Decreto liberalizzazioni: arrivano le società semplificate a responsabilità limitata

Redazione 20/01/12
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Anna Costagliola

Nella bozza del decreto sulle liberalizzazioni all’esame del Governo viene previsto l’inserimento, dopo l’art. 2463 c.c., che regola la costituzione delle società a responsabilità limitata (Srl), di un nuovo art. 2463bis c.c., che introduce una forma semplificata di Srl, riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione della società. Si tratta di una forma societaria destinata a mantenere una compagine giovane, come risulta dalla previsione per cui, al compimento del 35° anno di età, il socio è escluso di diritto, favorendosi in tal modo una forte rotazione dei soci e l’impiego di sempre nuove risorse umane. Resta salva, peraltro, la eventualità che, se non subentrano nuovi soci durante societate, questa abbia una durata necessariamente limitata nel tempo.

Per evitare la estromissione del socio trentacinquenne può disporsi la trasformazione della società in altra società di capitali secondo le norme del codice civile, ma in tal caso il socio assente o dissenziente alla delibera avrà il diritto di recedere. Non è invece prevista la trasformazione in società di persone.

La nuova disposizione tende a favorire l’imprenditoria giovanile mediante la partecipazione a strutture associative svincolate dai rigorosi limiti fino ad oggi previsti per le società di capitali, come la soglia del capitale minimo e le spese notarili necessarie per la costituzione mediante atto pubblico, «paletti» che di fatto impediscono l’ingresso nel mondo del lavoro ai soggetti più giovani e meno abbienti. La nuova Srl semplificata è infatti assoggettata ad un regime agevolato sia per quanto riguardo l’ammontare del capitale sociale, previsto nella misura simbolica di un euro a fronte dei 10.000 euro richiesti per la costituzione della Srl ordinaria, sia per quanto riguarda le formalità di costituzione, che non contemplano più la redazione dell’atto pubblico, e quindi l’ intervento del notaio, ma solo la comunicazione unica dell’atto costitutivo al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria. È necessario, infatti, che la costituzione risulti in ogni caso da un atto nel quale sia dichiarato il possesso dei requisiti di età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463 c.c. Occorre, inoltre, che la denominazione sociale rechi l’espressa indicazione di «Società semplificata a responsabilità limitata».

Infine, la norma contenuta nella bozza del decreto sulle liberalizzazioni prevede l’applicabilità alla Srl semplificata, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni di cui agli artt. 2462 ss. del codice civile dettate in materia di Srl ordinaria.

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