Decreto sviluppo: la SCIA si estende all’edilizia

Redazione 13/05/11
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Nell’ottica di liberalizzare le costruzioni private il decreto sviluppo ha previsto l’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA).

Una delle criticità subito emersa dalla disciplina della SCIA prevista dall’art. 19 L. 241/1990 (nella dizione novellata dalla L. 122/2010) è l’applicazione della stessa in ambito edilizio. Sul punto, si ricorda, in una nota ministeriale del 17 settembre 2010, è stato precisato che la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenuta nel D.P.R. 380/2001, testo unico edilizi , alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né su quello funzionale, quella della nuova SCIA). Questo documento precisa che la SCIA sostituisce solo la DIA ordinaria (ex art. 22, co. 1 e 2, del testo unico edilizia), ma non la DIA che sostituisce il permesso di costruire e le altre DIA eventualmente richieste dalle normative regionali in alternativa al permesso di costruire.

Secondo la nota ministeriale, pertanto, in ambito edilizio, con l’entrata in vigore della L. 122/2010, si delineano i  seguenti regimi:

a) segnalazione certificata  per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;

b) permesso di costruire di cui agli art. 10 ss. D.P.R. 380/2001;

c)  DIA alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 22 co. 4 D.P.R. 380/2001.

A confortare il parere ministeriale è intervenuto ora il legislatore con il decreto sviluppo approvato il 5 maggio scorso e in attesa di pubblicazione. Nell’ottica di liberalizzare le costruzioni private, le  disposizioni di cui all’art. 19 L. 241/1990 – si legge nell’art. 5 del decreto sviluppo – si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal testo unico edilizia, con esclusione dei casi in cui le stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Ancora, si afferma all’art. 5 citato, le medesime disposizioni si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’articolo 22, comma 4, D.P.R. 380/2001, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. (Lilla Laperuta)

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