Decreto crescita bis, escluso il rinnovo tacito delle polizze assicurative

Redazione 18/12/12
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Lilla Laperuta

 Con l’inserimento di un nuovo art. 170-bis nell’intelaiatura del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (meglio noto come decreto crescita bis), convertito definitivamente in legge lo scorso 13 dicembre, ha previsto che il contratto di  assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione. Esso  si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma del codice civile. Sull’impresa di assicurazione grava l’obbligo di avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e di mantenere operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.

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