Con l’ordinanza n. 3724/2026 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da una madre avverso la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ribadendo che il giudizio di legittimità non consente di rinnovare la valutazione del merito e che l’ascolto del minore ultra-dodicenne può essere escluso, con adeguata motivazione, quando ritenuto superfluo ovvero potenzialmente pregiudizievole per il suo equilibrio. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
La ricorrente è madre di due bambini (nati nel 2010 e 2012), inseriti da anni in un percorso di monitoraggio dei Servizi Sociali a causa dell’elevata conflittualità dei genitori, entrambi coinvolti in procedimenti penali e caratterizzati da comportamenti pregiudizievoli:
- aggressioni fisiche e verbali tra i genitori, spesso avvenute davanti ai figli;
- abuso di stupefacenti per la madre e abuso di alcol per il padre;
- episodi ripetuti di mancata collaborazione della madre con i Servizi Sociali;
- irreperibilità prolungata, con impossibilità per i minori di svolgere incontri protetti;
- condotte manipolative, tra cui la strumentalizzazione della figlia al fine di far presentare una denuncia contro il padre.
Il Tribunale per i minorenni prima, la Corte d’Appello in seguito, avevano ritenuto tali condotte idonee a integrare un quadro di pregiudizio grave, già manifestatosi e non puramente potenziale, disponendo:
- la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre,
- la sospensione degli incontri,
- la prosecuzione del collocamento dei minori presso il padre, valutato come maggiormente stabile anche grazie al supporto familiare.
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2. I motivi del ricorso
La madre ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi, ciascuno volto a contestare un differente profilo della decisione d’appello.
Primo motivo — Violazione dell’art. 330 c.c.
La ricorrente sostiene che i giudici di merito non abbiano individuato un pregiudizio attuale a danno dei figli, bensì si siano limitati a valutazioni astratte o meramente prognostiche.
Secondo motivo — Insussistenza dell’abbandono
Contesta la ricostruzione dei fatti che hanno portato a configurare una condotta abbandonica, sostenendo che le sue assenze agli incontri protetti erano dovute a:
- motivi di salute,
- difficoltà logistiche,
- impossibilità di rimodulare appuntamenti non flessibili.
Terzo motivo — Omesso ascolto della minore
Denuncia della violazione degli artt. 330, 337‑octies c.c. e norme sovranazionali, lamentando che la figlia (classe 2010) non fosse stata ascoltata in appello.
3. Le ragioni della decisione della Corte di Cassazione
Inammissibilità per difetto di specificità e tecnica redazionale impropria
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso:
- è costruito tramite ampie trascrizioni di atti del processo di merito,
- non stabilisce in modo adeguato il collegamento tra i fatti processuali e le norme invocate,
- non individua con concretezza i punti del decreto impugnato da cui scaturirebbe la censura.
Tale impostazione viola gli artt. 366, commi 1 n. 3 e 4, c.p.c., traducendosi in aspecificità e conseguente inammissibilità. La Corte rammenta che il ricorso per Cassazione non può essere una “riproduzione dell’intero processo”, bensì deve contenere motivi autosufficienti e circoscritti.
Sul contenuto dei primi due motivi: il “grave pregiudizio”
La Cassazione ribadisce che la valutazione dell’idoneità genitoriale è compito del giudice di merito. Nella specie:
- la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato sul grave pregiudizio subito dai minori;
- la ricorrente propone, invece, una mera rilettura del merito, inammissibile in sede di legittimità;
- non vengono individuati specifici passaggi del provvedimento impugnato che violerebbero l’art. 330 c.c.
Il pregiudizio non risultava solo potenziale: si concretizzava nella instabilità emotiva, nella discontinuità delle cure e nelle condotte manipolative riscontrate dalla rete dei Servizi Sociali.
Sul terzo motivo: l’ascolto del minore
La Cassazione richiama principi consolidati:
- l’ascolto del minore ultra-dodicenne non è un obbligo assoluto;
- può essere escluso se ritenuto superfluo o pregiudizievole per il suo equilibrio psicologico;
- occorre una motivazione adeguata, che nel caso concreto risultava presente.
La Corte d’Appello aveva infatti:
- evidenziato la fragilità della situazione affettiva della minore,
- stimato come destabilizzante un colloquio giudiziale,
- richiamato il parere conforme della Procura Generale.
La ricorrente non si confronta con questa motivazione, rendendo anche questo motivo inammissibile.
4. Esito del giudizio
La Corte, pertanto:
- dichiara inammissibile il ricorso,
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti,
- dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 198/2003,
- conferma integralmente quanto statuito dalla Corte d’Appello di Brescia.
5. Principio di diritto sull’audizione del minore
In ambito di procedimenti minorili, l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni non costituisce un obbligo inderogabile per il giudice, sebbene sia configurato come un diritto del minore stesso. Il giudice può legittimamente escludere tale incombente qualora lo ritenga manifestamente superfluo ovvero contrario all’interesse del minore. Tale esclusione deve tuttavia essere sorretta da una motivazione rigorosa, forte e adeguata, che dia conto del bilanciamento tra due esigenze contrapposte:
- la necessità di ricostruire la volontà del minore;
- l’esigenza di tutelarne l’equilibrio psicofisico, evitando di rinnovare situazioni che siano fonte di sofferenza o che risultino destabilizzanti in contesti di faticosa ricostruzione della solidità affettiva.
6. Ulteriori profili di inammissibilità rilevati
Oltre al merito sull’ascolto, la Corte ha ribadito ulteriori principi processuali:
- criteri redazionali: il mancato rispetto del “Protocollo d’intesa tra Avvocati e Corte di cassazione” sulla redazione dei ricorsi non comporta di per sé la nullità o l’inammissibilità dell’atto, a meno che le mancanze non integrino una violazione delle regole del codice di rito sulla specificità e autosufficienza dei motivi;
- tecnica di redazione: è inammissibile il ricorso che utilizza una tecnica di “commistione” tra l’esposizione del fatto e i motivi di diritto (ad esempio riportando ampi stralci di atti difensivi dei gradi precedenti in corsivo), in quanto impedisce il necessario raccordo tra i fatti processuali e la critica specifica alla decisione impugnata.
7. Considerazioni
Per gli operatori del diritto
L’ordinanza in disamina evidenzia come la decadenza dalla responsabilità genitoriale richieda un accertamento rigoroso basato su fatti concreti, bensì al contempo ribadisce che tale accertamento, una volta compiuto in modo coerente e logico dai giudici di merito, non può essere sovvertito in Cassazione tramite la mera riproposizione di una differente lettura dei fatti.
Sull’ascolto del minore
La pronuncia della I° Sezione Civile conferma una linea interpretativa pragmatica: l’ascolto è un diritto del minore; tuttavia, non deve trasformarsi in un meccanismo rigido, soprattutto se rischia di generare sofferenza o squilibri.
Sul ricorso per Cassazione
La decisione è un monito sulla tecnica redazionale: l’utilizzo diffuso di “copia-incolla” da atti precedenti non solamente è inutile, bensì può risultare dannoso, in quanto ostacola la chiarezza e porta all’inammissibilità.
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