Davanti alla Corte dei Conti i dipendenti di una Società a cui risulta affidato in concessione amministrativa il servizio di riscossione dei tributi e di altri proventi dello Stato e di altri Enti Pubblici nell’ambito territoriale di una Provincia: non p

Lazzini Sonia 13/07/06
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La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia merita di essere sengnalata per due importanti principi contenuti nella sentenza numero 100 del 14 febbraio 2006
 
  1. La tesi affermativa della sussistenza della giurisdizione ha trovato ripetute affermazioni allorquando il rapporto con la P.A. sia stato considerato di servizio; e ciò ricorre allorquando una entità estranea venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dall’espletamento di un’attività retta da regole disciplinanti l’operatività delle strutture amministrative. E poiché applicando tali regole, concorre al suo funzionamento quest’ultima si inserisce nell’organizzazione dell’Ente con i connessi vincoli ed obblighi particolari.
 
E’ da menzionare a questo proposito l’indirizzo della Cassazione la quale ritiene sufficiente un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto anche se privato “in posizione” di compartecipe fattivo dell’attività amministrativa dell’Ente Pubblico proponente (Cass. Civ. Sezione Un. 5 aprile 1993, n. 4060), quindi un vero e proprio inserimento funzionale ancorché temporaneo, di tale privato nell’apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente assunzione della veste di agente ed assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei Conti ex art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Cass. Civ. Sezioni Unite 11 aprile 1994 n. 3358).
 
  1. Alcun rilievo assume nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti l’intervenuta iniziativa, transattiva, recuperatoria ovvero risarcitoria promossa dall’Amministrazione danneggiata con i convenuti, non comportando tale iniziativa effetti preclusivi (ma al limite riduttivi in sede di statuizione sul quantum debeatur) sull’azione della Procura contabile e sul libero convincimento della Sezione Giurisdizionale in ordine alla piena soddisfazione o meno del credito vantato nei confronti dei convenuti ad opera dell’intervenuto parziale recupero
 
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 15232 del registro di segreteria ad istanza della Procura Regionale di questa Corte nei confronti dei sigg.ri F.A., funzionario tributario VIII qualifica, rappresentato e difeso dagli avv.ti ************** e ************* e con essi domiciliato presso lo studio legale di Corso di Porta Vittoria 18 in Milano e ******, operatore tributario V q.f., rappresentato e difeso dall’avv. ******************* e con esso domiciliato presso lo studio legale di Via Cappuccini n. 4 in Milano, per sentirli condannare al pagamento di una somma pari a € 1.014.861,75 a titolo di danno patrimoniale diretto più € 101.486,17 a titolo di danno all’immagine.
 
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti ed i documenti presenti nel fascicolo;
 
Visto il decreto presidenziale in data 18 ottobre 2005 di fissazione dell’odierna udienza;
 
Ascoltati nella pubblica udienza del 10.11.2005 il relatore Consigliere dott.ssa **************, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ****************, e gli avv.ti ******************* e ************* per i convenuti;
 
Viste le leggi n. 19/94 e 20 dicembre 1996 n. 639;
 
FATTO
 
Con atto di citazione dell’1.8.2001, venivano convenuti in giudizio i signori F.A. e L.M.H. per essere chiamati a rispondere del danno all’Erario, determinato da illeciti rimborsi IVA per crediti di imposta inesistenti, ottenuti da svariate società all’esito della presentazione di domande di rimborso, tutte ideologicamente false e corredate da polizze fidejussorie contraffatte predisposte da un’organizzazione criminale costituita appositamente allo scopo, di cui facevano parte, insieme ad altri soggetti estranei alla P.A., i convenuti.
 
Gli indebiti rimborsi di cui gli stessi sono stati artefici possono così enuclearsi:
 
1. Immobiliare omissis per £. 492.000.000, in data 19.6.1998;
 
2. omissis s.a.s. di P.A. per £. 484.000.000, in data 19.6.1998;
 
3. omissis s.r.l. di R.M. per £. 485.000.000, in data 10.8.1998;
 
4. omissis per £. 495.000.000, in data 10.8.1998;
 
5. omissis s.r.l. per £. 482.741.000, in data 20.10.1998;
 
6. omissis s.r.l. PER £. 487.931.000, in data 20.10.1998;
 
Tali indebiti rimborsi ammontano ad un totale di £. 2.926.672.000, pari ad € 1.511.499,95.
 
Il procedimento penale di cui sopra è stato definito:
 
– quanto al sig. H., con sentenza n. 801/01 del 3.4.2001, passata in giudicato il 19 maggio 2001, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con cui il Tribunale di omissis ha applicato nei confronti del medesimo la pena di anni due di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112 1° comma n. 1 e 2 , 319, 416, 640 1° e 2° comma del c.p..
 
Il convenuto, inoltre, sottoposto a procedimento disciplinare, riattivato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, è stato, altresì, licenziato senza preavviso con atto prot. n. 20/A/Unl del 10.1.2002, notificato in data 14.1.2002;
 
– quanto al sig. A., con sentenza n. 10793/01 del 25.10.2000 il Tribunale di omissis, Sez. 10^ Penale, ha disposto in relazione ai reati ascritti, artt. 416, 81 cpv., 110, 648 bis, 110, 61 n. 2, 368 del c.p., ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con cui è stata applicata al medesimo la pena di anni due di reclusione la condanna al pagamento delle spese processuali, in favore della parte civile omissis, per £. 5.760.000 (pari ad Euro 2.974,79) – sentenza irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione del 27.9.2002.
 
L’A., inoltre, sottoposto a procedimento disciplinare, riattivato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, è stato, altresì, licenziato senza preavviso con atto prot. n. 2003/283/A/Unl del 15.4.2003, notificato in data 16.4.2003.
 
In data 19 marzo 2001, il sig. H., in accordo con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ha effettuato il versamento della somma di £. 90.000.000, pari ad € 46.481,12 su c.c.p. n. 3251, a favore del Ministero omissis, mentre il sig. A., sempre in accordo con la locale Avvocatura, ha versato, in data 3 ottobre 2001, la somma di £. 110.000.000 pari ad € 56.810,26, su c.c.p. n. 3251, a favore del Ministero omissis.
 
In ordine alle somme illecitamente percepite, a seguito degli indebiti rimborsi, per quanto riguarda quelli effettuati a favore delle società omissis s.r.l. ed omissis s.r.l. – come riferito con nota prot. n. 55/Ris/U.I./2001 del 18.12.2001 dell’Ufficio Ispettivo dell’Agenzia delle Entrate – una denuncia dell’omissis ha consentito di effettuare un sequestro cautelare penale per la somma di circa £. 971.000.0000 pari ad € 501.479,65, non gia sui conti fiscali cui erano affluiti i rimborsi, ma bensì su altri conti intestati alle società omissis s.r.l. e omissis s.r.l. o all’amministratore delle stesse.
 
Successivamente, con nota 2005/497/C/U.N.L. del 19.7.2005, la medesima Agenzia trasmetteva la sentenza n. 1946/05 del 17.2.2005, emessa dal Tribunale Ordinario di omissis Sezione 10^ Penale dalla quale si evince l’avvenuto “dissequestro e la restituzione al Ministero omissis della somma di € 496.638,19 (paria £. 961.625.633), oltre la maggior somma eventualmente risultante per effetto degli interessi bancari maturati …”. Con la medesima sentenza venivano condannati gli imputati (diversi dai convenuti, la cui posizione processuale penale è stata definita in altri procedimenti) a risarcire il danno patrimoniale cagionato alla parte civile costituita – Ministero omissis – pari a lit. 1.965.046.367.
 
Per effetto del dissequestro e della relativa restituzione delle somme a suo tempo sequestrate nell’ambito del procedimento penale, la Procura attrice ha ritenuto che il danno erariale di cui all’atto di citazione del 1.8.2001 debba essere così rideterminato:
 
a) danno patrimoniale diretto £. 1.965.046.367 (€ 1.014861,75), pari alla differenza tra £. 2.926.672.000 e £. 961.625.633;
 
b) danno patrimoniale indiretto £. 196.504.636 (€ 101.486,17), pari al 10% del danno così come sopra rideterminato.
 
L’avv. *** – difensore di H. – nella memoria di costituzione e nelle successive ha sostenuto l’infondatezza della pretesa risarcitoria sotto diversi aspetti.
 
In primis che il danneggiato della truffa in discorso è il Concessionario della riscossione (omissis) e quindi un soggetto privato. Pertanto, ha continuato la difesa del convenuto, non sussiste danno erariale.
 
In secondo luogo ha evidenziato la circostanza che il proprio assistito ha restituito integralmente il danno lamentato come risulta dall’atto transattivo.
 
Infine che lo stesso non ha contribuito alla causazione del danno (si vedano le dichiarazioni rese da S. ed A.).
 
L’H. – ha precisato il patrono – conosceva solo A., suo collega di grado superiore.
 
La condotta imputabile si riduce pertanto nell’aver fornito, occasionalmente e fuori dai luoghi ed orari di lavoro, informazioni che chiunque avrebbe potuto ottenere presso gli Uffici Finanziari.
 
Anche per ciò che concerne la quantificazione la difesa dell’H. ha esposto riserve: la quantificazione – ha sostenuto *** – non tiene conto di quanto già recuperato, delle somme sequestrate e della partecipazione di altri soggetti.
 
Ha quindi chiesto in via principale che venga dichiarata illegittima qualsiasi pretesa, in via subordinata, previo esatto ammontare del presunto danno erariale, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
 
Anche il patrono di A. ha menzionato a favore del proprio assistito la corresponsione – a titolo transattivo – della somma di lit. 110.000.000 ed ha chiesto in via subordinata che il Collegio faccia largo uso del potere riduttivo.
 
L’Amministrazione omissis, nella memoria ultima in data 1 giugno 2005, ha formulato più ipotesi in relazione al ruolo ed al peso effettivo rivestito dai convenuti A. ed H., come richiesto da questa Sezione.
 
1^ ipotesi: in base ai capi d’imputazione contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, tenendo conto della sostanziale equivalenza delle imputazioni penali ascritte in capo ai suddetti convenuti, ha attribuito la responsabilità erariale al 50% ciascuno;
 
2^ ipotesi: in relazione alla condanna penale applicata in sede penale ad entrambi i soggetti e considerando che uguale è la pena di reclusione (pari ad anni 2) ha prospettato anche in questo caso una equivalenza in sede contabile;
 
3^ ipotesi: in base alle somme che avrebbero dovuto essere percepite a seguito degli accordi intervenuti tra i coimputati, come si evince dalle testimonianze rese innanzi al P.M. in data 22.2.2001, dal signor S. ed A., e considerata l’effettiva ripartizione ed attribuzione delle somme, ad H. sarebbero spettati l’8,33% di tutti gli introiti illecitamente percepiti ed ad A. l’8,33% oltre al 13,33% per un totale complessivo del 21,66%.
 
Ha poi concluso per una attribuzione di responsabilità alla stregua del valore della quota spettante a ciascuno e facendo le debite proporzioni, per una imputazione di responsabilità per danno erariale pari al 72,22% per A. e del 27,78% per H. rispetto al totale degli indebiti proventi.
 
Nell’odierna udienza dibattimentale il Procuratore Regionale ha confermato le richieste già espresse nella memoria protocollata in data 4 novembre 2005 (danno patrimoniale diretto € 1.014.861,17 + il danno patrimoniale indiretto € 101.486,17) chiedendo specificamente la condanna in solido dei convenuti.
 
Gli avvocati dei convenuti hanno entrambi contestato la ripartizione conclusiva operata dall’Amministrazione omissis (del 72,22% e del 27,8%) ed hanno sottolineato che nella fattispecie in esame potrebbe verificarsi un illecito arricchimento per l’Amministrazione danneggiata a causa di un duplice versamento di somme identiche.
 
Terminata la discussione, la causa è passata in decisione.
 
DIRITTO
 
Il Collegio procede ad esaminare le eccezioni sollevate dai legali dei convenuti.
 
Già nelle precedenti memorie è stata contestata l’infondatezza della pretesa risarcitoria muovendo dal presupposto che il vero danneggiato della tentata truffa in argomento è il Concessionario della riscossione (omissis) e quindi un soggetto privato con la logica conseguenza che non ci sarebbe alcun danno all’Erario.
 
La censura opposta dal *** induce il Collegio a valutare se nella vicenda odierna sussista o meno la giurisdizione contabile (tenuto conto che si tratta di una società per azioni e non di un amministratore o dipendente pubblico).
 
La tesi affermativa della sussistenza della giurisdizione ha trovato ripetute affermazioni allorquando il rapporto con la P.A. sia stato considerato di servizio; e ciò ricorre allorquando una entità estranea venga investita, sia autoritativamente che convenzionalmente, dall’espletamento di un’attività retta da regole disciplinanti l’operatività delle strutture amministrative. E poiché applicando tali regole, concorre al suo funzionamento quest’ultima si inserisce nell’organizzazione dell’Ente con i connessi vincoli ed obblighi particolari.
 
E’ da menzionare a questo proposito l’indirizzo della Cassazione la quale ritiene sufficiente un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto anche se privato “in posizione” di compartecipe fattivo dell’attività amministrativa dell’Ente Pubblico proponente (Cass. Civ. Sezione Un. 5 aprile 1993, n. 4060), quindi un vero e proprio inserimento funzionale ancorché temporaneo, di tale privato nell’apparato organizzativo della P.A., quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente assunzione della veste di agente ed assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei Conti ex art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Cass. Civ. Sezioni Unite 11 aprile 1994 n. 3358).
 
Tenuto conto quindi che alla ******à omissis risulta affidato in concessione amministrativa il servizio di riscossione dei tributi e di altri proventi dello Stato e di altri Enti Pubblici nell’ambito territoriale della Provincia di omissis per il periodo decennale di gestione a regime decorrente dal 1 gennaio 1995 – giusta determinazione 1 dicembre 1994 del Ministero omissis – non vi è dubbio che le suindicate affermazioni abbiano valenza nel riconoscere alla tale società la veste di soggetto compartecipe dell’attività della P.A. e come tale quindi sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti (in questo senso vedi sentenza di questa Sezione n. 465/05).
 
Parimenti infondata è l’altra censura che attiene alla restituzione integrale del danno mediante accordo transattivo con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a omissis.
 
Su tale tematica si sono registrati orientamenti consolidati in merito alla circostanza che alcun rilievo assume nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti l’intervenuta iniziativa, transattiva, recuperatoria ovvero risarcitoria promossa dall’Amministrazione danneggiata con i convenuti, non comportando tale iniziativa effetti preclusivi (ma al limite riduttivi in sede di statuizione sul quantum debeatur) sull’azione della Procura contabile e sul libero convincimento della Sezione Giurisdizionale in ordine alla piena soddisfazione o meno del credito vantato nei confronti dei convenuti ad opera dell’intervenuto parziale recupero (v. SS.RR. N. 752/92, Sezione I, n. 200/92, Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 436/1998, idem n. 1478/2003 e da ultimo 22/2005).
 
Non può infatti riconoscersi effetto estintivo sul giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti alla c.d. transazione intervenuta tra l’Avvocatura dello Stato, rappresentativo dell’Amministrazione danneggiata, ed i convenuti giacché l’interesse sotteso all’azione pubblica di responsabilità è indisponibile.
 
Nella specie non risulta poi provato che le somme versate da entrambi i convenuti siano di capienza tale da assorbire l’importo complessivo dei danni.
 
Alla stregua di tale premessa va dunque vagliata la domanda formulata dall’attrice Procura in tutte le sue componenti strutturali ed in particolare il danno erariale.
 
Va in primis esaminata – stante la sua priorità logica – la sussistenza dell’elemento condotta per poi accertare la sussistenza delle altri componenti strutturali dell’illecito contabile e rispondere alle ulteriori eccezioni difensive.
 
Sul punto, sulla base delle risultanze penali menzionate in fatto, risulta che i convenuti, insieme ad altri soggetti estranei alla P.A., avevano costituito un’organizzazione criminale per ottenere illeciti rimborsi IVA per credito d’imposta inesistenti ottenuti da svariate società all’esito della presentazione di domanda di rimborso tutte ideologicamente false e corredate da polizze fidejussorie contraffatte.
 
Ciò emerge dai verbali delle dichiarazioni confessorie (e di chiamata in correità) rese dal convenuto A. e dallo S. (si veda in particolare l’interrogatorio di A. e S. davanti al GIP ******, all. 8).
 
Va premesso che le conclusioni cui sono giunti i giudici penali sui medesimi fatti non precludono a questo Collegio di valutare autonomamente tutti gli elementi emersi ai fini dell’odierno giudizio di responsabilità amministrativo contabile (Sez. III Centrale, 30.3.2000 n. 124) nell’ambito del quale il giudice adìto può anche pervenire ad una autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti.
 
Il principio della separatezza ed autonomia dei processi non esclude di contro l’utilizzabilità nel giudizio contabile degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari.
 
Particolarmente significativa – a parere di questo Collegio – la valutazione operata nella sentenza del Tribunale Penale di omissis, 10^ Sezione l’ultima in ordine di tempo nei confronti degli altri soggetti privati, coimputati per gli stessi fatti. Del resto gli stessi difensori dei convenuti avevano sollecitato la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia penale, nelle deduzioni difensive depositate in data 11.7.2001 e richiamate nella memoria di costituzione del 20.3.2003 e 19.11.2004 “proprio allo scopo di determinare il quantum di danno risarcibile da imputare ai convenuti, in relazione all’effettivo apporto causale determinato dalle loro condotte, per evitare di far ricadere su quest’ultimi anche le quote di danno riconducibili agli altri concorrenti del reato”.
 
Proprio l’assenza di documentazione probatoria ha determinato l’adozione di provvedimenti istruttori ed interlocutori (quali le ordinanze prima di consulenza tecnica e poi di acquisizione di elementi chiarificatori all’Amministrazione finanziaria), fino alla trasmissione della predetta, acquisita dall’omissis a seguito di accesso presso la Procura della Repubblica di omissis e prontamente trasmessa a questa Corte.
 
Dopo una minuziosa ricostruzione della vicenda e la produzione di elementi probatori ed escussione di testi ed imputati, il Collegio Penale giunge alle seguenti conclusioni:
 
In sostanza è emerso :
 
– che i primi contatti si erano avuti tra lo S. e l’A. (il quale vantava la possibilità di accelerare la trattazione delle pratiche di rimborso IVA, anche per la sua conoscenza del dipendente dell’Ufficio IVA di omissis, H.L.);
 
– che veniva coinvolto dapprima il C., consulente fiscale che si era già occupato di pratiche di rimborso IVA, il quale prospettava la possibilità di creare pratiche di rimborso IVA fittizie, e poi il F., buon amico dell’A., il quale era ritenuto particolarmente utile nella progettazione dell’operazione per la sua qualifica professionale;
 
– che si era svolta una prima riunione nello studio dello S. alla quale avevano partecipato l’A. e l’H., il F., il C. ed il F. (presentato dal C.);
 
– che nella riunione il C. informava che in base al sistema all’epoca vigente avrebbero potuto essere presentate con buone possibilità di riuscita domande fittizie di rimborso fino a lire 500 milioni (che l’omissis avrebbe pagato nel termine di 30 giorni previo parere favorevole dell’Ufficio IVA, per il quale era necessario il contributo dell’H.) e che tuttavia occorreva che venissero procurate fideiussioni bancarie false;
 
– che il F. si offriva di procurare le fideiussioni false e l’H., su richiesta del F., aveva fornito i modelli delle domande da presentare all’omissis e delle fideiussioni;
 
– che il C. si assumeva il compito di trovare le società che avrebbero chiesto i rimborsi e di predisporre materialmente le domande di rimborso da presentare all’omissis;
 
– che veniva anche stabilita la ripartizione degli utili tra il F., il C., lo S., il F., l’A. e l’H.
 
Le dichiarazioni rese dall’A. e dallo S. sono sostanzialmente concordi nel descrivere il quadro d’insieme della promozione, costituzione ed organizzazione dell’associazione per delinquere finalizzata ad ottenere illeciti rimborsi IVA attraverso richieste fittizie accompagnate da fideiussioni bancarie false. Alcune differenze nei dettagli non fanno venir meno la coerenza dell’insieme e pertanto, le due dichiarazioni si rafforzano a vicenda (vedi tra le altre, Cass. Sez. I, 3.4.1997, P., CED 207788; giurisprudenza costante).
 
I dichiaranti appaiono sicuramente attendibili, avendo essi maturato nel corso delle indagini la volontà di collaborare con gli inquirenti e di dissociarsi dai complici accettando di autodenunciarsi. Ciò ha comportato la necessità di denunciare gli altri promotori e partecipi dell’associazione per delinquere con i quali sussistevano solidi legami di amicizia. Pertanto le dichiarazioni rese appaiono disinteressate. Esse appaiono anche coerenti e non sono mai state ritratte. L’H., all’epoca dipendente dell’Ufficio IVA di omissis, chiamato dal P.M. a deporre quale testimone assistito dopo che la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei suoi confronti per i reati di organizzazione dell’associazione per delinquere e di corruzione per atti contrari ai doveri del proprio ufficio era passata in giudicato, all’udienza dell’11.7.2002 dopo aver risposto sulle mansioni da lui svolte all’epoca dei fatti e sulla sua amicizia con l’A., si trincerava dietro un mutismo ostinato, rifiutandosi di rispondere a tutte le successive domande del P.M.. Pertanto, il Tribunale disponeva la trasmissione di copia del verbale al P.M. per le iniziative di competenza in relazione al reato di falsa testimonianza.
 
Comunque, il ruolo dell’H. nell’organizzazione criminosa di cui al presente procedimento è stata bene evidenziata dalle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da S.U. e da A.F., dichiarazioni che si riscontrano a vicenda.
 
In sostanza, l’H. era ben conosciuto all’A. come persona che poteva non ostacolare o facilitare e velocizzare l’emissione di pareri favorevoli ed in definitiva l’iter burocratico delle richieste di rimborsi IVA nell’ambito dello stesso Ufficio IVA.
 
Pertanto, nell’ambito dell’organizzazione criminosa egli si era assunto innanzi tutto il compito di facilitare per quanto di competenza dell’Ufficio IVA il pagamento dei rimborsi fittizi richiesti all’omissis (ciò emerge dalle dichiarazioni dello S. e dell’A. ed è anche una circostanza logicamente necessaria, essendo altrimenti possibile e probabile che l’Ufficio IVA segnalasse tempestivamente all’omissis l’evidente insussistenza dei crediti IVA in capo alle società richiedenti; pertanto, nel caso di specie vi è anche un riscontro “logico” alle dichiarazioni di cui sopra: vedi Cass. Sez. VI, 2.11.1998 CED 213446, giurisprudenza costante).
 
Egli, inoltre, aveva fornito all’A. i moduli per le richieste di rimborso IVA ed al F. le copie delle fideiussioni bancarie da allegare alle richieste di rimborso al fine di consentire la creazione di fideiussioni ideologicamente e materialmente false.
 
A fronte del compimento di tali gravi atti contrari ai doveri del proprio ufficio, l’H. aveva accettato il pagamento di cospicue somme di denaro e tale circostanza è provata dal sequestro nella sua abitazione delle ingenti somme di denaro, come contestato dal P.M. durante l’esame all’udienza del 11.7.2002.
 
Tale elemento obiettivo di prova riscontra a sua volta le dichiarazioni rese nell’incidente probatorio da S.U. e da A.F.”.
 
Alla luce dei fatti evidenziati, il Tribunale ha concluso che “non può esservi dubbio in ordine alla sussistenza dei reati contestati ed alla affermazione di penale responsabilità degli imputati”.
 
Tali conclusioni in ordine alla sussistenza dei fatti ed alla loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale e fondata su dichiarazioni dei protagonisti della vicenda illecita e dal sequestro nelle abitazioni di somme ingenti di denaro appaiono inconfutabili nella loro storicità e definitività, anche in questa sede giuscontabile, senza necessità di particolare rivalutazione data la loro evidenza.
 
I fatti sono dunque provati sul piano fenomenico (percezione di somme a causa di comportamenti illeciti con ingenti danni patrimoniali all’Erario).
 
Sono presenti anche gli altri necessari elementi richiesti: il nesso di causalità nella condotta illecita commissiva ovvero omissiva tenuta dai convenuti in presenza dell’elemento soggettivo del dolo e l’esistenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l’Amministrazione omissis.
 
Ciò premesso occorre ora esaminare specificamente le imputazioni di danno rivolte nei confronti di A. e H.
 
Come riferito in precedenza la Procura Regionale è pervenuta alla quantificazione del danno patrimoniale in senso stretto (o diretto) in € 1.014.861,75 (lit. 1.965.046.367) pari alla differenza fra lit. 2.926.672.000 e lit. 961.625.633, per effetto del dissequestro e della relativa restituzione delle somme a suo tempo sequestrate nell’ambito del procedimento penale.
 
Il patrono dell’H. ha adombrato sotto questo particolare profilo una fattispecie di arricchimento illecito per duplice risarcimento rispetto ad un danno unico.
 
Il Collegio non ignora, a tale proposito, che si tratti di problematica antica ed a tutt’oggi non risolta.
 
In dottrina si continua a discutere per affermare o negare il carattere esclusivo della giurisdizione della Corte dei Conti nella materia della responsabilità amministrativa correlata a reati.
 
Il fenomeno spesso da luogo alla contemporanea pendenza di due giudizi per la medesima fattispecie di responsabilità: uno in sede penale e l’altro innnanzi alla Corte dei Conti, che procedono separatamente ed in maniera indipendente, con il solo raccordo negativo di non risarcire due volte il medesimo danno nella sua integralità.
 
Tutto ciò considerato il Collegio osserva che nella specie non si registra identità dal punto di vista soggettivo e che, come sostenuto dall’attrice Procura, va garantita comunque – attraverso condanna – la soddisfazione del danno erariale.
 
Le sentenze di condanna ex 444 c.p.p. che hanno riguardato i due attuali convenuti non hanno stabilito alcunché riguardo ai danni patrimoniali e la sentenza penale citata più volte concerne gli altri privati coinvolti nella truffa.
 
Rispetto alla quantificazione del danno patrimoniale diretto questo Collegio ritiene che siano condivisibili alcune considerazioni difensive riguardo alle ingiustificate affermazioni conclusionali espresse dall’omissis rispetto alle percentuali di responsabilità formulate in aperta contraddizione a quanto enucleato in precedenza e facendo riferimento ad una ripartizione riferita in assoluto ai due dipendenti.
 
Ritiene questo Collegio che la valutazione più aderente a quanto emerso dalle risultanze penali ed in particolare da quanto si evince dalle testimonianze rese innanzi al P.M. in data 22.2.2001 (da S. ed A. pag. 15/131, 16/131, 91/131 e 92/131), è quella secondo la quale l’effettiva ripartizione ed attribuzione delle somme rispetto a tutti gli introiti illecitamente percepiti è pari al 21,66% per A. (che viene descritto come il vero ideatore dell’organizzazione criminale e che per primo ebbe l’idea del disegno criminoso) e dell’8,33% per H. (che ha comunque rivestito un ruolo defilato e minore rispetto al primo).
 
Nel corso del suddetto interrogatorio S. ha ammesso – confermato da A. – che un terzo degli introiti veniva diviso in parti uguali fra A., H., F. e S., un altro terzo, dedotte le spese ammontanti a circa il 20% veniva diviso in uguale misura fra T. ed A., mentre l’ulteriore terzo per il rag. C. e tutti quelli che si preoccupavano delle società.
 
Alla stregua delle considerazioni appena espresse il Collegio ritiene che riguardo ad A. la somma da imputare allo stesso possa essere così determinato in € 219.819,05 e riguardo ad H. in € 84.537,98.
 
Si passa quindi alla seconda imputazione di danno.
 
Dato atto alla Procura di avere delineato con ampiezza i profili di danno rinvenibili nel caso di specie ed avere operato un approfondito confronto dei loro contenuti con gli indirizzi dettati dalle Sezione Riunite intervenute “in subjecta materia”, occorre ribadire che la lesione arrecata all’immagine è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della P.A. che perde, per la condotta illecita di suoi Amministratori e dipendenti, credibilità ed affidabilità all’esterno ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri appartenenti siano un connotato usuale dell’azione dell’Ente.
 
Quest’ultima evenienza assai bene si adatta alla fattispecie “sub iudice” per il pregiudizio arrecato al buon nome ed al prestigio della personalità pubblica dell’Amministrazione omissis (nessuno potrà mai affermare che la P.A., cui i convenuti appartenevano all’epoca dei fatti, sia uscita indenne da questa simile vicenda, avendo invece sicuramente subìto un duro colpo alla sua reputazione, rispettabilità e credibilità, inducendo nel convincimento, andatosi diffondendo anche fuori dei confini municipali, che esistano remunerazioni illecite – spontanee o forzose – compatibili con i doveri di chi è chiamato ad amministrare i beni e gli interessi della collettività).
 
L’esposto approdo interpretativo ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezione Riunite di questa Corte che, con l’approfondita e condivisibile sentenza 23.4.2003 n. 10/SR/QM, hanno confermato come il danno all’immagine di una Pubblica Amministrazione non rientri nell’ambito di applicabilità dell’art. 2059 del codice civile ma sia una delle fattispecie ricomprese nella più generale figura del danno esistenziale. Tale tipo di nocumento consiste in un pregiudizio che prescinde dal reddito del danneggiato, di natura non patrimoniale, tendenzialmente omnicomprensivo, in quanto qualsiasi privazione, qualsiasi lesione di attività esistenziale del danneggiato può dar luogo a risarcimento sulla base di quanto disposto dall’art. 2043 c.c..
 
Nel contempo la Corte ha chiarito che, nell’ambito del rispetto dell’immagine della P.A. e nell’interesse costituzionalmente garantito dagli articoli 28 e 97, comma 2°, è necessario che le competenze siano individuate e rispettate, le funzioni assegnate esercitate e le responsabilità proprie degli appartenenti all’apparato attivate nel rispetto delle leggi: ne consegue che ogni azione del pubblico Amministratore che leda tali interessi si traduce in una alterazione dell’identità dell’Ente Pubblico e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa in quanto struttura gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata. La violazione di questo diritto all’immagine, inteso come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è quanto si riscontra nel caso di specie, anche per la sua economica valutabilità. Essa infatti, secondo le cennate SS.RR., si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull’intera collettività, dando luogo a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che, sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione, si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa.
 
Le Sezioni Riunite hanno ribadito dunque che il danno all’immagine deve essere individuato nell’ambito delle lesioni non patrimoniali come danno-evento e non come danno-conseguenza, e che per la sua quantificazione si può fare riferimento, oltre che alle spese già sostenute per il ripristino del prestigio leso, anche a quelle ancora da sostenere.
 
Venendo alla quantificazione della voce di danno sono noti gli approdi della prevalente giurisprudenza dell’Organo giuscontabile che, nel fare doverosamente ricorso al parametro equitativo ex art. 1226 c.c., assume quali ragionevoli indicatori, volti a prevenire giudizi arbitrari, la diffusività dell’episodio nella collettività, la gravità oggettiva del fatto, la qualifica dei soggetti agenti ed il loro particolare ruolo nell’organizzazione amministrativa.
 
Tenuto conto del clamor fori e dell’apporto causale dell’azione dei convenuti nel gettare discredito sull’immagine dell’Amministrazione omissis, pare equo determinare il danno erariale nella misura del 10% – come richiesto dalla Procura attrice – ma con riferimento non alla somma complessiva di danno ma all’importo addebitato dal Collegio ai convenuti a titolo di danno diretto e di conseguenza Euro 21.981,91 per A. (per un totale complessivo di € 241.800,96) ed Euro 8.453,79 per H. (per un totale complessivo di € 92.991,77).
 
In considerazione di quanto risarcito a titolo transattivo dagli stessi (A. una somma pari ad € 56.810,30 e H. una somma pari ad € 46.481,00), il Collegio ritiene che le suddette somme vengano ridotte e quantificate rispettivamente in € 184.990,66 per A. ed € 46.510,67 per H., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
 
La condanna dei convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – definitivamente pronunciando sulla iniziativa sopraindicata della Procura Regionale,
 
CONDANNA i sigg. F.A. e ****, ut supra generalizzati e domiciliati, al pagamento a favore dell’omissis delle somme rispettivamente pari ad € 184.990,66 per A. ed € 46.510,67 per H., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, questi ultimi dalla data di pubblicazione della sentenza fino al completo soddisfo.
 
Si dispone ai sensi dell’art. 686 c.p.c. la conversione del sequestro effettuato nei confronti dei condannati in pignoramento, nei limiti dell’importo stabilito dalla presente decisione.
 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € ……………….
 
Manda alla Segreteria sezionale per ogni conseguente incombenza.
 
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.11.2005.
 
 
 
 
 
IL GIUDICE ESTENSORE                         IL PRESIDENTE
 
(**************)                                                 (******************)
 
 
 
 
 
Depositata nella Segreteria il 14.2.2006
 
Il Dirigente Superiore
 
 

Lazzini Sonia

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