Decreto Liquidità: l’imprenditore può chiedere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’erogazione del finanziamento negato dalla banca nonostante la garanzia statale?

Sabato Santi 26/08/20
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Sommario: 1. La vicenda. 2. Il finanziamento agevolato previsto dal Decreto Liquidità. 3. La discrezionalità della banca nella valutazione del merito creditizio. 4. La prova del periculum in mora. 5. Conclusioni.

 

Riferimenti normativi: D.L. 23/2020 del 8.4.2020, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Precedenti giurisprudenziali: Tribunale di Caltanissetta, ordinanza del 8.7.2020.

 

1. La vicenda

Un imprenditore, a seguito della grave crisi di mercato seguita all’emergenza epidemiologica, inoltrava domanda alla banca per accedere al finanziamento agevolato di € 25.000,00 previsto dal D.L. 23/2020 art. 13, lett. m). Ottenuta la delibera di concessione della garanzia da parte del fondo statale, nonostante la sussistenza dei requisiti per accedere al prestito, riceveva la comunicazione di rigetto del finanziamento da parte della banca.

L’imprenditore ricorreva quindi al Tribunale di Napoli, chiedendo un provvedimento cautelare di urgenza per ottenere l’erogazione della somma. In particolare, il ricorrente lamentava il rischio di perdere definitivamente la possibilità di agganciare la ripresa economica e di essere svantaggiato rispetto agli altri competitor di mercato che avrebbero attinto ai finanziamenti agevolati. Si costituiva l’istituto di credito sostenendo l’infondatezza del ricorso ed il suo diritto a sindacare il merito creditizio del richiedente anche in caso di parere positivo del Fondo di Garanzia in ossequio al principio di sano e prudente svolgimento dell’esercizio dell’attività creditizia.

All’esito della comparizione delle parti, il Giudice rigettava il ricorso non ritenendo sussistente un concreto pregiudizio irreparabile trattandosi nel caso di specie di un danno meramente economico ed eventuale.

 

2. Il finanziamento agevolato previsto dal Decreto Liquidità.

A seguito della notoria emergenza sanitaria, con D.L. n. 23 del 8.4.2020 è stata prevista, per i piccoli imprenditori e professionisti danneggiati dalle sospensioni legate all’emergenza da Covid-19, una procedura semplificata per accedere al Fondo di Garanzia, con copertura del 100%, dei nuovi finanziamenti fino ad € 25.000,00 (poi diventati € 30.000,00 a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione). La durata del finanziamento può essere fino a 120 mesi (prima della legge di conversione era 72 mesi) e l’importo richiesto può essere pari al massimo al 25% del fatturato 2019 oppure al costo salariale per le aziende costituite dal 1 gennaio 2019 in avanti.  Sono esclusi automaticamente dalla platea dei possibili beneficiari chi abbia finanziamenti che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Alla lettera m) dell’art. 13, intitolato “Fondo centrale di garanzia PMI”,  è stato, quindi, previsto che “l’intervento  del  Fondo  centrale  di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere  l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”. In data 14.4.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo per la richiesta della garanzia sui finanziamenti e ha previsto che il beneficiario finale compili e sottoscriva il modello 4bis e lo invii, anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, alla banca o intermediario finanziario (definito soggetto richiedente) a cui viene richiesto il finanziamento.

Con il nuovo art. 13, la procedura viene, quindi, resa (teoricamente) più snella, escludendo da parte del Fondo di Garanzia l’esame nel merito dei dati economico-finanziari, autocertificati dal beneficiario finale, e prevedendo genericamente una verifica formale dei requisiti da parte della banca, pur non derogando alla disciplina specifica in materia di finanziamenti.

 

3. La discrezionalità della banca nella valutazione del merito creditizio.

Il c.d. Decreto Liquidità non brilla per chiarezza espositiva non escludendo in alcun modo il dovere delle banche di operare una valutazione del merito creditizio dei beneficiari. Gli istituti di credito, anzi, potrebbero incorrere negli illeciti connessi ad una anomala erogazione del credito (rischio che è in relazione inversa con il merito di credito del debitore) nel caso di mancato rientro del finanziamento. Inoltre, la Banca d’Italia ha specificato ulteriormente gli obblighi di valutazione delle banche con la nota agli intermediari del 10 aprile 2020 in cui ha previsto che “Per quanto concerne in particolare i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, essi dovrebbero essenzialmente mirare a fornire le imprese della provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Le banche dovranno quindi tenere conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela, oltre che ovviamente del complesso degli ulteriori elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso”[1]. Si pone quindi il problema di individuare un equilibrio tra due opposte esigenze, quella di far affluire le risorse con rapidità alle imprese che ne hanno bisogno, e quella di tutelare lo Stato e il mercato, evitando che le garanzie vadano a coprire prestiti a elevatissimo rischio di non essere onorati. Permane, quindi il dubbio se ci sia o meno automaticità nella concessione del finanziamento e se le banche abbiano facoltà di rigettare le richieste anche in caso di sussistenza dei requisiti formali.

Le banche, in caso di mancate verifiche e di difetto della dovuta diligenza professionale, restano, in ogni caso, esposte al rischio di perdere la garanzia dello Stato nonché di essere chiamate a rispondere per quanto attiene ai reati fallimentari e per responsabilità extracontrattuale[2].

Inoltre, si può dire con certezza che non esiste nel nostro ordinamento un “diritto al finanziamento” da parte dei clienti di una banca in quanto vige il principio dell’autonomia negoziale delle parti[3]. In ogni caso, ciascuna delle parti del rapporto contrattuale ha l’obbligo di agire in buona fede cooperando con l’altra parte anche in fase precontrattuale in vista della realizzazione del comune intento perseguito con la conclusione del contratto.

 

4. La prova del periculum in mora.

La concessione di un provvedimento cautelare per ottenere l’erogazione del finanziamento è una questione molto complessa dato che in primo luogo si dovrebbe valutare l’ammissibilità o meno di una coercizione alla stipula di un contratto. Mentre il Tribunale di Caltanissetta ha reputato, con provvedimento inaudita altera parte, ammissibile lo strumento, il Tribunale di Napoli, in ossequio al principio della ragione più liquida, ha ritenuto assorbente e di più agevole e rapido scrutinio verificare l’assenza del periculum in mora. Quest’ultimo, non può mai ritenersi sussistente in re ipsa né può essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata ma deve avere i requisiti della concretezza, dell’imminenza e dell’irreparabilità ed essere provato in sede di giudizio. In particolare, nel caso indicato, il ricorrente aveva lamentato un possibile svantaggio rispetto agli altri concorrenti e il rischio di perdere la possibilità di agganciarsi alla ripresa economica. Tale motivazione non è stata ritenuta sufficiente dal Giudice che ha valutato che non sussista il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio nel caso in cui sia possibile sia la reintegrazione in forma specifica che il risarcimento per equivalente pecuniario a ristoro di qualsiasi danno subito.  Il ricorrente avrebbe, quindi, dovuto provare l’insufficienza di una futura riparazione economica del danno provando ad esempio che c’era il rischio concreto dell’esistenza stessa dell’attività.

 

5. Conclusioni.

Al momento non vi sono provvedimenti legislativi o giurisprudenziali che permettano di escludere con certezza l’esistenza di un obbligo delle banche in questo periodo emergenziale di concedere i finanziamenti in presenza unicamente dei requisiti espressamente indicati dalla norma. Sembra però che lo strumento cautelare sia inidoneo a garantire una qualche forma di tutela ai clienti delusi, in quanto il regime della prova del periculum è eccessivamente severo. Infatti, da una parte è difficile dare prova che, senza il finanziamento richiesto la società, rischi concretamente il fallimento o l’insolvenza; dall’altra, fornire una tale prova rischierebbe di giustificare il comportamento della banca a cui è fatto divieto di concedere finanziamenti in modo “imprudente”, nel senso di accordare (o mantenere) il proprio sostegno finanziario pur conoscendo o dovendo conoscere le condizioni di squilibrio finanziario del debitore finanziato. Si auspica, a questo punto, un nuovo intervento del legislatore che magari sollevi le banche, sia pure transitoriamente, da responsabilità, tranne che per dolo o colpa grave, e dalle rigorose disposizioni di Vigilanza così da consentire una maggiore elasticità nella valutazione del merito creditizio dei clienti.

In ogni caso, ora più che mai, c’è bisogno che tutti gli operatori collaborino tra di loro e vigilino affinchè le risorse statali vengano utilizzate nel modo migliore e più proficuo per l’economia italiana.

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Note

[1] Raccomandazioni della Banca d’Italia comunicate mediante pubblicazione sul seguente link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Comunicazione-intermediari-aprile.pdf.

[2] La responsabilità da abusiva concessione di credito alle imprese nella prospettiva del codice civile (con qualche riflessione critica sugli orientamenti della giurisprudenza recente) di G. P. LA SALA in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.6, 1 DICEMBRE 2019, pag. 805.

[3] La Cassazione, da ultimo, ha specificato che “Il giudice non ha alcuna possibilità di controllo sull’atto di autonomia privata” e che “Il mercato, concepito quale luogo della libertà di iniziativa economica (garantita dalla Costituzione), presuppone l’esistenza di soggetti economici in grado di esercitare i diritti di libertà in questione e cioè soggetti effettivamente responsabili delle scelte d’impresa ad essi formalmente imputabili.” Cfr. in arg. Cass., 18.09.2009, (ud. 08.06.2009, dep. 18.09.2009), n.20106 in dejure.it,.Anche l’ABF con costante orientamento dell’Arbitro (da ultimo Decisione n. 7355 del 20.4.2020), ha affermato che “Questo Collegio non può distaccarsi dall’orientamento granitico dell’Arbitro secondo il quale non può dirsi esistente nei confronti dell’intermediario alcun obbligo di erogazione del credito, né tanto meno l’ABF può interferire con l’autonomia negoziale dello stesso imponendogli la concessione di un finanziamento, dal momento che la valutazione del merito creditizio rimane prerogativa esclusiva dell’istituto erogante” link: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2020/04/Dec-20200420-7355.PDF. Vedi anche La responsabilità della banca per diniego del credito nelle decisioni dell’arbitro bancario finanziario di D., in Responsabilita’ Civile e Previdenza, fasc.5, 2014, pag. 1416B.

Sabato Santi

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