Decreto legge Caivano: le modifiche apportate dal Senato

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Con il decreto legge n.123 del 15 settembre 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 2023 (c.d. decreto “Caivano”), sono state previste norme più rigorose per contrastare il dilagante fenomeno dei reati commessi da minori. In sede di conversione da parte del Senato sono state apportate significative modifiche. In particolare sono state previste norme sulla vigilanza dell’obbligo di istruzione, sulla verifica dell’età per l’accesso ai siti pornografici, e soprattutto interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, la cosiddetta «Agenda Sud», unitamente a misure per il rafforzamento del personale amministrativo e scolastico, per l’offerta formativa e la creazione di nuovi asili nido per i bambini da 0 a 2 anni. Queste ultime costituiscono un passo in avanti per il contrasto alla delinquenza minorile e si inseriscono in un programma di più ampio respiro.

Indice

1. Le modifiche apportate dal Senato al decreto legge n.123/2023 (Caivano)


Il decreto legge n.123/2023 “Disposizioni urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” ha previsto una serie di misure volte a contenere il dilagare dei reati commessi da minori anche in chiave preventiva.[1] 
Successivamente, in data 27 ottobre 2023 l’Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di conversione n. 878 del citato decreto legge, nel testo proposto dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia. Il provvedimento, che si compone di sedici articoli, è passato quindi all’esame della Camera dei Deputati.
Un emendamento importante riguarda la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, proponendo sanzioni più gravi per i genitori che trascurano l’obbligo scolastico dei figli.[2]
Infatti, dopo l’articolo 570-bis del codice penale è stato inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori). – Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di  procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno».
Si tratta, quindi, di un inasprimento delle sanzioni per i genitori inadempienti che si spera possa avere un’efficacia deterrente anche in contesti particolarmente degradati.
In tali casi, quando esercita l’azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.
Inoltre, all’articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo».
Inoltre, all’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all’articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la  sospensione del beneficio (del reddito di inclusione)fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni». In questo modo si è intervenuti sulla corresponsione di un beneficio economico, intervento che probabilmente avrà un’efficacia deterrente.
Un emendamento bipartisan introduce, poi, disposizioni per la verifica dell’età per l’accesso ai siti pornografici, un passo avanti per la protezione dei minori nell’ambito digitale, anche se di difficile attuazione.
Viene, anche, introdotta la misura che introduce l’istituzione dell’osservatorio sulle periferie e ulteriori disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa del comune di Caivano. Si prevede, altresì, il rafforzamento della cybersicurezza e, sul fronte sicuritario, con l’articolo 4, si inaspriscono le pene per i reati di porto abusivo di armi e strumenti atti a offendere, per i quali non è ammessa licenza, mentre con l’articolo 6 si modifica la disciplina del processo penale minorile in materia di misure cautelari e precautelari, dimostrando una forte attenzione alla sicurezza sia online che offline.
Per quanto concerne il percorso di rieducazione del minore, con l’articolo 8, viene anche disposto che, in caso di reati con una pena massima non superiore a cinque anni, il pubblico ministero può proporre una definizione anticipata del procedimento. Questo percorso prevede l’inserimento del minore in programmi di educazione civica e sociale, contribuendo attivamente alla sua rieducazione. E’ questa una misura certamente positiva.
L’articolo 9, poi, modifica il decreto legislativo n. 121 del 2018, disciplinando l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e stabilendo che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell’ordine e della sicurezza nell’istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti. La norma si applica anche al detenuto maggiore di diciotto anni che adotti analoghi comportamenti.[3] Si tratta di una norma discutibile che potrebbe incidere sul processo di rieducazione del minore.
Inoltre, all’art. 10 sono previsti interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, la cosiddetta «Agenda Sud»
Infatti, al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita’ di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis viene incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud” sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.
 Al fine, poi, di potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l’anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l’anno 2023 e 10.000.000 euro per l’anno 2024.
Inoltre, per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonchè prevenire processi di emarginazione sociale, viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020 destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete,  delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati  relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti  dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI.
Anche il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 è incrementato, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro.
Particolarmente interessante è la misura «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», che prevede un ulteriore piano per asili nido per l’incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta’ 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di eta’ 0-2 anni.
Per tutte queste finalità  possono essere utilizzate le economie non assegnate dell’Investimento 1.1 della Missione 4  – Componente 1 del PNRR da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all’articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, alla legge 29 giugno 2022, n. 79, già destinate al raggiungimento di obiettivi, targetmilestone del PNRR, nonchè eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target.  Si spera che questi fondi possano essere utilizzati, ma non vi può essere una certezza in tal senso.


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2. Conclusioni


Le modifiche apportate al decreto “Caivano”, al di là di quelle sicuritarie, costituiscono un passo in avanti per il contrasto alla delinquenza minorile perché alcune si inseriscono in un ambito sociale e culturale e quindi assumono un carattere preventivo.
Tuttavia, questa operazione socio-culturale, lunga e difficile, dovrà richiedere l’intervento coordinato di ulteriori elementi, tra quali in primo luogo una massiccia informazione nelle scuole, da quelle elementari all’università, diretta a far comprendere agli studenti la necessità del rispetto della legalità e lo sviluppo di un dialogo costruttivo.
Si rileva, invece, che gli emendamenti non prendono in esame la necessità di istituire uno psicologo di base e, in particolare, la presenza dello psicologo negli istituti di istruzione.
 Anche il rafforzamento educativo del sistema della giustizia minorile e dei carceri minorili non è stato preso in considerazione dal Senato tralasciando l’attuazione del principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione che prevede la funzione rieducativa della pena, a maggior ragione per i minorenni.
Si auspica, pertanto, che altri emendamenti in tal senso possano essere posti in essere dalla Camera dei Deputati, anche se si tratta di misure costose e di lunga attuazione, senza delle quali tuttavia i fenomeni in questione non potranno essere debellati e forse neanche circoscritti.

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Note

  1. [1]

    P.Gentilucci, D.L. Caivano: stretta sulla delinquenza minorile, in diritto.it del 18 settembre 2023.

  2. [2]

    Redazione, Decreto Caivano, carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. Via libera del Senato, in Orizzontescuola.it del 27 ottobre 2023

  3. [3]

    Redazione, Decreto Caivano: ecco le principali misure del testo licenziato dal Senato, in NOVA.news del 27 ottobre 2023.

Prof. Paolo Gentilucci

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