Difficile scelta del contributo unificato per le opposizioni allo stato passivo

Manno Pina 23/02/12
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La modifica all’articolo 99 della legge fallimentare così come operata dall’articolo 84 decreto legislativo 9 gennaio 2006 n 5 e successive modificazioni ex decreto legislativo 12 settembre 2007 n 169 eliminando l’inciso: “ il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio..” ha fatto sorgere dei dubbi sia sulla natura camerale del procedimento di cui all’articolo 98 L. F. che sull’ammontare del contributo unificato da corrispondere ex art. 13 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 nelle procedure in oggetto.

Invero il contributo unificato dovrebbe corrispondersi in misura fissa nel caso di giudizio camerale, in base al valore della causa se il procedimento dovesse intendersi ordinario.

Tra le cancellerie dei vari tribunali non esiste univoco orientamento, tant’ è che alcune riscuotono il contributo commisurandolo al valore, altri – ( vedi da ultimo tribunale di Vibo Valentia) – propendono per la riscossione del contribuito in misura fissa stante la natura camerale del procedimento.

Ad oggi nessun orientamento ministeriale specifico è stato rinvenuto in materia.

A seguito apposite e precipue ricerche giurisprudenziali e dottrinali in merito alla riforma del processo fallimentare si evidenzia invece come in materia al di là della soppressione dell’inciso in questione, il procedimento venga ancora “qualificato” quale “camerale”.

Infatti una tra le più significative e peculiari novità del recente testo dell’articolo 99 legge fallimentare è rappresentato “dalla scomparsa del riferimento all’udienza in camera di consiglio prima contenuto nel terzo comma dell’articolo 90 legge fallimentare che tuttavia può ben spiegarsi con l’innovativa previsione della possibilità che la trattazione del procedimento sia delegabile al giudice relatore e la difficoltà concettuale di immaginare la camera di consiglio, tradizionalmente intesa come luogo materiale ove devono essere prese le decisioni giudiziali collegiali, di un giudice monocratico” 1 e che “… il provvedimento è stato innovato con la riforma prevedendosi una regolamentazione unica e ad hoc per tutte le impugnazioni . il giudizio pur essendo di natura camerale, rimane, a cognizione non sommaria “ 2

Inoltre “un filone che contraddistingue la riforma è la generalizzata opzione per il modello camerale per la soluzione di tutte le controversie interne alla procedura fallimentare o da essa nascente..” 3

Infatti “ il legislatore della riforma della legge fallimentare ha innovato profondamente il rito processuale delle impugnazioni endofallimentari non prevedendo all’articolo 99 legge fallimentare un unico modello di procedimento valido per ogni tipo di impugnazione, ma abbandonando il rito a cognizione ordinaria (ancorché introdotto con ricorso invece che con atto di citazione) che connotava il giudizio di “opposizione” e della “revocazione” per adottare un modello di giudizio camerale che presenta i caratteri di maggiore snellezza (…..)” 4

Il dlg 12.9.2007 n 169 12.9.2007 n 169 ha apportato profonde modifiche alla disciplina già riformata dal dlvo 9.1.2006 n 5.

Tali modificazioni “ in realtà costituiscono un migliore dettaglio delle regole procedimentali che governano la impugnazione senza peraltro alterare la sostanza della struttura del giudizio che mantiene le caratteristiche del procedimento camerale” 5 evidenziandosi in fine come “… il procedimento camerale di cui al succitato articolo 99 legge fallimentare rappresenta soltanto la prosecuzione del procedimento di accertamento passivo che si svolge in fase sommaria dinnanzi al G. D.… “ conseguendone, per logica ed immediata consequenzialità che il procedimento ex articolo 99 “va definito come camerale sui generis o ibrido in quanto il legislatore,pur avendo eliminato ogni riferimento all’udienza di camera di consiglio, presente nell’art. 99 comma 3 legge fallimentare,ha comunque delineato un sistema snello di procedura senza la predeterminazione in toto delle modalità di svolgimento delle udienze e dell’espletamento dei mezzi di prova…..inoltre il termine impugnazione non implica necessariamente lo spostamento nella sede camerale di tutta la disciplina del processo di appello ordinario”6

Altra problematica, inoltre, attiene alla iscrizione materiale del ricorso nei programmi in uso negli uffici.

Detti procedimenti rientrando tra le PROCEDURE ENDOFALLIMENTARI risultano regolarmente previste nel programma SIECIC in uso nella cancelleria fallimentare e , anche per evitare confusione nelle statistiche, non si ritiene corretto iscriverle, come avveniva nel periodo precedente alla riforma alla legge fallimentare, nel programma SICID codice 171201

Sulla base di quanto sin qui esposto stante la diversità di trattamento fiscale da parte dei vari uffici si auspica un intervento interpretativo da parte del ministero della giustizia diretto a dirimere le problematiche di cui in oggetto.

 

1 cfr. pag.60 da Il Fallimento e le altre procedure concorsuali- mensile di giurisprudenza e dottrina n 1 anno 2011 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer in commento alla sentenza della Corte di Cassazione n 19697/2009)

2 cfr. Montanari pag. 340 da Itinera- Guide Giuridiche- Procedure Concorsuali – Fallimento e le altre procedure concorsuali – anno 2010 – IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

3 cfr. pag 29 e pag 70 da Commento breve alla riforma fallimentare a cura di Giuseppe Bozza

4 cfr AAVV. pagg. 904 e 905 da Codice Commentato del Fallimento diretto da Giovanni Lo Cascio I edizione IPSOA Gruppo Wolters Kluwer.

5 Vedi nota n 4

6 cfr. pagg 55 e 56 da “ Il Fallimento e le altre procedure concorsuali- mensile di giurisprudenza e dottrina n 1 anno 2011 IPSOA Gruppo Wolters Kluwer “

Manno Pina

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