Decreto sviluppo: carta d’identità rilasciata senza limite di età

Redazione 11/05/11
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Lilla Laperuta

Mantiene fede ai propri impegni il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta: come auspicato, l’ambiziosa manovra di sviluppo economico presentata nel decreto legge del 5 maggio prevede, all’art. 10, disposizioni in materia di innovazione e digitalizzazione concernenti la carta di identità elettronica (Cie), che diventa documento obbligatorio di identificazione.
Il suo processo di emissione riservato al Ministro dell’interno è finalizzato a semplificare l’intero sistema del rilascio e a ridurre i costi – ha spiegato il ministro Brunetta -; sfruttando le potenzialità della tecnologia si verrà, di fatto, a formare un documento unificato, anche progressivamente, con la tessera sanitaria. Non solo. Il nuovo documento funzionerà anche come carta di servizi, grazie alla quale, in futuro, sarà possibile prenotare visite ai musei, pagare multe, e, ancor di più, votare,

La disposizione citata inoltre aggiorna e integra l’articolo 3 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza contenuto nel regio decreto n.773 del 18 giugno 1931. In particolare le modifiche prevedono:

a) l’eliminazione del limite di età ai fini del rilascio della carta d’identità (attualmente fissato a 15 anni);

b) nuove durate di validità della carta di identità: per i minori di età inferiore a tre anni, la validità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, è di cinque anni;

c) l’obbligo in capo al Sindaco di rilasciare a persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al modello stabilito dal Ministero.

Ancora, si stabilisce l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori a partire dai 12 anni di età (in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Ce n. 444/2009 del 6 maggio 2009) e vengono disciplinate le modalità di espatrio dei minori di 14 anni muniti di carta d’identità. Ad essi è richiesta la condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

 

Di Lilla Laperuta

 

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