Definizione agevolata dei tributi locali No al “condono” per periodi successivi al 2002

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 No al “condono fiscale” per periodi d’imposta successivi al primo gennaio 2003. E’ questa la sintesi della deliberazione n. 6/2006 del 13 dicembre 2006 – 24 gennaio 2007 della Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, che, a seguito di un quesito posto dal Comune di Canicattì (Ag), ha fatto il punto sulla portata applicativa dell’art. 13 della legge n. 289 del 2002.
Quest’ultima disposizione stabilisce che, con riferimento ai “tributi propri[1]” gli enti locali possono stabilire "la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti", anche "per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale[2]".
Il quesito concerneva la reiterabilità o meno dell’applicazione della predetta disposizione sulla “definizione agevolata dei tributi”, con riferimento alla possibilità di riaprire i relativi termini, per periodi d’imposta successivi a quelli già oggetto di precedente “condono”.
La Corte ha sottolineato come la disciplina contenuta all’art. 13 della legge n. 289 del 2002 sia di “stretta interpretazione”, data la sua natura di “evento eccezionale” nell’ambito dell’ordinamento giuridico. Ne deriva che, secondo l’interpretazione data, gli enti locali possono utilizzare la facoltà prevista dalla normativa con riferimento esclusivamente a periodi d’imposta antecedenti al primo gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge), anche nei casi in cui si siano già avvalsi della definizione agevolata dei tributi propri. In buona sostanza, la circostanza che gli enti abbiano già “condonato” alcune entrate non preclude una riapertura dei termini, ma ciò può essere fatto unicamente con riferimento all’ “invalicabile” limite temporale dei periodi d’imposta antecedenti il 2003.
 
Giuseppe La Greca
Segretario generale di enti locali
 
 
                                                                                                                                                    


[1] Sulla definizione di <<tributo proprio>> contenuta all’art. 13 della L. n. 289 del 2002, cfr. Corte Costituzionale, sentenza 1 dicembre 2004, n. 381.
[2] La Cassazione, con la sentenza 12 novembre 2003, n. 16990, è intervenuta sull’applicabilità del condono, contenuto nella finanziaria 2003, alle liti pendenti nei confronti degli enti locali. Con tale pronuncia, in particolare, è stato precisato che non è possibile sospendere la lite fiscale nei confronti dell’ente locale, senza una delibera di quest’ultimo che preveda le imposte e le modalità per usufruire del condono.

La Greca Giuseppe

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