Deroga al riposo domenicale se il lavoratore è turnista

Redazione 29/06/11
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Il giorno di riposo settimanale può non coincidere con la domenica nelle aziende che adottano modelli organizzativi di lavoro a turni. Questa in sintesi la risposta all’interpello 26/2011 con la quale il Ministero del Lavoro riconosce piena legittimità della fruizione da parte dei lavoratori turnisti del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica.

L’interpello 26/2011 argomenta la derogabilità del riposo domenicale in funzione dell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, secondo cui il riposo settimanale non domenicale può essere fruito dal personale occupato in modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare, senza rilievo specifico per il settore produttivo di appartenenza.

Se l’azienda adotta un modello organizzativo di lavoro a turni per assicurare una continuità produttiva è legittimo, nel l’interpretazione ministeriale, riconoscere la fruizione del riposo settimanale non domenicale a tutto il personale coinvolto nel sistema di turnazione, compresi gli addetti ai lavori preparatori o complementari o che devono essere presenti, a prescindere dal tipo di lavorazioni effettuate.

Il riposo settimanale, che deve essere di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni da cumulare con le ore di riposo giornaliero, può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, secondo le modifiche apportate all’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 66/2003 dall’art. 41 del D.L. 112/2008. Risulta escluso l’obbligo per chi è addetto ad attività di lavoro a turni ogni volta che, cambiando turno o squadra, non può usufruire, tra la fine di un servizio e l’inizio del successivo, dei periodi di riposo (art. 9, comma 2, lettera a).

L’elenco dei casi in cui è ammesso il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è individuato nell’art. 9, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, mentre il comma successivo fa salve le disposizioni speciali che consentono il riposo settimanale non domenicale.

La deroga al riposo domenicale non costituisce violazione del precetto costituzionale contenuto nell’art. 36 della Costituzione che sancisce un diritto al riposo settimanale, ma nulla dice in merito al giorno della settimana nel quale il riposo deve aver luogo; lo stesso può dirsi per l’articolo 2109 c.c., il quale prevede che i lavoratori hanno diritto a un giorno di riposo ogni settimana “di regola”, quindi non necessariamente, in coincidenza con la domenica.

Si richiama, inoltre, la precedente risposta all’interpello 60/2009, con cui il ministero del Welfare aveva già ammesso l’individuazione di un giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica precisando che ciò non deve contrastare con la periodicità del riposo al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro in generale (Biancamaria Consales).

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