Dentro e oltre la dottrina giuridica marxiana: statuti proprietari e diritti alla partecipazione

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La concezione sovrastrutturale del diritto veicolata da Marx, e ancor di più dai “marxisti”, non poteva che essere il corollario della denuncia della proprietà (privata) dei mezzi di produzione: il diritto disciplinava, in una veste tecnica ma derivata, dei rapporti esistenti nel reale, e funzionali al mantenimento di una condizione di sfruttamento.
Tuttavia, un conto è distinguere diritto e proprietà, in sostanza asservendo il primo alla seconda, in virtù del primato dell’economia sugli altri strumenti di osservazione sociale, un conto è ritenere che la modificazione di uno statuto proprietario possa essere di per sé sufficiente a determinare una modificazione altrettanto penetrante di un ordinamento giuridico.
In uno scritto recente[1], Surdi ha riproposto il tema, storicamente acclarato, di una provenienza di Marx dagli studi giuridici: a questo titolo, in effetti, l’inizio del cursus honorum universitario e la prima produzione scientifica per la Gazzetta Renana costituiscono esempi piuttosto chiari di questa partenza speculativa del Marx giovane, concentratissima sulla critica feroce al sistema formale elaborato da Gustav Hugo prima e da Savigny poi[2].
L’approccio marxiano è utile per anticipare una tematica che ha avuto un peso crescente a partire dagli anni Cinquanta del secolo XX, quando l’attività politica e promozionale delle organizzazioni internazionali si è tradotta in numerose dichiarazioni che, ben al di là della loro comunque innegabile forza suggestiva, in realtà non hanno affrontato adeguatamente il tema dell’attuazione delle proprie asserzioni di principio: Marx che invita a guardare il “contenuto dello Stato” fuori dagli atti costituzionali è un osservatore attento, che vede verificate nei fatti le proprie convinzioni.
Nell’attualità giuridica la discussione potrebbe essere riproposta nella tensione dialettica tra “valori sostanziali” e “diritti cartolari” e, ancora una volta, si riscoprirebbe la validità di certe categorie: da un lato la definizione giuridica di rapporti già in atto, dall’altro l’insufficiente capacità “descrittiva” del diritto rispetto all’ordine sociale cui si riferisce.
L’opzione ermeneutica avanzata da Surdi dovrebbe andare in questo senso: quando Marx afferma la natura invariante della proprietà (Marx peraltro sottolinea questo dato come “tendenziale”, e non “assoluto”), in realtà afferma consapevolmente qualcosa di inesatto. Dal punto di vista storico-ricostruttivo, in effetti, nota ancora Surdi[3], le possibilità sono almeno due, e si tratta di due possibilità “codificate”. Un primo paradigma è quello del Codice Civile napoleonico (del 1804) che istituisce un sistema per cui è il “cittadino proprietario” il riferimento uti singulus dell’ordinamento giuridico; il secondo modello, invece, resta quello federiciano, non a caso respinto in Renania, dove Marx rilancia contemporaneamente le sue critiche alla Scuola Storica e alla codificazione illuminista. Il codice federiciano, a sua volta, e Surdi lo rileva, può essere letto in un’ottica funzionalistica: difatti, quando non parla di proprietà, ma più generalmente di protezione dello Stato verso la persona e il patrimonio del regnicolo, e quando assegna rappresentanza politica e costituzionale alle comunità più che agli individui, ai “censi” ancor prima che ai “ceti”, secondo Surdi, si palesa un “doppio modello sostanziale”. Quello fondiario e quello industriale.
Sicuramente l’opzione metodologica è valida, ma non può dirsi esaustiva: il fatto che la originaria costituzione americana contempli una forza lavoro (almeno formalmente) libera ed una (ineluttabilmente) servile, nel regime giuridico di vigenza dello schiavismo, complica ulteriormente il quadro di riferimento. Proprio lo studio sullo schiavismo è quella base teorica alla quale può ricorrersi per spiegare le differenze tra imperialismo e colonialismo: tra un sistema che mira a un accentramento tramite l’espansione e un sistema che mira all’espansione per accentrare progressivamente le proprie risorse e i propri poteri.
Il fatto che colonialismo e imperialismo possano usare uno strumentario (anche giuridico, per quel che qui ci riguarda) omologo non significa che le due nozioni non possano essere in qualche modo discriminate, sia sul piano teorico che su quello operativo[4].
Tuttavia, anche accettando l’impianto critico suggerito da Surdi, restano scoperte tre questioni che meritano al contrario d’essere affrontate. Immaginare una proprietà privata dinamica, che -attraverso processi di estensione del proprio statuto giuridico (la Renania che accetta il codice di derivazione liberale in luogo di quello federiciano, l’Iraq che adotta norme estranee al proprio portato culturale valevoli per le missioni militari colà ubicate)- tenda all’assolutizzazione, non significa che non possano esservi anche assetti proprietari che mirano alla conservazione attraverso la staticità. Potrebbe essere il caso delle proprietà ecclesiali: esse, nel periodo della legislazione liberale italiana, che pure si verifica, esattamente come la rivoluzione industriale, assai in ritardo rispetto agli altri Paesi occidentali, posseggono una determinazione scarsamente modificabile e dichiaratamente restia al rischio economico.
Si tratta perlopiù di immobili e, non infrequentemente, di lasciti testamentari che, si, vengono amministrati, ma che in sostanza restano indifferenti a un discorso di circolazione della ricchezza: non è un caso, allora, che si parli di “mano morta”. Quando lo Stato procede ad una “spoliazione”, è corretto parlare di “eversione” sia nel senso politico comune sia nel senso propriamente etimologico: in questo secondo caso, si sta ribaltando, o meglio: tentando di sradicare, un assetto proprietario, e di concentrazione delle ricchezze, che prescinde dalla proprietà o dal dominio sui mezzi di produzione; ma è anche “eversione” politica, quasi revanscista nella sua concreta disciplina legislativa[5].
Perché lo Stato unitario ha tutto l’interesse ad attaccare nella sua “scorta” quell’autorità ecclesiale che aveva, se non avversato, almeno scoraggiato il percorso, sia bellico che emotivo, della unificazione. La Germania vivrà percorsi simili e il suo esito costituzionale, quello federale e federativo, che si basa sulla traduzione giuridica dell’originaria frammentazione in un sistema decentrato, è forse più coerente di quello italiano; in ogni caso, il pluralismo personalista e sostanzialmente favorevole e promotore rispetto ad opzioni di decentramento amministrativo non è meno significativo, giacché delinea tutti i rischi di quella codificazione (o addirittura costituzionalizzazione) meramente cartolare di cui si parlava prima. La scissione tra Resistenza e continuismo, nell’applicazione dei precetti costituzionali, è patente: i gruppi industriali, stavolta, si, proprietari dei mezzi di produzione, non avevano significativamente osteggiato il fascismo, anzi gli si erano accodati. Ed ora, nelle componenti liberali della democrazia rappresentativa, tornano per congregazionismo ad influenzare l’agenda politica del Legislatore.
L’art. 7 della Costituzione italiana rischia di diventare il baluardo della politica gattopardesca: il riconoscimento di reciproca originarietà e indipendenza che si fanno Stato italiano e Chiesa Cattolica lascia in mano al primo il peso traumatico di un brusco passaggio dall’eversione alla conservazione e alla seconda una sfera di competenze che, all’esito pratico, produce (anche) conservazione della propria natura di ente proprietario[6].
Un’altra critica de iure condendo che potrebbe farsi all’impostazione esegetica di Surdi sta nella enfasi posta sul nesso tra “proprietà intellettuale” e organizzazione politica dello Stato[7]: l’egemonia del lavoro immateriale su quello materiale necessita di qualche specificazione. Se ne discutiamo da un punto di vista (non per forza salariale ma almeno) retributivo, essa fotografa l’antico privilegio di “casta” del lavoro intellettuale su quello manuale, anzi gli fornisce un ambiente politico nuovo, dove il divide sta tutto tra l’immaterialità amministrativa, dirigenziale e garantita (managers) e l’immaterialità della ricerca, delle occupazioni a tempo e progettuali (precari)[8]. Ma è una questione del tutto nuova? Se si valutasse il potere di decidere sullo stato di eccezione, di schmittiana memoria, si tratterebbe di un’attività materiale o immateriale?
Non è nella localizzazione fisica dello strumento produttivo -mano o mente- che si creano gli spazi per l’esercizio di un nuovo potere costituente partecipativo[9]. Ancora, dove sta la novità nelle controindicazioni di questa egemonia cognitiva: forse nel fatto che essa diventa sempre più terreno d’investimento dei trust che, appellandosi alla ricerca, le fanno “cercare” ciò che è più utile cercare a tutela dei loro interessi[10]? O nella possibilità che nella società dello spettacolo, della verità appariscente, la ricerca abbia la stessa funzione rivoluzionaria che la “verità” (l’oggettiva indicazione al suddito di quanto commesso dal suo sire, quando nudo) aveva nella società disciplinare[11]?
L’inadeguatezza delle legislazioni emergenziali che tanta parte hanno avuto nella formazione di un diritto penale contemporaneo è evidente: per tutelare una proprietà materiale, almeno dal punto di vista logico, è sufficiente la nozione di “coazione” (impedimento coattivo della molestia).
E, però, che fare per tutelare una “proprietà immateriale”? È sufficiente, come suggerisce il caso cinese, che le sue acquisizioni cognitive non possano essere sottratte, abusivamente usate ed adibite, “rubate”[12]? O è, piuttosto, più che mai centrale la questione della libera formazione della coscienza che ha rivestito un significato decisivo per le teorie della libertà religiosa: scegliere cosa cercare, da cosa farsi influenzare, a cosa ubbidire[13]?
Insomma, pur accogliendo le istanze sociali intercettate da Surdi, restano vertenze aperte su cui proprio una prospettiva giuridica, più che economicistica o produttivistica o meramente speculativa, può essere incisiva e, finalmente, non solo sovrastrutturale[14].
 
 
 
Domenico Bilotti


[1] Il riferimento è a M. SURDI, Diritto, in (a cura del Collettivo Libera Università Metropolitana) AA. VV., Lessico Marxiano, Roma, 2008, 96-103.
[2] Peraltro in questo passaggio Surdi si fa buon interprete di una sua fonte bibliografica, R. KOSELLECK, La Prussia tra riforma e rivoluzione, Bologna, 1988.
[3] Cfr. M. SURDI, Diritto, cit. 99.
[4] La riorganizzazione del dissenso appare perciò -talvolta colpevolmente- come derivata da quella della produzione e del controllo della produzione agli occhi dello studioso di scienze sociali. Approfondiscono questa dialettica, specialmente dal punto di vista estetico, L. BOLTANSKI, E. CHIAPELLO, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, 1999.
[5] Con aspetti positivi e negativi. Del resto, sul punto, vedansi già E. FRIEDBERG, F. RUFFINI, Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, Torino, 1893, nonché, all’esito di quella stagione di tensione e reciproco “disconoscimento” tra auctoritates, G. FERROGLIO, La condizione giuridica degli ordini religiosi. Storia, diritto comparato, diritto italiano, Torino, 1931.
[6] La scelta terminologica dell’art. 7 sembra più appropriata di quanto non facesse al riguardo lo Statuto Albertino, nel professare una visione atipica -ma sostanzialmente liberale- di stato confessionista. Si possono cogliere in ogni caso legami e convergenze tra le due impostazioni in G. LEZIROLI, Stato e Chiesa in Italia fra due Costituzioni, Torino, 2003.
[7] Cfr. M. SURDI, Diritto, cit. 100-103.
[8] Si badi che l’infittirsi delle figure contrattuali atipiche potrebbe, a livello di Costituzione materiale, determinare interpretazioni incongrue dell’art. 36 comma I, specie in ragione del limite inderogabile alla concorrenza salariale che dovrebbe risultare dal poter “[…] assicurare […] un’esistenza libera e dignitosa”.
[9] La Corte Costituzionale ha desunto una nozione ampia del concetto di “retribuzione”, basata -più che sulla mera quantificazione economica- sul combinato disposto di questa con altri interessi esistenziali del lavoratore. “[…] corrisponde del resto, a ben vedere, l’interesse dello stesso datore di lavoro che, retribuendo assenze limitate per cure idonee ad impedire il progresso o l’aggravamento della malattia, può evitare di sopportare in futuro l’onere di un ben maggiore periodo di assenza dovuto al verificarsi di tali eventi […]”, anche se così ragionando si rischia di tornare a una concezione “feticistica” della forza-lavoro, meritevole di tutela finché possa essere forza-lavoro a livello maggiore/uguale di produzione. Cfr. Corte Cost. n.  559/1987.
[10] Riconoscere l’egemonia, perlomeno strategica, della proprietà immateriale perché dovrebbe escludere uno studio relativo alle sue modificazioni ontologiche e fenomenologiche? Andando al caso italiano, non sembra ormai sufficiente la stringata formulazione dell’art. 33 comma I della nostra Carta fondamentale circa la libertà dell’arte e della scienza da cui promana in effetti la tematica in esame.
[11] Forse le considerazioni veicolate sul punto in C. DE TOLEDO, Superpunk arcimondano. Confessioni scomode di un giovane disobbediente, Milano, 2003 risultano troppo derivative rispetto a quelle di Guy Debord, ma il loro impianto resta genuino e acutamente provocatorio. 
[12] L’opzione politico-costituzionale cinese è più sottile. Vi si ripropone infatti una concezione di proprietà privata tutelabile nella sua variante sociale, cioè la nozione di proprietà privata che può originare, logicamente e giuridicamente, fenomeni di import/export concorrenziali anche in stati che adottino modelli organizzativi socialisti. Cfr. art. 13 Cost. Cinese.
[13] Su questo punto significativa la scelta espressa in L. ZANNOTTI, Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso. Contributi allo studio della problematica del dissenso religioso,  Milano, 1990, che associa a più modelli di Welfare anche diverse risposte sull’integrazione sociale e la libertà religiosa.
[14] Queste riflessioni nascono da una conversazione privata con Francesca Pirri, relativamente alla qualificazione giuridica ed extragiuridica della figura (o della funzione?) dell’assistenza sociale. La categoria del “lavoro affettivo” sembra non darle più la giusta cornice tecnica, ma qualificarla come “produzione di servizi e beni immateriali” potrebbe conferirle una eccessiva componente tecnocratica che in realtà essa non possiede. In ogni caso ringrazio l’autrice di queste considerazioni. “[…] d’azur semé de fluers de lis d’or […]” in M. PASTOUREAU, Medioevo simbolico, Roma-Bari, 2009.

Dott. Bilotti Domenico

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