DEPENALIZZAZIONE: TECNICA DELLO SFOLTIMENTO GIUDIZIARIO PER UNA MAGGIORE EFFETTIVITA’ DELLA SANZIONE.

Redazione 27/08/00
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dell’Avv. Bruno Sechi

Con il Dlgs 507/1999, emanato dal Governo, in virtu’ della legge delega 205/1999, il nostro sistema giudiziario si è alleggerito non poco.

Infatti, con il provvedimento suindicato, sono state “cancellate” o “depenalizzate” molte figure di reato, considerate dal legislatore di non rilevante allarme sociale ( per es.: l’emissione di assegni senza provvista cioè a vuoto, l’emissione di assegni senza autorizzazione, la guida senza patente, violazioni in materia di alimenti, abigeato e pascolo abusivo in Sardegna etc…..)

Questo meccanismo, comporta la conversione delle figure di reato, “toccate” dalla riforma, in illeciti amministrativi, che rientrano non piu’ nella competenza del Giudice penale, ma delle autorità amministrative preposte (per es: il Prefetto per l’emissione di assegni a vuoto). Sono queste ultime, ora, a dover irrogare la sanzione nel caso di accertamento delle fattispecie previste dal Dlgs in questione. Le sanzioni sono per l’appunto di carattere amministrativo, principalmente di natura pecuniaria, in molti casi, di gran lunga piu’ incisive rispetto alla precedente pena pecuniaria.

Sono anche previste delle sanzioni amministrative accessorie, quale l’interdizione dall’esercizio di una attività professionale o imprenditoriale, la revoca della licenza, dell’autorizzazione, il divieto di emettere assegni, l’affissione o pubblicazione del provvedimento di condanna, la chiusura dello stabilimento etc……..

Importante e decisivo, ai fini dello sfoltimento dei processi nei Tribunali, è l’introduzione dell’art. 22 bis nella fondamentale legge sulla depenalizzazione n° 689 del 1981: l’articolo in questione prevede, in relazione ai fatti depenalizzati in virtu’ del Dlgs in oggetto, la competenza generale del Giudice di pace nel decidere sulle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni, emesse dall’autorità amministrativa.

Il termine per la presentazione dell’opposizione, nella forma del ricorso, è di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione del provvedimento medesimo.

Sussiste, inoltre, una competenza speciale del Tribunale in materia di tutela del lavoro, tutela dell’ambiente dall’inquinamento etc………

Elenchiamo, ora, le figure piu’ significative di reato, oggetto della depenalizzazione:

bullet usurpazione di titoli e onori: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 300.000 a £. 1.800.000;
bullet grida e manifestazioni sediziose, sempre che il fatto non costituisca reato: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 1.200.000;
bullet atti osceni colposi in luogo pubblico o aperto al pubblico: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 600.000 ( se, invece, l’atto osceno è commesso con dolo, concretizza un reato punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni );
bullet divulgazione di stampa clandestina: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 1.200.000;
bullet contrabbando doganale di lieve entità: sanzione amministrativa pecuniaria;
bullet alcune violazioni in materia di IVA: sanzione amministrativa pecuniaria;
bullet violazioni in materia di alimenti: sanzione amministrativa pecuniaria;
bullet uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto, alterazione di segni nei biglietti e uso degli stessi così alterati: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 1.200.000;
bullet distruzione o deterioramento di affissioni: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 150.000 a £. 900.000;
bullet spettacoli o trattenimenti senza licenza: sanzione amministrativa pecuniaria da£. 500.000 a £. 3.000.000, oltre alla cessazione dell’attività;
bullet rovina di edifici o di altre costruzioni, se dal fatto non è derivato pericolo alle persone: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 300.000 a £. 1.800.000;
bullet omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 300.000 a £. 1.800.000;
bullet ubriachezza: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 600.000;
bullet bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 600.000;
bullet guida senza patente, guida di un veicolo nel caso di patente revocata: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 4.000.000 a £. 16.000.000; sanzione accessoria: fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi e, nel caso di reiterazione della violazione, confisca amministrativa del veicolo;
bullet emissione di assegno bancario o postale senza autorizzazione del trattario: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 2.000.000 a £. 12.000.000; se l’importo dell’assegno è superiore a £. 20.000.000 o nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione pecuniaria è di £. 4.000.000 fino ad un massimo di £. 24.000.000; sanzione amministrativa accessoria: divieto di emettere assegni bancari e postali;
bullet emissione di assegno bancario o postale senza provvista, c.d. assegno a vuoto: sanzione amministrativa pecuniaria da £. 1.000.000 a £. 6.000.000; se l’assegno è di importo superiore a £. 20.000.000 o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione pecuniaria da £. 2.000.000 a £. 12.000.000; sanzione accessoria: divieto di emettere assegni bancari e postali, se l’importo dell’assegno o degli assegni emessi è superiore a £. 5.000.000. Bisogna ricordare che, relativamente alle ultime 2 fattispecie sopraelencate, è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nel caso in cui vengano trasgrediti i divieti di emissioni di assegni, pronunciati a titolo di sanzioni accessorie.
Con il provvedimento in esame, si dovrebbe alleggerire il carico processuale degli Uffici Giudiziari, di circa il 30%.

A questo decreto ha fatto seguito, di recente, il Dlgs n° 74 del 2000 che ha ridisegnato alcune figure di reato tributario e ha abrogato quelle ipotesi delittuose meramente formali, che non ledono l’interesse fiscale dello Stato.

Ma di questo interessante e controverso argomento, avrò modo di parlarvene alla prossima occasione.

Grazie ancora per la Gentile Attenzione.

Senorbì-Cagliari, lì 05/07/00
Avv. Bruno Sechi

Redazione

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