Delibera n. 13/aut/2006 – corte dei conti- sezione delle autonomie- adempimenti comuni e patto di stabilità interno.

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Di particolare interesse ed attualita’ la delibera che segue sugli adempimenti dei comuni anche per il patto di stabilita’ interno della sezione autonomie della corte dei conti .
 
 
Delibera n.   13/AUT/2006 in
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
 
 
 
Visto l’art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto in particolare l’art. 227 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nel testo introdotto dall’ art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) come modificato dall’art. 1 quater, co. 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003, n. 116, riguardante l’invio telematico alla Corte dei conti di documenti contabili di enti locali;
Visto il D.M. Interno 24 giugno 2004 modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120) che fissa modalità, tempi e criteri per l’invio telematico di dati contabili di enti locali;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto l’art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003 n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2003 n. 163;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Visto in particolare l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 per il quale la Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Udito nell’adunanza del giorno 7 luglio 2006 il relatore presidente di sezione Giuseppe Salvatore Larosa;
 
Considerato
          che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti deve riferire annualmente al Parlamento sull’andamento generale della finanza regionale e locale, verificando il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
          che, per quanto più in particolare attiene alla finanza locale, la relazione della Sezione delle Autonomie riguarda gli andamenti complessivi del comparto e si fonda su elementi tratti dai conti consuntivi, dai prospetti del patto di stabilità interno e dagli altri documenti a corredo del rendiconto di seguito specificamente indicati;
che la legge fa obbligo agli enti locali di trasmettere i propri rendiconti della gestione alla Corte dei conti ai fini del referto da rendere al Parlamento e del consolidamento dei conti pubblici. Particolare rilievo assume detto obbligo nei confronti degli enti i cui rendiconti chiudono in disavanzo ovvero recano l’indicazione di debiti fuori bilancio;
          che, per quanto attiene agli enti locali situati nel territorio delle Regioni a statuto speciale, gli statuti regionali e le norme di attuazione non pongono disposizioni incompatibili con l’esercizio della funzione della Corte dei conti di riferire al Parlamento sull’andamento della finanza locale, includendo anche tali ambiti territoriali;
          che il decreto ministeriale 24 giugno 2004, recentemente modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), ha stabilito modalità, tempi e criteri di gradualità per l’invio telematico di dati contabili degli enti locali ed ha previsto che nell’anno 2006 le Province, i Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni con più di 20.000 abitanti debbono inviare alla Corte per via telematica i rendiconti dell’esercizio 2005;
          che la trasmissione telematica del rendiconto 2005 potrà essere effettuata a partire da luglio 2006, mediante modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it e concludersi il 12 settembre 2006;
          che i Comuni non capoluogo e con meno di 20.000 abitanti nonché le Comunità montane debbono continuare a trasmettere, in forma cartacea, i rendiconti dell’esercizio finanziario 2005 alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in Roma, non appena concluso l’iter di approvazione, corredati dei documenti indicati nell’allegato A) della presente deliberazione, con la massima tempestività e preferibilmente non oltre il 12 agosto 2006;
            che alcune Regioni a Statuto speciale hanno previsto una disciplina specifica del patto di stabilità interno per gli enti locali inclusi nel loro territorio;
            che per le Province, i Comuni compresi nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni a Statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, che hanno adottato nel 2005 una specifica disciplina per il patto di stabilità, la documentazione da trasmettere sarà stabilita con apposita richiesta istruttoria;
Delibera
ART. 1
Adempimenti delle Province, dei Comuni capoluogo di provincia
e dei Comuni non capoluogo con più di 20.000 abitanti
1. Le Amministrazioni provinciali, i Comuni capoluogo e quelli con più di 20.000 abitanti debbono trasmettere alla Sezione delle Autonomie, in formato elettronico XML, secondo le modalità previste nel decreto Ministero Interno 24 giugno 2004 modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120) e le indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell’esercizio 2005, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, entro il 12 settembre 2006.
2. Le stesse amministrazioni, inoltre, devono trasmettere in forma cartacea ed entro il predetto termine del 12 settembre 2006:
1) – i prospetti relativi al patto di stabilità interno di cui all’art. 4;
2) – il quadro dei servizi gestiti in economia;
3) – il quadro dei servizi indispensabili;
4) – la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto;
5) – la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 239, primo   comma, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000;
6) – la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi del sesto comma dell’art. 151 del citato d. lgs. N. 267 del 2000;
7) – deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell’anno 2005, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
8) – l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
            3. Anche dopo decorso il termine del 12 settembre 2006, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione del rendiconto 2005, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto, in formato cartaceo, qualora non fosse possibile la trasmissione elettronica.
 
ART. 2
Adempimenti dei Comuni non capoluogo con popolazione
superiore ad 8.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti e delle Comunità montane
1. I Comuni non capoluogo, con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti, secondo i dati ISTAT del censimento 2001, e le Comunità montane, devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie, in formato cartaceo, il rendiconto dell’esercizio 2005, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, non oltre il 12 agosto 2006.
2. Gli Enti di cui al comma 1, che non abbiano approvato tempestivamente il rendiconto dell’esercizio 2005, devono trasmettere, entro il medesimo termine del 12 agosto 2006, uno dei seguenti documenti contabili debitamente autenticato, corredato della documentazione integrativa di cui all’allegato A), nell’ordine, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:
1) – rendiconto deliberato dal Consiglio provinciale, comunale o della Comunità montana;
      2) – schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta provinciale, comunale o della Comunità montana;
      3) – schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l’esame della Giunta.
3. Anche dopo decorso il termine del 12 agosto 2006, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione del rendiconto 2005, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del conto.
4. Il rendiconto da trasmettere, relativo all’anno 2005, dovrà essere corredato della documentazione indicata nell’allegato A).
 
ART. 3
Adempimenti dei Comuni con popolazione fino a ottomila abitanti
1. I Comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti, secondo i dati ISTAT del censimento 2001, che nel 2005 hanno chiuso l’esercizio con un risultato di disavanzo di amministrazione, devono trasmettere a questa Sezione delle Autonomie la deliberazione consiliare adottata, nell’anno 2005, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000 nonché la delibera di approvazione del rendiconto 2005.
2. I Comuni di cui al comma 1, i cui consuntivi si chiudono in disavanzo, devono trasmettere il rendiconto relativo all’esercizio 2005 corredato dei documenti indicati nell’allegato A), non oltre il 12 agosto 2006.
Devono, inoltre, inviare anche i rendiconti degli esercizi 2003 e 2004, completi della documentazione di cui all’allegato A), se non trasmessi precedentemente.
 
ART. 4
Adempimenti per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
1.     Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Comunità Montane con più di 50.000 abitanti devono trasmettere a questa Sezione delle Autonomie entro il 12 settembre 2006 in forma cartacea i prospetti indicati nei seguenti punti:
1.1. Copia del prospetto per il calcolo degli obiettivi programmatici 2005 di cassa e di competenza utilizzato dall’ente conforme ai criteri dettati dal comma 22 dell’art. 1 della legge 311/2004 e successive modifiche (cfr., a titolo esemplificativo, l’allegato C/05 alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4 dell’ 8 febbraio 2005 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005);
1.2.      I modelli 1/cs e 1/cp uniti alla presente delibera relativi al monitoraggio del patto di stabilità;
1.3.      Qualora gli enti si siano avvalsi della facoltà prevista per la contabilizzazione delle spese degli enti capofila, debbono inviare copia dell’attestazione trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, da cui risulti la disposizione legislativa o amministrativa di individuazione di ente capofila, il riparto delle spese tra l’ente capofila e gli altri enti, singolarmente individuati. Gli enti non capofila dovranno, a loro volta, inviare l’attestazione delle quote di spesa poste convenzionalmente a proprio carico.
2.      Con successiva richiesta, a chiusura dell’esercizio finanziario 2006, la Sezione provvederà ad acquisire i dati finanziari relativi al patto di stabilità interno 2006, ai debiti fuori bilancio ed altri dati di preconsuntivo. 
3.      Per le Province ed i Comuni compresi nel territorio di Regioni a statuto speciale che hanno adottato una disciplina sul rispetto del patto di stabilità, la documentazione da trasmettere sarà stabilita in apposita richiesta istruttoria.
A cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione verrà trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane, ai Sindaci di tutti i Comuni nonché, per opportuna conoscenza, agli organi di revisione economico finanziaria degli stessi Enti.
Il Relatore
Il Presidente
Giuseppe Larosa
Francesco Staderini
 
La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il 13 luglio 2006.-
 
 
Il Dirigente generale
                         Eleonora Adornato
 
 

Francaviglia Rosa

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