Decreto crescita 2.0: ordini forensi iscritti di diritto al registro degli organismi di risoluzioni di crisi da sovraindebitamento

Redazione 06/12/12
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Anna Costagliola

La Commissione industria del Senato, nella seduta del 28 novembre scorso, ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione (AS 3533) del decreto legge crescita-bis (D.L. 179/2012) che, nell’ambito delle modifiche alla legge in materia di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, prevede l’iscrizione di diritto, a semplice domanda, degli ordini degli avvocati, dei commercialisti, dei notai, oltre che degli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio, al registro degli organismi di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento. La modifica è stata confermata dal maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

A tal proposito, si ricorda che la normativa attualmente vigente sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento è contenuta nella L. 3/2012. Tale procedura è stata, però, introdotta ancor prima dal D.L. 212/2011, che conteneva una regolamentazione organica e di sistema del fenomeno della crisi delle piccole imprese e delle famiglie e del procedimento volto alla composizione della stessa. Successivamente, le misure per le imprese sono state stralciate dal provvedimento per seguire una corsia preferenziale, approdando, appunto, nel testo della L. 3/2012, mentre le misure per i debiti dei consumatori hanno proseguito il loro iter in Aula in sede di conversione del D.L. 212/2011, per poi essere definitivamente abbandonate. Dunque, con l’approvazione della L. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovra indebitamento), è stata introdotta nell’ordinamento una speciale procedura volta a far fronte, sul terreno stragiudiziale, alla situazione di eccessivo indebitamento in cui dovessero trovarsi esclusivamente le aziende (non più le famiglie) al di sotto della soglia di fallibilità, vale a dire quelle che per ricavi, attivo patrimoniale o volume dei debiti non sono sottoponibili a fallimento e alle altre procedure concorsuali, ma nei confronti delle quali sono unicamente esperibili le azioni esecutive individuali.

Il decreto crescita-bis (D.L. 179/2012) è intervenuto proprio ad integrare e correggere la L. 3/2012, affiancando alla disciplina in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento delle imprese non soggette alle vigenti procedure concorsuali un procedimento specificamente destinato al consumatore, in considerazione della medesima ratio dell’intervento normativo, volta a predisporre un efficace strumento per la gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono i soggetti «deboli».

Con l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto crescita 2.0 si interviene ancora in materia di sovraindebitamento, prevedendosi l’iscrizione di diritto degli ordini forensi, oltre che di quelli dei commercialisti e dei notai, al registro degli organismi di risoluzione delle crisi. Si tratta di un emendamento, come osservato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) che va nella direzione di un ulteriore rafforzamento delle funzioni pubblicistiche degli Ordini forensi, sempre di più coinvolti in prima persona nell’esercizio della giurisdizione. Un rafforzamento, peraltro, che il CNF ha sempre promosso, da ultimo avanzando la proposta di istituire presso gli Ordini Camere arbitrali per la risoluzione alternativa delle controversie. Sul presupposto, infatti, della cronicità delle carenze del sistema giustizia, l’Avvocatura ha ribadito la necessità, più volte esplicitata in diverse sedi, di creare un sistema alternativo per la soluzione delle controversie civili compromettibili in arbitri, ipotizzando l’introduzione urgente di regole che consentano di poter trasferire i procedimenti ordinari alle Camere arbitrali affidate agli avvocati.

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