Decreto crescita bis, semplificata la tenuta dei libri sociali

Redazione 17/12/12
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Lilla Laperuta

Fra le novità racchiuse nel D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (meglio noto come decreto crescita bis), convertito in legge lo scorso 13 dicembre, merita rilievo quella inerente il nuovo regime di semplificazione della tenuta dei libri sociali di cui all’art. 6-bis. Attraverso una modifica all’art. 2215-bis del codice civile il revisore ha previsto ora che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale suddetto. Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale ivi contenute.

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