Decreto sviluppo: il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire

Redazione 17/05/11
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Il D.L. 70/2011 (noto come decreto sviluppo e pubblicato nella G.U.  del 13-5-2011 n. 110)  velocizza l’iter per il rilascio del permesso di costruire. Il  titolo abilitativo emesso dal comune, che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica potrà ora essere ottenuto automaticamente con la regola del silenzio-assenso. Ovviamente ciò è possibile nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Novellando la disciplina di cui all’art. 20 del Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001) il decreto sviluppo prevede ora che la domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio. La domanda deve essere inoltre accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie.
Il responsabile del procedimento  ha a disposizione 60 giorni (120 giorni nelle città oltre 100 mila abitanti)  per curare l’istruttoria, acquisire i pareri eventualmente necessari e valutare la conformità del progetto, formulando quindi una proposta di provvedimento. Il responsabile può anche chiedere modifiche del progetto originario, lasciando quindici giorni di tempo all’interessato per l’integrazione della documentazione.
Il termine di 60 giorni può essere interrotto una volta sola dal responsabile del procedimento per chiedere l’integrazione di documenti che non siano a disposizione dell’amministrazione. I tempi iniziano a decorrere nuovamente dopo la consegna dei documenti integrativi.  Il provvedimento finale deve essere adottato dal dirigente o responsabile dell’ufficio entro 30 giorni dalla proposta. Il rilascio del permesso di costruire viene quindi comunicato sull’albo pretorio.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo (che è di 90 giorni nei Comuni con meno di 100 mila abitanti e 150 giorni invece in quelli più grandi) , ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Di Lilla Laperuta

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