Decreto sulle semplificazioni, nuovi profili di responsabilità a fronte dei ritardi della P.A.

Redazione 26/01/12
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Lilla Laperuta

Il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione di un qualunque procedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. Lo stabilisce l’art. 1 del decreto sulle semplificazioni, provvedimento che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì prossimo.  

Il tempo dei cittadini e delle imprese non rappresenta una risorsa illimitata da sprecare, ma un costo e quindi un bene da tutelare. Un costo con delle precise ricadute, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile soprattutto nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari di investimento relativi a qualsiasi intervento, condizionandone alla fine la relativa convenienza economica  (compromessa,  in sostanza, dall’inazione della P.A. deputata a provvedere). Di qui l’adozione nella spessa intelaiatura del decreto sulle semplificazioni di una serie di rimedi giuridici volti a prevenire gli effetti lesivi del silenzio.

Nello specifico la strategia messa in piedi attraverso la novella dei commi 8 e 9 dell’art. 2 (Conclusione del procedimento) della L. 241/1990 prevede che:

a) tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei conti;

b)  la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

c) il  vertice politico dell’amministrazione deve individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;

d) decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento,il privato può rivolgersi al dirigente sub c) affinché in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

e)  il medesimo dirigente, entro il 30 gennaio di ogni anno, dovrà comunicare all’organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

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