Decreto crescita bis, le novità in materia di giustizia digitale

Redazione 17/12/12
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Nel dichiarato intento di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni, tenuto conto dell’imminente attuazione della revisione della geografia giudiziaria e al fine di assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese, il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, ha introdotto numerose novità in materia di giustizia digitale.

In particolare è interessato l’art. 16 del provvedimento titolato “Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica” . Si prevede che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del c.p.p. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

Si prevede poi che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili venga effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale; quindi è stabilito che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e che invece non hanno provveduto, siano eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Infine, si dispone che in quei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa possa indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento.

 

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