Presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge in materia di responsabilità degli enti: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Il disegno di legge AC 2631
È stato recentemente presentato innanzi alla Camera dei Deputati un disegno di legge, e segnatamente il disegno di legge AC 2631, volto a modificare, nei termini che vedremo da qui a breve, la normativa riguardante la responsabilità amministrativa degli enti, vale a dire il d.lgs. n. 231 del 2001.
In particolare, si è voluto concepire un progetto normativo di questo genere al “fine di garantire una maggiore tutela per i lavoratori e le loro famiglie, contribuendo a prevenire ulteriori tragedie nei cantieri” (così: relazione di accompagnamento afferente codesto disegno di legge, p. 1).
Chiarito ciò, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevede siffatto disegno di legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. Il “nuovo” comma 3-bis dell’art. 1 del d.lgs., 8 giugno 2001, n. 231 per la responsabilità degli enti
L’art. 1, co. 1, disegno di legge AC 2631 modifica l’art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2001, che, com’è noto, individua i soggetti responsabili ai sensi di codesta normativa, nei seguenti termini: “All’articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. L’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati di cui all’articolo 6 è obbligatoria ai fini della partecipazione a bandi di gara indetti da enti pubblici o società partecipate per l’affidamento di appalti senza limiti di importo nonché per la sottoscrizione di contratti relativi a procedure di affidamento diretto, in conformità con il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 3-ter. In caso di reati o illeciti amministrativi conseguenti a reato commessi in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ai sensi del comma 4 del presente articolo, il pubblico ministero è tenuto alla contestazione nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, con la richiesta di applicazione delle relative sanzioni».”.
Tal che, per effetto di siffatti innesti legislativi, si prevede in primo luogo “l’obbligatorietà di maggiori verifiche e controlli, ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, a carico delle società che lavorano direttamente e indirettamente per lo Stato” (così: relazione di accompagnamento afferente codesto disegno di legge, p. 1), ritenendosi tale previsione normativa “necessaria per le attività realizzate su delega di enti statali e della pubblica amministrazione al fine di evitare che la responsabilità di eventuali incidenti nei luoghi di lavoro possa essere attribuita allo Stato” (ibidem, p. 1).
Oltre a ciò, è altresì stabilita in secondo luogo, a “garanzia dell’effettività di tale tutela[,] (…) la contestazione obbligatoria delle violazioni nei confronti delle società prive del modello prescritto” (così: relazione di accompagnamento afferente codesto disegno di legge, p. 1).
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3. Conclusioni
Queste sono in sostanza le novità che connotano siffatto disegno di legge.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se esso verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.
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