Decreto 28 febbraio 2005 – Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica

decreti 06/10/05
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IL CAPO DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVIT? CULTURALI

di concerto con

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO

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Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del ministero per i Beni e le Attivit? culturali", come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito indicato come "ministero";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante "Regolamento di organizzazione del ministero per i Beni e le Attivit? culturali";

Visto l’art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti allo Stato, il ministero fissa con decreto, adottato di concerto con l’agenzia del Demanio, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalit? di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell’interesse culturale;

Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del ministero, adottato di concerto con l’agenzia del Demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all’amministrazione della difesa), delle regioni, delle province, delle citt? metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalit? per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell’interesse culturale;

Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1? luglio 2004, con la quale l’agenzia del Demanio esprime la volont? di confermare quanto definito con il decreto sopra citato;

Rilevato altres? che l’art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che resti fermo quanto disposto dall’art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano corrispondere al dettato ed alle finalit? del predetto art. 12 del Codice;

Considerata altres? la necessit? di aggiornare l’allegato A al predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui all’art. 10 del Codice;

Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale l’agenzia del Demanio condivide il contenuto aggiornato dell’allegato

A che costituisce parte integrante del presente decreto;

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Decreta:

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Art. 1

1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilit? pubblica, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’art. 4 il comma 2 ? sostituito dal seguente:

"2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonch? alle direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.";

b) dopo il comma 2 dell’art. 4 ? aggiunto il seguente:

"3. Le direzioni regionali nello stipulare le intese con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.";

c) dopo l’art. 4 ? inserito il seguente:

"Art. 4-bis. – 1. Per le verifiche avviate d’ufficio le direzioni regionali hanno l’obbligo di utilizzare il sistema informativo per l’inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.

2. Le verifiche avviate d’ufficio si concludono entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell’interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il ministero per i Beni e le Attivit? culturali a provvedere. Se il ministero non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal ministero ai sensi dell’art.

21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.".

2. L’allegato A del presente decreto sostituisce l’allegato A del citato decreto del 6 febbraio 2004.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato A

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A1. Norme per la compilazione e l’invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di cui all’art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui in avanti denominati "enti"), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito web del ministero per i Beni e le Attivit? culturali (da qui in avanti denominato Mibac).

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica:

accedono al sito del Mibac – sezione "Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico", oppure si collegano al sito www.benitutelati.it

inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all’acceso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;

concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a verifica;

ricevono l’autorizzazione all’accesso e la comunicazione della user-id e della password;

si collegano on-line al sistema inserendo la propria user-id e la propria password nell’area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli immobili:

compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive". In ogni momento della fase di immissione ? possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. E’ possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l’immissione delle informazioni richieste per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse, compongono l’elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive dei beni e inviano i dati in modalit? elettronica.

I dati inviati in modo definitivo non sono pi? modificabili dagli utenti. Il sistema non permetter? l’invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 "Struttura degli elenchi e delle schede descrittive").

Richiesta della verifica dell’interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva: inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L’invio dovr? essere effettuato secondo modalit? che prevedano l’avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da societ? accreditate, terze rispetto all’ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l’avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell’interesse

Le direzioni regionali:

verificano l’interesse culturale dei beni, sulla base delle istruttorie formulate dalle soprintendenze;

inseriscono i dati relativi alla valutazione dell’interesse culturale nel database centrale;

emanano i provvedimenti d’interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del Codice; trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicit? immobiliari, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite le competenti soprintendenze.

?Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in modalit? di sola lettura, utilizzando la user-id e la password gi? in loro possesso.

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