Decreto liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (pdf in allegato)

Redazione 09/06/20
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La conversione del decreto Liquidità dell’8 aprile in legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 6 giugno, ha apportato alla misura che ha predisposto 200 miliardi per tutte le imprese italiane colpite dalla pandemia numerose modifiche, anche significative.

L’autocertificazione che riduce le responsabilità bancarie

Di particolare rilievo è il nuovo articolo 1-bis che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento – rimarca infatti la nota dell’Associazione presieduta da Antonio Patuelli – e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio”. Integrare le pratiche con le autocertificazioni dell’impresa sarà il primo adempimento da fare in più.

Soglie e scadenze più estese per gli importi minori

492 mila le domande di finanziamento sotto la soglia dei 25 mila euro, pari a 10 miliardi di euro richiesti dalle banche al Fondo di garanzia pubblico gestito di Mcc; e contando le domande per prestiti superiori alla soglia minima le domande giunte alle banche e da esse girate al Fondo erano 542 mila, per totali 25,6 miliardi di finanziamenti. Solo che la conversione in legge mette questi numeri ingenti davanti a due novità con cui (ri)fare i conti.

Per i finanziamenti fino a 25 mila euro garantiti da Mcc al 100% e dedicati alle microimprese e alle ditte individuali (come esercenti, autonomi e simili: insomma, lo zoccolo duro quantitativo e qualitativo degli interessati alla misura), la durata è stata allungata da 6 a 10 anni, cogliendo le critiche di molti tecnici che ritenevano improbabile nel contesto prossimo venturo rimborsare in così poco quei fidi. In aggiunta, l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro, e sono state modificate “sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile”, ricorda l’Abi alle associate. Che informa, “da ora”, della “possibilità per i beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo”.

Anche per i finanziamenti cosiddetti “di rinegoziazione”, che sostituiscono vecchi crediti con nuovi garantiti e che pure finora hanno riguardato una frazione decimale del totale, hanno subito una modifica, nel senso che la liquidità aggiuntiva, per quelli che “verranno deliberati d’ora in poi” dovrà ammontare almeno 25% (nel testo del decreto prevedeva il 10%).

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SFRATTI E PROCESSO LOCATIZIO: COSA CAMBIA CON I DECRETI EMERGENZIALI

Le misure di contenimento per arginare la diffusione della pandemia in corso hanno coinvolto anche il settore degli sfratti.L’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020 dispone la sospensione dell’esecuzione per rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.Con questa disposizione, si desume che il legislatore abbia inteso bloccare temporaneamente l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, per evidenti ragioni strettamente riconducibili alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.Tuttavia, va chiarito che la norma non preclude l’inizio dell’esecuzione nel senso che non impedisce la notifica dell’atto iniziale.Per questo, il presente lavoro, oltre a fornire il quandro ordinario di riferimento della disciplina, si pone quale strumento utile al Professionista che debba trattare questa tipologia di procedimenti nel corso della decretazione d’urgenza.

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