Decreto ingiuntivo telematico: valido senza firma sull’attestazione di conformità

Redazione 06/04/16
Scarica PDF Stampa

Il decreto ingiuntivo notificato telematicamente al debitore è valido nonostante l’assenza della firma del difensore sull’attestazione di conformità allegata all’atto.

 

Lo ha stabilito la XII sezione Civile del Tribunale di Napoli con decisione del 29 febbraio 2016.

 

La parte opposta presentava al Tribunale di Napoli istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo notificato al debitore in via telematica e recante, in allegato, il ricorso estratto dal fascicolo con attestazione di conformità priva della firma digitale del difensore.

 

Il giudice napoletano ha rilevato che il fatto che l’attestazione di conformità non riporta la firma del difensore non costituisce motivo di inesistenza o nullità insanabile dell’atto notificato, se l’identità dell’avvocato è comunque ricavabile aliunde, avendo in questo caso l’atto raggiunto ugualmente il proprio scopo.

 

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo notificato alla parte debitrice recava a margine i dati che ne attestavano la provenienza; in particolare, la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere e presentava in allegato anche il ricorso e la procura ad litem.

 

Ritenendo insussistenti i presupposti ex art. 648 c.p.c., il Tribunale di Napoli, infine, non ha concesso il provvedimento richiesto dal creditore opposto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento