Destinazione Italia: nel decreto adottato dal Governo una nuova competenza territoriale inderogabile per le controversie con società aventi sede all’estero

Redazione 19/12/13
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Anna Costagliola

Il decreto legge cd. «Destinazione Italia», approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 13 dicembre, ma non ancora approdato in Gazzetta ufficiale, tra le misure finalizzate a favorire in modo organico e strutturale l’attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane, ripropone la concentrazione in capo al Tribunale per le imprese delle controversie che coinvolgono società con sede all’estero.

Come si ricorderà, già il D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare), sul punto non confermato dalla successiva legge di conversione (L. 98/2013), aveva previsto la concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgessero gli investitori stranieri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici.

La nuova disposizione si differenzia dalla precedente previsione espunta in sede di conversione del citato D.L. 69/2013, in quanto:

1) la precedente formulazione faceva riferimento a tutte le controversie, coinvolgendo anche soggetti con rapporti occasionali o involontari (si pensi alla responsabilità extracontrattuale);

2) l’attuale previsione viene a concentrare in un numero maggiore di fori nazionali e presso le sezioni specializzate del Tribunale delle imprese solo le controversie già comprese, per materia, nella competenza funzionale di queste ultime;

3) l’attuale previsione, a differenza della precedente, è stata estesa a tutte le società con sede all’estero, anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

La disposizione, così come riproposta nel D.L. «Destinazione Italia», muove dall’intento di rafforzare le funzioni del Tribunale per le imprese stimolando, al contempo, la capacità attrattiva d’investimenti da parte del sistema nazionale, a supporto delle difficoltà che incontrano società con sede all’estero, anche quando con rappresentanza stabile in Italia, nel gestire la conflittualità giudiziaria inerente all’attività da loro svolta nel nostro Paese e i relativi costi.

Di qui la scelta di concentrare presso le sezioni specializzate del Tribunale per le imprese da ritenere principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall’estero, le controversie rientranti nella competenza funzionale delle suddette sezioni, in cui quei soggetti siano parti.

Dunque  per le controversie di competenza dei Tribunali delle società con sede all’estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio italiano, si andrà a Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino o Venezia.

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