Deve esserci coerenza fra i vari documenti che compongono la lex specialis di gara, altrimenti la Stazione appaltante non può automaticamente escludere i concorrenti le cui dichiarazioni siano dubbie ma ha l’obbligo di richiedere le dovute integrazioni do

Lazzini Sonia 28/05/09
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Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un ricorso volto a contestare <l’art.21 lettera c-2 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di prescrivere a pena d’esclusione e senza possibilità di integrazione, l’obbligo di dichiarare di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, nonostante tale dichiarazione non fosse contenuta nel modello costituente l’allegato”A” al disciplinare stesso e in conformità al quale la domanda di partecipazione andava redatta secondo le prescrizioni del disciplinare stesso>? Ed inoltre contro <’art.21 lettera c-2 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di prescrivere a pena d’esclusione e senza possibilità di integrazione, l’obbligo di dichiarare di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, nonostante lo stesso disciplinare prescrivesse la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall’art.38 del D.lgs. n.163/2006 la cui lettera g) riguarda proprio la regolarità fiscale ai fini della partecipazione alle gare pubbliche
 
La censura è fondata per come d’appresso meglio precisato. Si osserva in primo luogo che la stessa stazione appaltante aveva predisposto un modello di domanda (allegato “A” al disciplinare) che doveva necessariamente essere utilizzato dalle imprese/ditte per partecipare alla gara in questione. Ebbene, il modello di domanda predisposto dall’Agenzia delle entrate contiene le singole dichiarazioni da rendere, esclusa proprio quella di cui al punto C-2 dello stesso disciplinare. Come già evidenziato già in sede cautelare, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa “L’adozione di uno schema di domanda di partecipazione difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara può costituire un comportamento equivoco dell’Amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti, che non può determinare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano correttamente presentato quanto richiesto dal disciplinare, ma deve indurre la stazione appaltante a chiedere un’integrazione documentale nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità “Il principio giurisprudenziale appena evidenziato trova applicazione al caso di specie, considerato altresì che il contenuto di tale dichiarazione, come evidenziato con la terza doglianza qui esaminata, risulta ulteriore rispetto a quella resa da parte ricorrente di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.138 D.Lgs.163/06: il richiamo a tutte le cause previste dall’art.138 cit include, ovviamente anche la lett.”g” che, come noto, riguarda proprio il fatto di “non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 782 del 29 aprile 2009, emessa dal Tar Sicilia, Palermo:
 
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe mercé i quali è stata disposta in danno della Ditta ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara indetta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, per l’affidamento e la gestione del bar e della mensa interna.
L’impugnata esclusione è stata disposta dalla stazione appaltante per asserita mancanza, nell’offerta presentata dalla ditta ricorrente, della dichiarazione prevista dal 2.1 lett.C-2 del disciplinare di gara, in ordine al fatto “di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse”.
Con la prima censura, parte ricorrente lamenta la violazione di legge in relaizone all’art.1337 copd. Civ, oltre che del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e della buona fede nelle trattative.
La censura è fondata per come d’appresso meglio precisato.
Si osserva in primo luogo che la stessa stazione appaltante aveva predisposto un modello di domanda (allegato “A” al disciplinare) che doveva necessariamente essere utilizzato dalle imprese/ditte per partecipare alla gara in questione.
Ebbene, il modello di domanda predisposto dall’Agenzia delle entrate contiene le singole dichiarazioni da rendere, esclusa proprio quella di cui al punto C-2 dello stesso disciplinare.
Come già evidenziato già in sede cautelare, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa “L’adozione di uno schema di domanda di partecipazione difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara può costituire un comportamento equivoco dell’Amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti, che non può determinare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano correttamente presentato quanto richiesto dal disciplinare, ma deve indurre la stazione appaltante a chiedere un’integrazione documentale nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità “ (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 novembre 2007, n. 10853).
Il principio giurisprudenziale appena evidenziato trova applicazione al caso di specie, considerato altresì che il contenuto di tale dichiarazione, come evidenziato con la terza doglianza qui esaminata, risulta ulteriore rispetto a quella resa da parte ricorrente di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.138 D.Lgs.163/06: il richiamo a tutte le cause previste dall’art.138 cit include, ovviamente anche la lett.”g” che, come noto, riguarda proprio il fatto di “non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
A seguito dell’ordinanza di accoglimento, ai fini del riesame, della domanda incidentale di sospensione, la stazione appaltante ha richiesto l’integrazione documentale mancante per causa alla stessa attribuibile, siccome non presente nello schema unilateralmente predisposto: in esito alla ottenuta integrazione, l’appalto –ripetesi- è stato aggiudicato alla ditta ricorrente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e per l’effetto vanno annullati.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 00782/2009 REG.SEN.
N. 01469/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2008, proposto da:
Ditta ALFA Sabina, in persona del suo omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avv. ******************, ******************, presso il cui studio ha eletto domicilio in Palermo, via Liberta’, 171;
contro
– l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege,
nei confronti di
Hassio Servizi Soc.Coop. non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del verbale di gara del 13/6/2008 relativo alla “procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del bar – mensa della sede all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia” nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente;
– del medesimo verbale di gara nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata;
– del provvedimento di eventuale approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del sopraindicato verbale di gara;
– dell’art.21 lettera c-2 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di prescrivere a pena d’esclusione e senza possibilità di integrazione, l’obbligo di dichiarare di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, nonostante tale dichiarazione non fosse contenuta nel modello costituente l’allegato”A” al disciplinare stesso e in conformità al quale la domanda di partecipazione andava redatta secondo le prescrizioni del disciplinare stesso;
– dell’art.21 lettera c-2 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di prescrivere a pena d’esclusione e senza possibilità di integrazione, l’obbligo di dichiarare di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, anche con riferimento alle imprese come quella ricorrente neo costituite, e quindi non tenute alla data della gara, al pagamento di nessuna imposta e di nessuna tassa;
– dell’art.21 lettera c-2 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di prescrivere a pena d’esclusione e senza possibilità di integrazione, l’obbligo di dichiarare di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, nonostante lo stesso disciplinare prescrivesse la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall’art.38 del D.lgs. n.163/2006 la cui lettera g) riguarda proprio la regolarità fiscale ai fini della partecipazione alle gare pubbliche..
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Dir.Regionale Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n.812 del 8/7/2008, eseguita il 25/7/2008;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10/03/2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il dispositivo di sentenza n. 46 del 10/03/2009;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
La Ditta ricorrente “ALFA ******” ha partecipato alla gara indetta dall’Agenzia delle Entrate di Palermo per la “procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del bar – mensa della sede dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia”.
Ha quindi impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, in relazione alla esclusione in proprio danno disposta nella seduta del 13/6/2008 in ragione della asserita mancata dichiarazione prevista dal punto 2.1 lett.C) del disciplinare di gara a pena di esclusione.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1-Violazione e falsa applicazione dell’art.1337 cod. civ.. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa e della buona fede. Ambiguità e contraddittorietà della lex specialis. Violazione del principio dell’affidamento.
2-Violazione e falsa applicazione dell’art.2.1 C-2 del bando in relazione all’art.138 D.Lgs.163/06. Violazione e falsa applicazione dell’art.1 della L.241/90. Violazione art.146 D.Lgs.163/06.
3-Violazione e falsa applicazione dell’art.2.1 C-2 del bando in relazione all’art.38 D.Lgs.163/06. Violazione art.1 L.241/90.
Resisteva l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Agenzia intimata, senza articolare difese scritte.
Con ordinanza n.812 del 8/7/2008 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione resistente.
In esito alla integrazione documentale richiesta dalla stazione appaltante, la ditta ricorrente è stata riammessa alla gara di che trattasi risultandone aggiudicataria provvisoria in attesa della definizione nel merito del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2009, presenti le parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio. In pari data è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n.46, come per legge.
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe mercé i quali è stata disposta in danno della Ditta ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara indetta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, per l’affidamento e la gestione del bar e della mensa interna.
L’impugnata esclusione è stata disposta dalla stazione appaltante per asserita mancanza, nell’offerta presentata dalla ditta ricorrente, della dichiarazione prevista dal 2.1 lett.C-2 del disciplinare di gara, in ordine al fatto “di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse”.
Con la prima censura, parte ricorrente lamenta la violazione di legge in relaizone all’art.1337 copd. Civ, oltre che del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e della buona fede nelle trattative.
La censura è fondata per come d’appresso meglio precisato.
Si osserva in primo luogo che la stessa stazione appaltante aveva predisposto un modello di domanda (allegato “A” al disciplinare) che doveva necessariamente essere utilizzato dalle imprese/ditte per partecipare alla gara in questione.
Ebbene, il modello di domanda predisposto dall’Agenzia delle entrate contiene le singole dichiarazioni da rendere, esclusa proprio quella di cui al punto C-2 dello stesso disciplinare.
Come già evidenziato già in sede cautelare, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa “L’adozione di uno schema di domanda di partecipazione difforme dalle prescrizioni del disciplinare di gara può costituire un comportamento equivoco dell’Amministrazione, idoneo a generare convincimenti non esatti, che non può determinare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano correttamente presentato quanto richiesto dal disciplinare, ma deve indurre la stazione appaltante a chiedere un’integrazione documentale nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità “ (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 novembre 2007, n. 10853).
Il principio giurisprudenziale appena evidenziato trova applicazione al caso di specie, considerato altresì che il contenuto di tale dichiarazione, come evidenziato con la terza doglianza qui esaminata, risulta ulteriore rispetto a quella resa da parte ricorrente di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.138 D.Lgs.163/06: il richiamo a tutte le cause previste dall’art.138 cit include, ovviamente anche la lett.”g” che, come noto, riguarda proprio il fatto di “non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.
A seguito dell’ordinanza di accoglimento, ai fini del riesame, della domanda incidentale di sospensione, la stazione appaltante ha richiesto l’integrazione documentale mancante per causa alla stessa attribuibile, siccome non presente nello schema unilateralmente predisposto: in esito alla ottenuta integrazione, l’appalto –ripetesi- è stato aggiudicato alla ditta ricorrente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e per l’effetto vanno annullati.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
***************, Primo Referendario, Estensore
********************, Referendario
L’ESTENSORE       IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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