Deve essere confermata l’interpretazione del bando secondo la quale era richiesto soltanto il possesso della generica autorizzazione sanitaria alla produzione di alimenti

Lazzini Sonia 03/06/10
Scarica PDF Stampa

Nel respingere il ricorso della RICORRENTE. s.c.r.l. avverso l’aggiudicazione alla contro interessata Controinteressata s.r.l. del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dei comuni di Sesta Godano e Varese Ligure, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha richiamato il punto 7 lettera i) del bando che richiede, per il centro di cottura alternativo a quello del Comune di Sesta Godano da adibire a cucina di riserva nel caso di guasto, cattivo fun-zionamento o altro inconveniente, il possesso delle relative autorizzazioni e registrazioni sanitarie, ma non l’autorizzazione all’asporto degli alimenti preparati, come sostenuto dalla ricorrente.

Nel riproporre la censura, la RICORRENTE. s.c.r.l. afferma l’erroneità della decisione per avere ritenuto irrilevante che il ristorante “La M.”, indicato dall’aggiudicataria quale locale da adibire a cucina di riserva in caso di guasto di quello del Comune di Sesta Godano, non era in possesso della specifica au-torizzazione sanitaria per la produzione di pasti “da asporto” ma solo di quella relativa alla distribuzione di pasti nel ristorante medesimo e che la disponibilità dell’altro centro cottura (Borghetto di Vara) era limitata nel tempo

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

La censura non merita accoglimento.

Secondo il punto 7 lettera i) del bando costituisce, fra l’altro, requisito di partecipazione … “la proprietà o la disponibilità per tutta la durata del contratto di un centro di cottura alternativo a quello del Comune di Sesta Godano da adibire a cucina di riserva nel caso di guasto, cattivo funzionamento o altro inconveniente, con il possesso delle relative autorizzazioni e registrazioni sanitarie da adibire a cucina di riserva in caso di guasto, cattivo funzionamento o altro inconveniente che possa interessare la cucina di Sesta Gordano.

L’utilizzo del centro di cottura alternativo era previsto anche dall’art. 2 punto 1 del capitolato speciale di appalto nel quale era altresì specificato che l’utilizzo del centro di cottura alternativo non doveva comportare alcun onere per i comuni.

Il punto 2 dell’art. 1 del capitolato speciale stabiliva inoltre che il trasporto dei pasti, loro consegna, scodellamento e somministrazione presso i locali dei centri terminali di refezione doveva avvenire attraverso personale e mezzi della ditta appaltatrice e che i pasti, preparati in legame caldo, dovevano essere condizionati in contenitori a chiusura ermetica isotermici o termici, multiporzione che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla normativa vigente.

A fonte delle prescrizioni del bando che ponevano a carico della ditta appaltatrice l’asporto degli alimenti, la previsione dell’autorizzazione all’asporto degli alimenti preparati – della quale il centro alternativo indicato dall’aggiudicataria non sareb-be stato in possesso – appariva del tutto superfluo rispetto agli obiettivi della gara.

Correttamente pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’aggiudicazione della gara a Controinteressata s.r.l. dalla circostanza che il ristorante “La M.”, indicato quale a cucina di riserva, non fosse in possesso della specifica autorizzazione sanita-ria per la produzione di pasti “da asporto”.

Deve pertanto essere confermata l’interpretazione del bando contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale era richiesto soltanto il possesso della generica autorizzazione sanitaria alla produzione di alimenti.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2187 del 19 aprile 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 02187/2010 REG.DEC.

N. 09286/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9286 del 2008, proposto da:
Cooperativa  Ricorrente Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. *************, **************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via Michelini Tocci, 50;

contro

Comune di Sesta Godano,********************************a del Comune di Sesta Godano;

nei confronti di

Controinteressata S.r.l.;

per la riforma

della sentenza del TAR Liguria – Genova : Sezione II n. 01402/2008, concernente aggiudicazione servizio di ristorazione scolastica.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti l’avvocato ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso n. 134/2008 la Cooperativa albergo mensa spettacolo e turismo RICORRENTE. s.c.r.l. ha impugnato al Tribunale ammini-strativo regionale della Liguria il provvedimento del 6 dicembre 2007, di aggiudicazione definitiva alla contro interessata Controinteressata s.r.l. del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dei comu-ni di Sesta Godano e Varese Ligure, per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

Nell’unico motivo di ricorso, la Cooperativa RICORRENTE. s.c.r.l. ha sostenuto l’illegittimità dell’omessa esclusione dalla gara dell’aggiudicataria Controinteressata s.r.l., perché non in possesso del requisito di cui all’art. 7 lett. i) del bando di concorso, consistente nel-la disponibilità, per tutta la durata del contratto, di un centro di cottura alternativo a quello del Comune di Sesta Godano, con le relative autorizzazioni e registrazioni sanitarie, da adibire a cuci-na di riserva nel caso di guasto, cattivo funzionamento o altro in-conveniente, in quanto l’affermata disponibilità di un altro centro cottura (Borghetto di Vara) era limitata nel tempo e la disponibi-lità della cucina del ristorante “La M.” non era accompa-gnata dalla specifica autorizzazione sanitaria per la produzione di pasti “da asporto”.

Costituitosi il contradditorio, il Comune di Sesta Godano ha ec-cepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al comune di Varese Ligure, ente (co)appaltante ed ha dedotto l’infondatezza del ricorso nel merito.

Con la sentenza in epigrafe, il Tar della Liguria ha respinto il ri-corso senza esaminare l’eccezione di inammissibilità del comune di Sesta Godano.

Avverso la sentenza propone appello la Cooperativa albergo men-sa spettacolo e turismo RICORRENTE. s.c.r.l.

La causa viene in decisione all’udienza del 19 febbraio 2009.

DIRITTO

Nel respingere il ricorso della RICORRENTE. s.c.r.l. avverso l’aggiudicazione alla contro interessata Controinteressata s.r.l. del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dei comuni di Sesta Godano e Varese Ligure, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha richiamato il punto 7 lettera i) del bando che richiede, per il centro di cottura alternativo a quello del Comune di Sesta Godano da adibire a cucina di riserva nel caso di guasto, cattivo fun-zionamento o altro inconveniente, il possesso delle relative autorizzazioni e registrazioni sanitarie, ma non l’autorizzazione all’asporto degli alimenti preparati, come sostenuto dalla ricorrente.

Nel riproporre la censura, la RICORRENTE. s.c.r.l. afferma l’erroneità della decisione per avere ritenuto irrilevante che il ristorante “La M.”, indicato dall’aggiudicataria quale locale da adibire a cucina di riserva in caso di guasto di quello del Comune di Sesta Godano, non era in possesso della specifica au-torizzazione sanitaria per la produzione di pasti “da asporto” ma solo di quella relativa alla distribuzione di pasti nel ristorante medesimo e che la disponibilità dell’altro centro cottura (Borghetto di Vara) era limitata nel tempo

La censura non merita accoglimento.

Secondo il punto 7 lettera i) del bando costituisce, fra l’altro, requisito di partecipazione … “la proprietà o la disponibilità per tutta la durata del contratto di un centro di cottura alternativo a quello del Comune di Sesta Godano da adibire a cucina di riserva nel caso di guasto, cattivo funzionamento o altro inconveniente, con il possesso delle relative autorizzazioni e registrazioni sanitarie da adibire a cucina di riserva in caso di guasto, cattivo funzionamento o altro inconveniente che possa interessare la cucina di Sesta Gordano.

L’utilizzo del centro di cottura alternativo era previsto anche dall’art. 2 punto 1 del capitolato speciale di appalto nel quale era altresì specificato che l’utilizzo del centro di cottura alternativo non doveva comportare alcun onere per i comuni.

Il punto 2 dell’art. 1 del capitolato speciale stabiliva inoltre che il trasporto dei pasti, loro consegna, scodellamento e somministrazione presso i locali dei centri terminali di refezione doveva avvenire attraverso personale e mezzi della ditta appaltatrice e che i pasti, preparati in legame caldo, dovevano essere condizionati in contenitori a chiusura ermetica isotermici o termici, multiporzione che garantiscano il rispetto delle temperature previste dalla normativa vigente.

A fonte delle prescrizioni del bando che ponevano a carico della ditta appaltatrice l’asporto degli alimenti, la previsione dell’autorizzazione all’asporto degli alimenti preparati – della quale il centro alternativo indicato dall’aggiudicataria non sareb-be stato in possesso – appariva del tutto superfluo rispetto agli obiettivi della gara.

Correttamente pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’aggiudicazione della gara a Controinteressata s.r.l. dalla circostanza che il ristorante “La M.”, indicato quale a cucina di riserva, non fosse in possesso della specifica autorizzazione sanita-ria per la produzione di pasti “da asporto”.

Deve pertanto essere confermata l’interpretazione del bando contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale era richiesto soltanto il possesso della generica autorizzazione sanitaria alla produzione di alimenti.

Le spese del grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2010 con l’intervento dei Signori:

***********************, Presidente FF

***************, ***********, Estensore

**************, Consigliere

***************, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

 

L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento