Decreto liberalizzazioni: sarà possibile l’apertura di farmacie anche nelle stazioni marittime e ferroviarie

Redazione 13/01/12
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Lilla Laperuta

Si estende la pianta organica delle farmacie. Nella bozza di decreto sulle liberalizzazioni si prevede all’art. 11 che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti (in Europa la media è una farmacia ogni 3.323 abitanti). Qualora la popolazione sia eccedente rispetto al predetto limite di 500 abitanti viene consentita l’apertura di una ulteriore farmacia; nei Comuni fino a 9000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti. Le Regioni dovranno procedere all’approvazione straordinaria delle nuove piante organiche entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

È inoltre previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, potranno altresì istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.

Nelle Regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi messe a concorso in relazione alla nuova pianta organica, potranno essere venduti i medicinali di fascia C anche nei corner della grande distribuzione purché in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute. Sono esclusi i medicinali di cui all’articolo 45 D.P.R. 309/1990, ovvero le sostante stupefacenti e psicotrope, e i medicinali di cui all’articolo 89 D.Lgs. 219/2006, ovvero i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.

Da segnalare anche l’art. 27 della bozza di decreto che prevede che l’Aifa, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici, non ha il potere di accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.

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