Difformità tra istanza di mediazione e domanda giudiziale: la condizione di procedibilità può considerarsi assolta?

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Istanza di mediazione e domanda giudiziale: il decreto legislativo 28/10:

L’art.4 del D.Lgs.vo 28/10 cosi dispone: ”La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art.2[1] è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.”. Il comma 2 dell’art.4 così dispone: ”L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Caratteristica dell’istanza di mediazione, e, più in generale, del procedimento di mediazione, è l’informalità e la non rigidità a canoni assoluti o forme inderogabili. L’articolo 3 del decreto citato rinvia, per il procedimento di mediazione, al Regolamento dell’Organismo dell’ente scelto che ha come limite assoluto il rispetto della riservatezza del procedimento. Dispone la norma che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”[2]. Il rinvio ai Regolamenti degli organismi conferma che non vengono richieste formule sacramentali per l’istanza, se non, la prassi insegna, la forma scritta. L’istanza, che non va articolata, argomentata o supportata da principi giuridici, salvo che sia la parte stessa o il suo avvocato a ritenerlo opportuno, presenta un contenuto difforme dalla citazione che, per contro, deve contenere quanto previsto dall’art.163 c.c. pena la nullità  in caso di mancanza o assoluta incertezza di parte dei requisiti indicati dalla norma stessa; questo è quanto stabilisce il successivo articolo 164 del Codice di Procedura Civile.

L’istanza di mediazione deve anch’essa contenere, oltre all’indicazione dell’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa,  ossia petitum e causa petendi ma nessun altro requisito è espressamente indicato dalla legge.

L’articolo 5 del decreto legislativo 28/10 elenca le materie di mediazione obbligatoria e prevede l’esperimento del procedimento quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Qualora istanza di mediazione e domanda giudiziale non coincidano la condizione di procedibilità può dirsi assolta? La risposta viene fornita dalla giurisprudenza.

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Trib. Mantova 22 gennaio 2019:

La sentenza analizza un caso di responsabilità medica [3]. Gli attori, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, chiamavano in giudizio la Casa di Cura ritenendola responsabile del decesso della congiunta. L’azienda ospedaliera convenuta eccepiva l’improcedibilità ritenendo che non vi fosse identità tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale. L’assunto era basato sul fatto che nell’istanza gli attori si erano limitati a chiedere il ristoro del danno patrimoniale per decesso della congiunta iure proprio mentre, in sede di giudizio, era stata avanzata ulteriore domanda risarcitoria iure hereditario per il lasso di tempo intercorso tra l’intervento chirurgico ed il decesso. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione ritenendo che l’istanza di mediazione, ai sensi dell’art.4 D.L.sg.vo 28/10, deve contenere l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, “..al fine di consentire alle parti di poter raggiungere un accordo conciliativo”.  Nel caso in esame gli attori nell’istanza, sostiene il Tribunale di Mantova “..hanno compiutamente illustrato i fatti relativi alla controversia insorta tra le parti e chiesto il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito a seguito del decesso della congiunta..”. Essi in citazione hanno chiesto la condanna dell’azienda sanitaria convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre che del danno non patrimoniale iure hereditatis per le sofferenze patite dalla congiunta nel periodo intercorso tra l’intervento chirurgico subito e la morte. Sostiene il Tribunale che “..anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, la condizione di procedibilità si sia avverata, sussistendo tra il procedimento di mediazione ed il presente giudizio piena identità di causa petendi e parziale identità di petitum, a nulla rilevando che nell’istanza di mediazione gli attori abbiano quantificato le somme richieste diversamente rispetto all’atto di citazione, ovvero non abbiano domandato il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis”. Il Tribunale fonda la propria decisione sulla scorta del fatto che, sin dalla mediazione parte convenuta aveva piena cognizione dei fatti per cui gli attori stavano avanzando pretesa ed era stata messa, fin da allora, nella condizione di poter conciliare la lite. Ad avviso del Tribunale per poter considerare assolta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è sufficiente la compiuta conoscenza dei fatti di causa (causa petendi) non necessita per contro l’identità del petitum.

Trib Pordenone 18 febbario 2019:

Nello stesso senso ha deciso il Tribunale di Pordenone con sentenza 19 febbraio 2019 in fattispecie completamente diversa. Nell’ambito di un contratto di compravendita immobiliare parte attrice aveva chiesto, in citazione, la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo di compravendita. Si costituiva il convenuto venditore, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Sosteneva il convenuto che l’istanza depositata presso l’Organismo aveva ad oggetto la sola richiesta di risoluzione del contratto e non anche la riduzione del prezzo non potendosi considerare assolta la condizione di procedibilità. Ad avviso del Tribunale che l’attore aveva ritualmente esperito il procedimento davanti all’Organismo di Mediazione di Pordenone e che doveva ritenersi sufficiente “..al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito”. L’art.4 del D.Lgs.vo 28/10 richiede che siano indicate le ragioni della pretesa con ciò riferendosi, ad avviso del Tribunale friulano “..ai fatti oggetto della pretesa (trattandosi di un procedimento anteriore al giudizio), in cui la ragione della pretesa deve intendersi quella della verificazione di un evento ingiusto”.

L’istanza di mediazione non richiede anche “..l’indicazione degli elementi di diritto, come avviene invece per la citazione, ex art.163 c.p.c.”. L’eccezione sollevata dal convenuto era fondata sul presupposto che l’istanza aveva ad oggetto solo la risoluzione del contratto e non anche la riduzione del prezzo ma non era stato contestato che il procedimento di mediazione avesse ad oggetto fatti diversi rispetto al giudizio; l’eccezione è stata respinta dal Tribunale.

Mediazione e giudizio

Le due sentenze sopra menzionate conducono ad opportune riflessioni in merito alla ratio della mediazione rispetto al giudizio. Dal punto di vista formale, tendono a salvaguardare l’istituto della mediazione, inteso come più snello e meno “rigoroso” rispetto al giudizio, anche nelle mediazioni obbligatorie di cui all’articolo 5 del D.Lgs.vo 28/10. L’istanza, disciplinata dai regolamenti interni dei vari Organismi, non rischia di essere “errata” sotto il profilo strettamente formale. Dal punto di vista sostanziale le due pronunce hanno un contenuto ancora più ampio. Laddove l’istanza abbia introdotto un procedimento di mediazione che abbia dato alle parti la possibilità di conoscere la vicenda ed i fatti ad essa sottostanti, ossia la causa petendi, permettendo loro di trovare una soluzione conciliativa, la giurisprudenza pare la ritenga esaustiva non richiedendo quale requisito ulteriore anche l’identità del petitum che in sede giudiziale può avere un contenuto diverso.

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Note

[1] Controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili (art.2 comma 1 D.Lgs.vo 28/10)

[2] Art.3 comma 3 D.Lgs.vo 28/10

[3] Materia obbligatoria elencata dall’art.5 decreto legislativo 28/10

Avv. Scarsi Mara

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