Delega orale al difensore sostituto: l’ok dalla Cassazione

Redazione 26/06/19
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La Corte di Cassazione è intervenuta sulla delega al sostituto difensore, se essa debba essere scritta oppure orale, e se quest’ultima sia idonea.

La questione si incentra su due pronunce del quest’anno di senso opposto: nella più risalente veniva sancito il divieto di delega orale al sostituto difensore, al contrario nella più recente, la Suprema Corte ne ammette la ammissibilità.

La decisione in commento aderisce all’ultimo orientamento, riconoscendo validità alla delega orale al difensore in giudizio. La forma scritta, pertanto, è ammessa, ma non strettamente necessaria ai fini della validità della delega.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La questione attiene al danneggiamento fraudolento di beni assicurati, per il quale, all’esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. La persona offesa aveva proposto opposizione ma, in occasione dell’udienza camerale, il giudice aveva escluso l’ammissione dell’avvocato difensore in quanto sprovvisto di delega scritta. Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione che ha risolto la diatriba giurisprudenziale riconoscendo la validità della delega orale.

Infatti, sulla forma della delega al sostituto difensore in giudizio, vi era un contrasto giurisprudenziale causato da due sentenze della Corte di Cassazione di opposto avviso: la prima sanciva l’obbligo della forma scritta, la seconda, al contrario, ammetteva anche la delega in forma orale.

Gli ermellini si sono espressi recentemente per risolvere la questione ed hanno aderito all’orientamento più recente, che ammette la delega al difensore sostituto anche in forma orale.

Nello specifico, l’obbligo della forma scritta era contenuto nella sentenza n. 26606 dell’11 giugno 2018, l’opposto orientamento è stabilito nella decisione della Sezione Prima della Corte di Cassazione n. 48862 del 2 ottobre 2018, non ancora massimata.

La previsione della forma scritta per la delega si fonda sull’articolo 14 della legge n. 247 de 2014, secondo la quale “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticante abilitato, con delega scritta“.

Con la sentenza n. 57832 del 20 dicembre 2018 è stabilito il superamento del vincolo della delega scritta, aderendo alla posizione delle Sezioni Unite. Infatti, secondo i giudici della Corte, ammettere la delega orale significa rispondere alle esigenze di semplificazione dell’ordinamento forense, in ottemperanza all’obbligo di armonizzazione in ambito europeo.

Dalla decisione in esame deriva che si devono ritenere tacitamente abrogati l’articolo 15 delle disposizioni preliminari del Codice Civile e l’articolo 9 del rdl n. 1578/1993, i quali sancivano l’obbligatorietà della delega in forma scritta.

Il thema decidendum

Così la Corte di Cassazione stabilisce che sul piano della tutela degli interessi dell’imputato, per assicurare la migliore difesa possibile in caso di mancanza dell’avvocato di fiducia, è possibile ammettere che un delegato del difensore titolare piuttosto che procedere alla nomina di un difensore d’ufficio (ex articolo 97 del Codice di procedura Penale), o, addirittura, procedere in assenza del difensore sostituto

è bene sottolineare che il difensore delegato risulta investito dopo essere stato debitamente informato sulla causa. Al contrario, la mancata ammissione del difensore sostituto sprovvisto di delega scritta, si deve ritenere contraria ad uno dei principi cardine del processo, ovvero il principio del contraddittorio, in quanto danneggia la possibilità della parte di difendersi idoneamente in giudizio.

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