Decurtazione dei punti della patente e tutela giurisdizionale

sentenza 24/06/10
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La decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

Il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni.

Ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

In altri termini, alla luce della natura di sanzione amministrativa della decurtazione dei punti conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, l’eventuale opposizione giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori in materia di Codice della strada, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti.

Un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689/1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada e sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli art. 3 e 24 Costituzione.

 

N. 17167/2010 REG.SEN.

N. 03849/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 3849/05, proposto dal sig. ***************, rappresentato e difeso dall’avv. ******************************, presso il cui studio in Roma, via Magna Grecia n. 39 è elettivamente domiciliato,

contro

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, il 14 febbraio 2005, con il quale lo si informava dell’avvenuta decurtazione da “punti 15” a “punti 10” del punteggio di spettanza sulla patente, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti disposta con verbale della Questura di Roma n. 4000022475, e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto, coevo o conseguenziale.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, e della Prefettura di Roma;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 giugno 2010 il Consigliere **************; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 12 aprile 2005 e depositato il successivo 27 aprile il sig. *************** impugna il provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, il 14 febbraio 2005, con il quale è stato informato che il punteggio di spettanza sulla patente gli era stato decurtato da “punti 15” a “punti 10”, per effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 5 punti disposta con verbale della Questura di Roma n. 4000022475.

Espone, in fatto, che la Polizia Stradale della Questura di Roma, in data 10 ottobre 2004, gli ha contestato la violazione delle norme del Codice della strada in quanto circolava senza fare uso delle prescritte cinture di sicurezza. Il successivo 9 dicembre 2004 ha presentato al Prefetto di Roma ricorso ai sensi dell’art. 203 C.d.S. avverso il verbale di accertamento della violazione al C.d.S. n. 4000022475, emesso dalla Questura di Roma – Commissariato Sezione Coor.to della Polizia di Stato – *****. Nonostante la proposizione del ricorso e mentre questo era ancora pendente il Ministero ha disposto la decurtazione dei punti.

2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada.

Illegittimamente è stata disposta la decurtazione dei punti mentre era ancora pendente il ricorso dinanzi al Prefetto.

b) Violazione art. 203 del Codice della strada – Violazione artt. 3, 8 e 10 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per insufficienza e carenza di motivazione – Violazione e mancata applicazione artt. 24, 97 e113 Cost.

Illegittimamente il Prefetto non ha ancora deciso il ricorso proposto avverso il verbale di violazione n. 4000022475.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici e la Prefettura di Roma si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

4. Alla Camera di consiglio del 19 maggio 2005, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

5. All’udienza del 3 giugno 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ha chiarito il giudice della giurisdizione (Cass. civ., S.U., 23 aprile 2010 n. 9691) che la decurtazione dei punti della patente rappresenta una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. Il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni (Corte costituzionale 24 giugno 2005 n. 247): ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285.

In altri termini, stante la natura di sanzione amministrativa della decurtazione dei punti conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, l’eventuale opposizione giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori in materia di Codice della strada, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti. Un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981 nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada e sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi sanciti dagli art. 3 e 24 Cost. (Cass. civ., S.U., 29 luglio 2008, n. 20544; Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009 n. 7932).

In applicazione di tale principio sussiste dunque la giurisdizione del giudice di pace in ordine alle controversie, quale è quella in esame, relative alla decurtazione dei punti patente in caso di violazione del codice della strada; davanti a detto giudice il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 59 L. 18 giugno 2009 n. 69.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice di pace, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 59 L. 18 giugno 2009 n. 69.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

************, Presidente

********************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

 

 

 

 

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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