Decreto crescita: estensione della s.r.l. semplificata anche agli over 35

Redazione 04/06/12
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Anna Costagliola

Nella bozza del decreto legge crescita, che a breve dovrebbe andare al vaglio del Consiglio dei Ministri, tra le misure programmate, di particolare rilievo appaiono quelle tendenti a modificare in parte la disciplina della nuova s.r.l. semplificata, istituto coniato dal recente D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) mediante la introduzione nel codice civile di un nuovo art. 2463bis.

Il provvedimento in itinere mira a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno della piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico. L’azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti nazionali esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali è stata concepita al fine di recuperare risorse e concentrare la politica industriale su programmi ed interventi che hanno una rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese.

Nel contesto descritto, si è ripensato anche ad una nuova formulazione della disciplina in materia di società a responsabilità limitata semplificata, estendendosi l’accesso a tale forma societaria ad ogni tipologia di socio-persona fisica, e dunque anche a soggetti che, al momento della costituzione della società, abbiano superato i 35 anni di età. In coerenza con la rimozione del limite anagrafico si prevede la soppressione del comma 4 dell’attuale 2463bis c.c., che, allo stato, impedisce la cessione di quote ad eventuali soggetti che abbiano superato il 35° anno di età.

Ulteriore novità è dettata con riguardo ai costi di costituzione della società, perché se da un lato è confermata la esenzione dagli oneri notarili, dall’altro l’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria è mantenuta solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni.

Infine, le nuove disposizioni sostituisce al decreto interministeriale con cui, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012, avrebbe dovuto essere emanato uno statuto standard per le costituende s.r.l. in forma semplificata con un atto di natura non regolamentare di competenza del solo Ministero della giustizia cui è demandata l’adozione di detto statuto. Come si legge nella bozza del decreto sulla crescita, a tale standard di statuto inderogabile dovrà necessariamente conformarsi lo statuto della nuova s.r.l., con conseguente nullità di ogni clausola modificativa od integrativa.

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