Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale è in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. La questione: violazione di legge ed assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari.
- Ti interessano questi contenuti?
1. La questione: violazione di legge ed assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari
Il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava una misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in relazione ad un episodio di estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 416bis. 1 cod. pen., dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione di un gruppo criminale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, affrontate in maniera stimata generica senza considerare che il ricorrente era detenuto in esecuzione di una pena di dieci anni di reclusione, dei quali aveva scontato solo sette mesi. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale (anche se in virtù di una condanna definitiva) non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, in quanto nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021).
Potrebbero interessarti anche:
3. Conclusioni: lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale sia in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo, con cui è stato per l’appunto postulato che lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari, incluso il pericolo di reiterazione del reato, poiché l’ordinamento penitenziario consente la possibilità che il detenuto riacquisti, anche temporaneamente, la libertà.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere come non ricorrano esigenze cautelari solo perché taluno sia sottoposto a una misura coercitiva custodiale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento