Difensore distrattario: deve restituire il compenso in caso di riforma della sentenza

Redazione 24/10/18
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Il fatto

Il caso sottoposto alla Corte d’Appello riguarda l’azione di ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza di primo grado, poi riformata in appello, promossa nei confronti della controparte e nei confronti del difensore antistatario.
Nella specie, l’attore era risultato soccombente in un giudizio civile. La sentenza era stata messa in esecuzione e, al termine del procedimento esecutivo, le somme pignorate erano state assegnate alla controparte e, per quanto riguarda le spese legali, al difensore antistatario della stessa controparte. Nel frattempo, la sentenza veniva impugnata e, all’esito del giudizio di secondo grado, la medesima pronuncia veniva riformata con compensazione integrale delle spese di lite per i due gradi di giudizio. A seguito della riforma della decisione di primo grado, il medesimo attore adiva il Tribunale di Catania per ottenere la ripetizione di quanto versato in esecuzione della prima sentenza.

La decisione

La Corte d’Appello di Catania conferma la sentenza di primo grado, riconoscendo al difensore distrattario l’obbligo di rifondere quanto percepito a titolo di spese legali dalla controparte in caso di riforma della sentenza.

Il problema degli effetti della riforma della sentenza contenente il provvedimento di distrazione delle spese presupporrebbe la preventiva definizione della natura giuridica dell’istituto ex art. 93 c.p.c.

Il problema degli effetti della riforma della sentenza potrebbe avere soluzioni radicalmente diverse a seconda che il provvedimento di distrazione venga equiparato ad una cessione di credito oppure a una delegazione di pagamento. Nel primo caso, vi sarebbe un vero e proprio trasferimento della titolarità attiva del diritto, con conseguente trasferimento anche della titolarità passiva dell’eventuale obbligazione di ripetizione; nel secondo caso, invece, non vi sarebbe mutamento di titolarità del diritto e, quindi, il pagamento effettuato dalla parte soccombente al difensore antistatario estinguerebbe l’obbligazione che la controparte ha nei confronti del proprio avvocato.
La stessa Corte di Appello, del resto, ritiene che il difensore antistatario abbia sempre la possibilità di richiedere il pagamento direttamente al proprio cliente e che, quindi, egli non diventi mai parte del processo, salvo il solo caso di rigetto della richiesta di distrazione.

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