della cauzione provvisoria sono riconducibili esclusivamente alle ipotesi di: a) mancata presentazione della cauzione provvisoria (a tale situazione è equiparato il caso di chi dichiara genericamente un impegno pro futuro a presentare la cauzione provvisoria, ovvero di chi dichiara di esserne in possesso, senza produrre materialmente la garanzia); b) produzione di una garanzia del tutto sprovvista degli elementi di cui al cit. art. 75 comma 4, relativi all’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, c.c. ed all’operatività “ a semplice richiesta scritta”; c) polizza o cauzione sprovvista dell’indicazione del soggetto garantito, che è elemento essenziale ad substantiam del contratto di garanzia; d) polizza o cauzione non intestata a tutte le imprese associande nel caso di ATI costituenda; e) cauzione prestata da intermediari non iscritti o cancellati dall’albo di cui all’art. 106, D. Lgv. 1.9.1993 n. 385, o che non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; f) polizza o cauzione non sottoscritta dal garante o priva di sottoscrizione autenticata, se espressamente richiesta dalla lex specialis a pena di esclusione; g) polizza o cauzione materialmente falsa.(sentenza  numero  1126 del 10   luglio 2014 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro)

Lazzini Sonia

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