Detenuti in 41-bis e libertà di orario nella preparazione dei pasti

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I detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. devono godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella

    Indice

  1. Il fatto
  2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
  3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
  4. Conclusioni

1. Il fatto

Il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila, quale giudice del rinvio disposto dalla Cassazione, a seguito di annullamento (deciso con la sentenza Sez. 1, n. 7194 del 2021) di una precedente ordinanza del medesimo Tribunale, aveva respinto il reclamo proposto dall’amministrazione penitenziaria avverso una ordinanza del magistrato di sorveglianza di L’Aquila con cui era stato accolto il reclamo ex art. 35-bis presentato da persona detenuta in regime ex art. 41-bis ord. pen., avente ad oggetto: a) il mancato inserimento nel “modello 72” (cd. sopravvitto) di una serie di prodotti alimentari, consentiti invece ai detenuti non sottoposti al regime differenziato; b) la previsione di determinate fasce orarie nelle quali, ai detenuti sottoposti a tale regime, è consentito cucinare; ed era stato disposto – di conseguenza – che l’amministrazione penitenziaria consentisse al reclamante di acquistare al “modello 72” gli stessi cibi acquistabili presso le altre sezioni dell’istituto e di cucinare cibi senza la previsione di fasce orarie.

In particolare, il provvedimento rescissorio aveva confermato che l’unica interpretazione legittima, data la situazione di fatto e concreta della casa circondariale di L’Aquila, era quella già stabilita con il provvedimento del magistrato di sorveglianza citato secondo cui la limitazione degli orari previsti per la cottura dei cibi e dei beni acquistabili al sopravvitto avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni – non soggetti a tali limitazioni – e detenuti sottoposti a regime 41-bis, assoggettati a dette limitazioni, che non trova giustificazione in prioritarie esigenze di ordine e sicurezza, le sole atte a determinare una legittima restrizione dei diritti del ristretto, ovvero la sospensione o la riduttiva applicazione delle regole di trattamento, tenuto conto del profilo di pericolosità del singolo.

2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorreva il Ministro della Giustizia in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 1, 35-bis, 41-bis ord. pen. e violazione dell’art. 13 D.P.R. n. 230 del 2000, in relazione soltanto alla parte del provvedimento impugnato con cui era stata confermata l’illegittimità delle fasce orarie per cucinare i cibi in cella nei confronti dei detenuti in regime speciale ex art. 41-bis ord. pen.

Nel dettaglio, la tesi del ricorrente era che detta differenziazione del trattamento detentivo tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a regime di massima sicurezza fosse giustificata e legittima alla luce dello scarso numero di detenuti comuni presenti all’interno del carcere di L’Aquila – viceversa, la platea carceraria di detenuti in regime speciale era molto nutrita – e del fatto che, pertanto, non si ponevano questioni di salubrità dell’aria collegate alla loro possibilità di cucinare senza limitazioni orarie, possibilità necessaria anche in ragione della loro destinazione al servizio cucina proprio della Sezione 41-bis.

L’amministrazione penitenziaria, dunque, nel disporre detta differenziazione di trattamento, secondo la prospettazione del ricorrente, non aveva utilizzato il proprio potere organizzativo in modo esorbitante, violando le linee interpretative dettate dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Oltre a ciò, il ricorrente rappresentava, altresì, che lo stesso art. 13 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede espressamente che la cottura di generi alimentari da parte di detenuti ed internati sia consentita secondo le “modalità” stabilite dal regolamento interno e “senza carattere di continuità“, così palesemente escludendo qualsiasi connotazione discriminatoria ad una regolamentazione interna al carcere di tal fatta.

Infine, posto che la sentenza rescindente aveva indicato la necessità di un confronto tra il regime detentivo a cui erano sottoposti, per gli aspetti in esame, i detenuti di massima sicurezza e quelli di media sicurezza nella casa circondariale di L’Aquila, si evidenziava che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto dare atto dell’impossibilità di condurre in concreto tale confronto alla luce dell’assenza di un vero e proprio circuito di “media sicurezza” nel carcere suddetto dato l’esiguo numero di detenuti ordinari ristretti presso la Sezione Nuovi Giunti.


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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto infondato.

Si osservava a tal proposito innanzitutto che la sentenza rescindente n. 7194 del 2021, emessa dalla Prima Sezione Penale, sullo sfondo di una ricognizione dei diritti e delle facoltà spettanti ai detenuti – sia in regime speciale, ex art. 41-bis ord. pen., sia in regime detentivo comune – rispetto ai temi del trattamento penitenziario loro riservato per il cd. sopravvitto e per la possibilità di cucinare e preparare cibi cotti in cella, aveva indicato al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila l’ambito del giudizio di rinvio, che, quanto a tale seconda possibilità consentita ai detenuti, era il seguente: si sarebbe dovuto spiegare se esistesse, all’interno della casa circondariale di L’Aquila, un regime diversificato riguardo alla regolamentazione dell’orario di preparazione e cottura dei cibi e se vi fossero situazioni di fatto che rendevano ragionevole e necessario tenere in vita l’eventuale differenziazione trattamentale tra detenuti in regime speciale e detenuti comuni in tale ambito, già ritenuta ingiustificata e, pertanto, illegittima, dai giudici del reclamo, e ciò perché, sempre a giudizio della Prima Sezione Penale, la scelta dell’Amministrazione di vietare la cottura dei cibi al di fuori di alcune fasce orarie non è di per sé illegittima, ma può costituire un giusto contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all’interno delle camere detentive, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di rapido approntamento e le esigenze di organizzazione interna volte a preservare la salubrità degli ambienti e salvaguardare l’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi, evitando che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività di socializzazione e vita (accesso ai passeggi, colloqui con i familiari„ docce) mentre la disposizione relativa al cd. “sopravvitto” non era più al centro del ricorso per Cassazione, limitato dall’Amministrazione penitenziaria alla sola disposizione organizzativa carceraria che prevede orari limitati e predefiniti per la cottura e preparazione dei cibi in cella soltanto per i detenuti in regime speciale e non anche per i detenuti comuni.

Ciò posto, era altresì fatto presente come il giudizio rescissorio avesse centrato l’oggetto del vincolo di rinvio e avesse fornito rassicuranti argomenti logici per spiegare la propria soluzione, confermando la scelta di apertura nei confronti dei detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen., ai quali deve essere consentito di poter preparare cibi, cuocendoli in cella, senza dover svolgere tali attività con limitazioni temporali, così come concesso ai detenuti comuni, in assenza di controindicazioni e di ragionevoli e proporzionate esigenze di diversificazione.

In particolare, l’ordinanza impugnata aveva dato atto, anzitutto, che effettivamente esisteva una differenziazione del regime regolamentare delle attività carcerarie costituite dalla preparazione di cibi cotti in cella, tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a regime speciale, questi ultimi rappresentanti la maggioranza della popolazione carceraria della struttura detentiva aquilana: ai primi, impegnati nel corso della giornata in attività lavorative domestiche nella ben più consistente sezione del carcere adibita a detenzione dei ristretti in regime speciale, era consentito di poter utilizzare i fornelli senza alcuna limitazione oraria, per permettere loro una fruizione di tale diritto senza significative compressioni.

Oltre a ciò, il giudice del rinvio aveva per di più messo in risalto l’irragionevole discriminazione venutasi a creare, in tal modo, tra le due categorie di detenuti, priva di fondate esigenze pratiche e non fondata su motivi atti a comprimere la facoltà in esame per i detenuti in regime speciale, tanto più in considerazione del fatto che detta facoltà è collegata a fondamentali diritti individuali, quali quello alla salute cui è strettamente connessa la nutrizione posto che erano stati focalizzati, due ordini di argomenti: a) l’apertura della possibilità di cucinare in cella anche per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis cod. pen. non determina rischi per la salubrità degli ambienti, visto che nelle sezioni del carcere assegnate ai detenuti in regime detentivo speciale non vi è condivisione degli spazi, poiché ciascuno dei ristretti è allocato in celle singole; b) non erano state prospettate dall’amministrazione penitenziaria ragionevoli e proporzionate esigenze di diversificazione del trattamento tra detenuti comuni e detenuti in regime speciale visto che l’esigenza di estendere la possibilità di preparazione di cibi cotti senza limiti temporali era stata collegata – per i primi – alla finalità di evitare compressioni pratiche eccessive di tale espressione concreta di un diritto fondamentale, stante il loro impiego assorbente in attività domestiche lavorative quotidiane, ed in considerazione del fatto che, d’altra parte, anche i detenuti ex art. 41 –bis ord. pen. condividevano la necessità di gestire più liberamente i propri tempi di pasto considerata la limitata possibilità di movimento che subivano e la circostanza che essi trascorrevano la maggior parte del tempo nella propria stanza detentiva.

Chiarito ciò, ad avviso del Supremo Consesso, le ragioni esposte nel provvedimento rescissorio potevano essere apprezzate positivamente rispetto alla sua tenuta logica ed alla corrispondenza ai valori costituzionali che devono guidare l’interpretazione normativa nella materia penitenziaria, in coerenza con l’art. 27 della Costituzione e con il rispetto dei diritti fondamentali individuali la cui garanzia è indispensabile in un ordinamento democratico, vieppiù nei riguardi di chi si trovi ristretto in carcere, rilevandosi al contempo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2018, ha ritenuto che il divieto di cuocere cibi di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), costituisse una limitazione, non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena e costituente una deroga ingiustificata all’ordinario regime carcerario in quanto estranea alle finalità proprie del regime differenziato e, dunque, dalla valenza meramente e ulteriormente afflittiva e, per tale ragione, deve garantirsi che i detenuti in regime differenziato siano assimilati, sotto l’aspetto relativo all’alimentazione, ai detenuti delle sezioni comuni e di “alta sicurezza“, sicché, in assenza di ragioni di sicurezza per un trattamento diverso, non trova alcuna giustificazione una restrizione dell’orario in cui i detenuti possono dedicarsi alla cottura dei cibi, diversificata per categorie detentive.

Oltre a ciò, era tra l’altro evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia ulteriormente ribadito, dopo le affermazioni del giudice costituzionale, che, in linea generale irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale penitenziario, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, sicchè il sindacato giurisdizionale sulla legittimità di tali limitazioni deve estendersi anche al piano della ragionevolezza e della proporzionalità della scelta regolamentare interna dell’Amministrazione, pur consentita ai sensi dell’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (cfr. la sentenza rescindente nel presente processo e, tra le altre, la pronuncia Sez. 1, n. 8560 del :17/12/2019) atteso che non è in dubbio che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall’adozione di provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l’ordine e la sicurezza interna e, con essi, l’irrinunciabile finalismo del trattamento rieducativo ma tali misure, tuttavia, per essere legittime, devono essere adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, presidio di garanzia del rispetto dei diritti individuali dei detenuti costituzionalmente tutelati, ed anzitutto del diritto alla salute, oltre che di eguaglianza, tenuto conto altresì del fatto che, già in altra occasione, è stato sottolineato come, in tema di ordinamento penitenziario, sia legittima la disposizione del regolamento d’istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e n. 7194 del 2021).

Orbene, ad avviso della Corte di legittimità, seppur dalla motivazione delle richiamate sentenze – tutte riferite ad annullamenti con rinvio in procedimenti di reclamo analoghi a quello in esame – sembrava evincersi lo spazio per una soluzione di illegittimità non assoluta di qualsiasi trattamento differenziato tra detenuti comuni e detenuti speciali riguardo alle modalità di esercizio del diritto di preparazione dei cibi in cella, espressione del diritto alla salute, bensì solo di illegittimità della diversificazione trattamentale ingiustificata, nel caso di specie si era al cospetto di un irragionevole esercizio del potere discrezionale conferito all’Amministrazione per disciplinare le attività all’interno dell’istituto, che fuoriesce dall’area consentita dall’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, disposizione da leggere sempre nel prisma delle norme costituzionali a sostegno dei diritti coinvolti dall’intervento amministrativo (il diritto alla salute e il principio di eguaglianza, che non tollera distinzioni rispetto al predetto diritto).

Sebbene, dunque, la previsione di fasce orarie “di rispetto” per la cottura dei cibi possa in astratto essere eventualmente ritenuta ragionevole e proporzionata, se parametrata all’esigenza di preservare la salubrità degli ambienti e di salvaguardare l’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi, ovvero ad altre specifiche e concrete necessità, e se non foriera di irragionevoli ed ingiustificate discriminazioni tra detenuti sottoposti a differenti regimi detentivi, è proprio la verifica caso per caso che deve condurre ad una soluzione piuttosto che ad un’altra, senza che sia possibile operare una scelta aprioristica, slegata dalla situazione di fatto in esame poiché sia pur ammettendo che il provvedimento impugnato era impreciso nel far riferimento all’attività di riscaldamento dei cibi, consentita senza limitazioni di sorta, omologandola a quella di preparazione vera e propria, in relazione alla quale invece esistono differenziazioni orarie, tale passaggio motivazionale, pur tuttavia, per i giudici di piazza Cavour, non si riverberava sulle ragioni giustificative della decisione riguardo a tale seconda attività, ragioni (ritenute) esatte.

Ebbene, a fronte di ciò, avendo l’ordinanza impugnata orientato la propria decisione in direzione dell’esigenza omogenea, per i detenuti comuni e quelli sottoposti a regime differenziato, di poter anticipare o posticipare il pasto rispetto agli orari previsti, date le condizioni di detenzione dei detenuti in regime speciale, compatibili con le necessità, complementari ed in bilanciamento, di garantire l’ordinato regime trattamentale e la salubrità degli ambienti comuni da parte dell’amministrazione penitenziaria, per la Suprema Corte, tali ragioni rappresentavano argomenti logici convincenti poiché sintetizzavano la circostanza che i detenuti in regime ex art. 41-bis cod. pen. trascorrono la gran parte della giornata nelle loro stanze di detenzione sicchè non si possono prospettare turbamenti all’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi o condizionamenti delle altre attività, peraltro estremamente ridotte per i ristretti “speciali“, nonché la considerazione fattuale che non vi sia possibilità alcuna di incidere da parte loro, attraverso un utilizzo “libero” nell’arco orario giornaliero della facoltà di preparare cibi bisognevoli di cottura, sulla salubrità degli ambienti che, nelle sezioni dedicate ai detenuti in regime speciale, non prevedono zone di condivisione.

In altre parole, il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella – divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi.

Il ricorso, pertanto, era rigettato ed al rigetto non se ne faceva seguire la condanna dell’amministrazione penitenziaria al pagamento delle spese processuali.

4. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito, che i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. devono godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella.

Difatti, in tale pronuncia, essendo postulato che il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella – divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi, si asserisce, seppure non espressamente, che i detenuti in regime carcerario differenziato devono avere la stessa libertà degli altri detenuti comuni, per quanto concerne la preparazione e la cottura dei cibi in cella, salvo che ricorrano rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché si pone nell’ottica di un allargamento dei diritti a favore di coloro che sono sottoposti ad un regime carcerario particolarmente restrittivo, qual è quello previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354/1975, dunque, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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