Decreto semplificazioni e società, nota interpretativa del CNDEC sul nuovo assetto dei controlli

Redazione 08/05/12
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Lilla Laperuta

 

Il decreto semplificazioni di cui al D.L. 5/2012, conv. con L. 35/2012, si ricorda, ha introdotto in ambito societario la figura del c.d. sindaco unico. Nell’ultima versione dell’assetto dei controlli la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., è stata confermata esclusivamente in quest’ultimo tipo societario, peraltro prevendendone rilevanti modifiche.

Con la  nota interpretativa diffusa a fine aprile dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDEC) vengono affrontate le ultime trasformazioni degli assetti dei controlli di società di capitali, al fine di fornire un primo contributo chiarificatore in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all’attribuzione delle relative funzioni.

In particole ci si sofferma sulla novella dell’art 2477 c.c. che solleva la questione relativa alla possibilità di modificare, in senso monocratico, la struttura dei collegi sindacali in scadenza nelle prossime assemblee per l’approvazione dei bilanci (e analogamente in caso di cessazione di tutti i sindaci per contestuale rinuncia all’incarico).

Si ricorda  che il nuovo testo dell’art. 2477 c.c. prevede che l’organo di controllo interno è costituito da un solo membro effettivo “se lo statuto non dispone diversamente”.

Al fine di individuare il corretto assetto dei controlli, la Commissione Studi ritiene necessario distinguere  i casi in cui gli statuti esistenti:

a) in applicazione della disciplina previgente, prevedano la nomina del collegio sindacale, ossia dell’organo di controllo interno pluripersonale;

b) nulla prevedano in materia di assetti dei controlli ovvero contengano un generico rinvio alla disciplina legale.

Nel primo caso, il CNDEC ritiene  he la possibilità di nominare il sindaco unico (ovvero esclusivamente il revisore legale) non sia immediatamente applicabile. A fronte dell’attuale regime statutario, si renderà infatti necessaria una preventiva modificazione dello statuto. In altre parole, ai fini della legittima introduzione della figura del sindaco unico (o del solo revisore legale), i soci dovranno decidere di mutare pattiziamente la struttura dei controlli, adeguandola al regime legale introdotto dalla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c.

Non appare pertanto condivisibile la prassi – pur riscontrata nelle prime applicazioni della novella – di consentire l’iscrizione nel registro delle imprese della nomina del sindaco unico, anche quando gli statuti sociali continuano a prevedere e disciplinare la nomina del collegio sindacale. In tali ipotesi, la nomina del sindaco unico si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 2477 c.c. che, come già illustrato, consente la nomina dell’organo di controllo monocratico solo se non diversamente disposto dallo statuto.

Viceversa, nel caso in cui lo statuto non contenga specifiche previsioni in materia di controlli o si limiti a rinviare alle norme di legge, la nuova disciplina è da intendersi integrativa degli esistenti regimi statutari e dunque immediatamente applicabile, senza necessità di alcuna modifica statutaria (fermo restando che i collegi sindacali esistenti rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza).

 

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