Decreto legge «del fare»: il parere critico del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati

Redazione 10/07/13
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Anna Costagliola

Decreto legge «del fare»: un «guazzabuglio» di norme, disomogenee e molte senza i necessari requisiti di necessità e urgenza, a partire da quelle sulla giustizia. E’ questo il frutto del parere critico reso dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sul testo del D.L. 69/2013.

Il parere, molto articolato, chiede di eliminare, tra la tante altre, la norma che reca modifiche alla disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, totalmente estranea ai contenuti del decreto «del fare». Più in generale, si suggerisce di utilizzare con maggiore appropriatezza la decretazione d’urgenza, tenendo conto della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche relativa alla omogeneità dei contenuti.
Sulla giustizia ci si chiede poi come sia possibile conciliare l’urgenza con la previsione che differisce l’entrata in vigore di quasi tutte le disposizioni più significative (mediazione, tirocinio presso gli uffici giudiziari, limiti all’intervento del pm nei giudizi civili presso la Cassazione, individuazione fori per le società residenti all’estero) al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In sintesi, il parere rende evidente come il decreto legge, per ragioni di «opportunità politica», metta sotto lo stesso «ombrello», una congerie di norme diverse, giustificando l’operazione, sotto il profilo della necessità ed urgenza, con il fine teleologico del rilancio dell’economia. Ciò nonostante la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, abbia individuato «tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita». Esempio è dato proprio dalla norma che modifica la disciplina dell’esame di abilitazione forense.

Il rigore della tecnica legislativa, la cui qualità è doverosa, oltre ad essere elemento di garanzia dell’efficacia delle stesse norme, viene meno anche perché decreto-legge non appare, nel suo complesso, coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione: esso interviene infatti su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa.

Peraltro il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore, come evidenziato in materia di giustizia.

Infine, anche sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo, il provvedimento è accusato di rapportarsi alla normativa vigente procedendo in più occasioni mediante richiami effettuati in forma generica o con rinvii normativi formulati in maniera imprecisa o con clausole abrogative espresse in modo generico o inappropriato.

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