Decreto liberalizzazioni: nuove prospettive di tutela del consumatore

Redazione 17/01/12
Scarica PDF Stampa

Fra le novità prospettate dal decreto sulle liberalizzazioni, contenute nella prima bozza del provvedimento, è da segnalare una modifica al Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) con cui il Governo istituisce un ufficio appositamente deputato all’accertamento della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti fra professionisti e consumatori.

La modifica si inserisce nel quadro di una tutela rafforzata del consumatore, tradizionalmente ritenuto soggetto debole della contrattazione; il neo istituito ufficio svolgerà, da un lato, una funzione di consulenza per le imprese che intendono adottare i formulari standard per la contrattazione di massa, che infatti potranno interpellarlo in via preventiva, cioè prima di inserire le clausole nei contratti; dall’altro, conseguentemente, sortirà come effetto quello di deflazionare il contenzioso in merito, proprio perché le imprese presumibilmente non adotteranno clausole ritenute vessatorie.

Il nuovo articolo 37 bis del Codice del consumo prevederà che il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola sia diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori.

Se le imprese si avvalgono invece della possibilità di interpellare in via preventiva l’ufficio, e la clausola viene ritenuta non vessatoria, non può poi in un secondo momento essere giudicata vessatoria, ferma restando in ogni caso la responsabilità prevista dalla leggi a carico dei professionisti nei confronti dei consumatori.

Contro gli atti adottati dall’ufficio è competente il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva; viene, quindi, individuato dal legislatore un ulteriore settore di tutela amministrativa, proprio in ragione del fatto che i contratti fra le imprese e consumatori hanno una rilevanza pubblicistica.

Resta invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno (Lucia Nacciarone).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento