DL Caivano: stretta sulla delinquenza minorile

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Con il decreto legge n.123 del 15 settembre 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 2023 (c.d. decreto “Caivano”), sono state previste norme più rigorose per contrastare il dilagante fenomeno dei reati commessi da minori. Si ritiene che tale normativa possa costituire un primo utile strumento per arginare tale fenomeno e, tuttavia, si rende necessaria, oltre il rispetto delle previsioni di carattere preventivo già presenti nel provvedimento, l’adozione di misure concomitanti come il potenziamento delle strutture dei servizi sociali, lo svolgimento di massicce campagne di informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, lo sviluppo di un’assistenza psicologica generalizzata a favore dei minori, senza le quali le misure del governo non avranno alcuna efficacia.

Indice

1. L’aumento abnorme dei reati commessi da minori 


Negli ultimi tempi si è assistito ad un incremento esponenziale dei reati commessi da minori spesso caratterizzati da una violenza inaudita.
Infatti, la notte del 7 luglio scorso una 19enne palermitana è stata stuprata da sette ragazzi sul lungomare della città.  Ai Carabinieri la stessa ha raccontato di aver incontrato i ragazzi in un locale. Questi, dopo averla fatta ubriacare, l’hanno portata in un cantiere abbandonato e l’hanno violentata. Angelo Flores, ritenuto il capo del gruppo, ha ripreso tutto con il suo smartphone.
La ragazza vive ora in una comunità protetta e, dopo la violenza, la ragazza ha subito anche intimidazioni e critiche sui social e sul web.[1] E’ pur vero che all’atto della violenza un solo componente del gruppo era minorenne, ma si tratta comunque di soggetti molto giovani.
Solo a distanza di poco tempo in Provincia di Napoli due cuginette di appena 13 anni sono state violentate da un gruppo di adolescenti composto da sei ragazzi, quasi tutti minori. Solo uno era maggiorenne ed è stato individuato e fermato. Le ragazze sono stateportate con l’inganno in un capannone isolato e poi abusate a turno, con una violenza inaudita. L’evento si è verificato al Parco Verde di Caivano, una delle zone più volente del Napoletano, tra le piazze di spaccio più grandi d’Italia in mano alla camorra. Qui, nel 2014, si era verificata la tragica morte di Fortuna Loffredo, 6 anni, violentata e fatta cadere da un terrazzo all’ottavo piano.
Si tratta, quindi, di un altro terribile stupro destinato a sconvolgere l’Italia, come quello di Palermo: gli autori della violenza sono stati arrestati, ma la persecuzione sui social continua tra l’arroganza e la mancanza di rispetto per le vite spezzate delle ragazze stuprate. Terrorizzate, le due 13enni avevano mantenuto il silenzio: ma poi la voce ha iniziato a girare nel rione – forse messa in giro degli stessi stupratori, come un trofeo – e lafamiglia ha scoperto l’agghiacciante verità. Le vittime ora sono al sicuro in una casa famiglia, lontano dalle violenze del Parco Verde. 
Secondo i primi accertamenti, le violenze risalgono all’inizio di luglio di quest’anno. Il “branco” che avrebbe abusato delle cuginette sarebbe stato composto da sei ragazzini, forse tutti coetanei delle vittime. Le indagini hanno avuto inizio ad agosto quando i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri. La conferma della violenza sarebbe avvenuta anche dalle visite mediche effettuate in due diversi ospedali. Al momento, tutti i componenti del gruppo già stati individuati e fermati.
In un primo momentole due cugine, spaventate dalla convivenza forzata con gli stupratori nel quartiere, non hanno raccontato nulla ai genitori perché avevanopaura di ulteriori ritorsioni o altre aggressioni violente. Ma poi, con il passare del tempo, la voce ha iniziato a diffondersi tra gli adolescenti del rione, forse anche perchégli stessi ragazzi hanno iniziato a parlarne vantandosene, come è successo per lo stupro di Palermo. In tal modo è venuto a saperlo anche ilfratello di una delle due vittime, che ha raccontato tutto ai genitori. Dopo la denuncia, le ragazzine sono state trasferite in una casa famiglia lontana da Caivano, proprio per difenderle da quel contesto così degradato dove le famiglie per bene vivono a stretto contatto con i clan della camorra.
La vicenda è incentrata sul citato Parco Verde, un quartiere di Caivano sorto per dare una casa agli sfollati del terremoto del 1980 divenuto una delle piazze di spaccio più ‘importanti’ d’Italia, un territorio controllato dalla Camorra. Proprio in questo Parco le due cuginette di 13 anni sono state abusate in un capannone poco lontano dai luoghi frequentati dai tossicodipendenti. Poi la denuncia dei genitori ai carabinieri, i provvedimenti giudiziari con il sequestro di cellulari e il trasferimento delle due vittime in una casa famiglia. La vicenda, secondo il legale della famiglia delle bambine, risalirebbe alla prima metà di luglio.[2]
Non si era ancora sopito il clamore dei citati episodi, quando all’alba di giovedì 31 agosto 2023 un giovane musicista, Giovanni Battista Cutolo, 24 anni, è stato ucciso a Napoli a colpi di pistola presumibilmente a causa di una lite per un motorino “parcheggiato male”. Durante l’aggressione  sarebbero stati esplosi più proiettili all’indirizzo del giovane, trovato riverso ed esanime sul marciapiede. A chiamare le forze dell’Ordine è stata la fidanzata della vittima.
Il giovane, conosciuto dagli amici come “Giò Giò”, era un valente studente del Conservatorio San Pietro a Majella e musicista dell’orchestra Scarlatti Young, suonava il corno e anche il pianoforte. Lo stesso era incensurato e senza alcun legame con la criminalità.
Gli investigatori avrebbero individuato il movente in una lite per uno scooter parcheggiato male, motivo per cui sarebbe nata la discussione immediatamente degenerata. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, il pm della Procura per i Minorenni ha fin da subito emesso il fermo per omicidio aggravato; il ragazzo, che risulta avere precedenti per tentato omicidio e per truffa, è stato condotto nel centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. Interrogato dal Gip il 2 settembre, ha confermato la dinamica sostenendo di essersi difeso e di aver ottenuto l’arma “passatagli” da uno dei maggiorenni presenti.[3]
L’episodio è avvenuto nello stesso giorno in cui si è svolta la visita del premier Giorgia Meloni a Caivano, per i fatti relativi alle due cuginette vittime di violenza al Parco Verde, visita che nei giorni successivi ha dato luogo ad una imponente operazione di polizia.  


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2. Il decreto legge n.123/2023 sulla delinquenza minorile


Il decreto legge n.123/2023 “Disposizioni urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha previsto una serie di misure volte a contenere il dilagare dei reati commessi da minori anche in chiave preventiva. 
In primo luogo si rileva il ritorno alla cattiva abitudine dei passati esecutivi di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento a distanza di numerosi giorni dall’approvazione in consiglio dei ministri.
I primi articoli del provvedimento sono diretti a realizzare interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano (art.1) e misure in favore dell’orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano (Art.2).
L’art. 1, oltre alla nomina di un Commissario Straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione del territorio, assegna le relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni.
E’ opportuno rilevare che “per la realizzazione dei menzionati interventi si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’unione europea […]”.
Si tratta di una norma dai confini incerti e che potrebbe dare luogo a rilievi di legittimità costituzionale. Il Commissario straordinario Fabio Ciciliano, nominato lo scorso 7 settembre, resterà in carica un anno, disporrà di una struttura commissariale e si occuperà degli interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l’adeguamento la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano.
Lo stesso Comune di Caivano è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 15 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
L’art. 2 del decreto, invece, prevede che il Ministero dell’università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più università statali della Campania volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie site nel territorio comunale di Caivano e nei Comuni limitrofi.
Venendo ad esaminare le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della delinquenza minorile, come precisato anche dal comunicato stampa del governo, in materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento,  il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale(art.3). Anche tale estensione consentirà alle Forze di Polizia di operare con maggiore efficacia
Allo stesso modo, si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.
Allo scopo di realizzare una maggiore efficacia deterrente, viene aumentata la durata massima del divieto di rientro nei comuni diversi dai luoghi di residenza o di dimora abituale dai quali si è stati allontanati (da sei mesi a quattro anni).
Ma un’altra misura di natura repressiva altrettanto efficace è la previsione della facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni (art.4). In questo modo si rischia di ingolfare le carceri già al limite del collasso con provvedimenti aventi un’efficacia deterrente discutibile
 Viene anche estesa (art.5) l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Si tratta di una disposizione quanto mai opportuna perché in tal modo verranno responsabilizzati anche i genitori del contravventore. Si prevede anche che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale. Si tratta, tuttavia, di una misura di difficile realizzazione pratica che potrà agevolmente essere elusa.
Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. In tal modo è stato evitato di porre in essere il monstrum giuridico dell’imputabilità ai minori di 14 anni. Inoltre, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesioni personali),610 (violenza privata), 612 (minaccia) e 635 (danneggiamento) c.p., commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento.
La stessa procedura è applicabile qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Tale norma appare discutibile perché fa riferimento ad un soggetto che non ha la capacità di agire.
A tal fine il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale (art. 5, commi 2 e 3). Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all’assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione pecuniaria da 200 euro a 1000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. L’autorità competente ad irrogare la sanzione è il Prefetto. Si tratta di una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento. Tale misura si ritiene quanto mai opportuna.
Ma il decreto interviene anche sul processo penale a carico di imputati minorenni. Infatti:

  • si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
  • si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
  • si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti);
  • i reati commessi da minori sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi dai minori degli anni sedici e non più della metà per tutti i minori (art.6)

Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si precisa che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza (art. 7). Si tratta di una precisazione che comunque può ritenersi pleonastica in quanto discendente dai principi generali in materia processuale.
Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento. E’ questa una norma quanto mai opportuna perché abbandona la logica della repressione per tentare di realizzare il reinserimento sociale del minore (art.8).
Le misure in materia di carceri minorili si soffermano su aspetti di sicurezza, tralasciando gli aspetti rieducativi previsti dall’art. 27 della Costituzione. Infatti, si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte (art.9).
In materia preventiva, invece, si rafforza l’offerta educativa nelle scuole del meridione caratterizzate da alta dispersione scolastica, attraverso il potenziamento dell’organico dei docenti delle istituzioni scolastiche statali con maggiore disagio educativo. Si incrementa di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, anche attraverso la valorizzazione dei docenti che permangono nella stessa istituzione scolastica garantendo la continuità didattica. A tal fine, in favore dei docenti a tempo indeterminato, sono previste misure incentivanti quali l’attribuzione di una quota pari al 50% dell’incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio (art.10).
Si rafforzano, inoltre, i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nell’ipotesi di dispersione assoluta (il minore mai iscritto a scuola nonostante l’ammonimento), si introduce la pena fino a due anni di reclusione; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di reclusione. Si pone in essere in tal modo un forte richiamo ai doveri genitoriali (art. 12).
In materia informatica, si prevede l’obbligo, per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.
Si prevedono oneri informativi in capo ai produttori di dispositivi, i quali sono tenuti ad informare l’utenza circa la possibilità e l’importanza di installare tali applicazioni, che dovranno essere gratuite. Anche tali previsioni appaiono di difficile realizzazione, anche se in linea di principio opportune (art.13).
Si introducono, inoltre, norme per favorire l’alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, anche con campagne informative (art.14).

3. Conclusioni


Si ritiene che il decreto legge in questione sia certamente un passo in avanti per il contrasto dell’odioso fenomeno di cui trattasi, anche perché negli artt.1, 2, 13, 14 e 15 sono previste misure a carattere preventivo. Ma, come ha anche rilevato il Presidente del Consiglio dei ministri, si tratta di una problematica complessa e articolata, che richiede un’operazione sociale e culturale per ridurre, se non eliminare, reati così odiosi.
Questa operazione socio-culturale, lunga e difficile, dovrebbe richiedere l’intervento coordinato di numerosi elementi, tra quali i seguenti.
In primo luogo, sarà necessaria una massiccia informazione nelle scuole, da quelle elementari all’università, diretta a far comprendere agli studenti la necessità del rispetto dei coetanei escludendo ogni tipo di violenza e sviluppando un dialogo costruttivo.
In secondo luogo, dovrà essere estesa la presenza dello psicologo negli istituti di istruzione e rafforzando nel contempo la presenza dello psicologo di base che sta muovendo i primi passi.
In terzo luogo, anche il sistema della giustizia minorile e dei carceri minorili dovrà essere completamente rivisto per garantire l’attuazione del principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione che prevede la funzione rieducativa della pena, a maggior ragione per i minorenni.
In conclusione, il fenomeno della violenza minorile ha nel nostro Paese consolidate radici culturali e psicologiche che potranno essere estirpate o quantomeno ridotte, solo con una forte azione sinergica posta in essere da parte di tutti i settori della società civile e che deve trovare il suo fulcro nelle scuole e, quindi, nella formazione dei nostri giovani.

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Note

  1. [1]

    C. Pizzimenti, Violenza di gruppo a Palermo, la ragazza: «Non siamo noi sbagliate, lo sono certi
    uomini», in Vanity Fair Italia del 4 settembre 2023.

  2. [2]

    F.Q., Due cuginette di 13 anni portate in un capannone con l’inganno e violentate da un gruppo di ragazzi al Parco Verde di Caivano, in Il fatto Quotidiano del 25 agosto 2023.

  3. [3]

    V. Papadia, Chi era Giovanni Battista Cutolo, il talento dell’Orchestra Scarlatti Young ucciso a Napoli per un parcheggio, in FanPage del 2 settembre 2023.

Prof. Paolo Gentilucci

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