Datore di lavoro e omissioni di informazioni richieste dall’ispettorato del lavoro (Cass. pen., n. 42334/2013)

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Massima

Commette il reato di cui all’art. 4 della L. 628/1961 il datore di lavoro che ometta di rispondere alla richiesta rivoltale dall’Ispettorato del lavoro di documentazione necessaria per verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

 

1. Questione

La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado riguardante la ritenuta responsabilità penale – sostituendo la pena dell’arresto con quella dell’ammenda e revocando la sospensione condizionale della pena -, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961, per non avere fornito all’Ispettorato del lavoro, nella sua qualità di presidente di una cooperativa, la documentazione relativa al rapporto di lavoro dei dipendenti, benché sollecitata.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando la carenza di motivazione e l’erronea applicazione della norma incriminatrlce. Ad avviso della difesa, la norma in questione non sanziona qualsiasi inottemperanza del datore di lavoro a prescrizioni o richieste dell’Ispettorato del lavoro, ma soltanto le condotte di coloro che, legalmente richiesti, non forniscano le notizie richieste o le forniscano scientemente errate o incomplete. Da tale fattispecie deve ritenersi esclusa – prosegue la difesa – l’omessa esibizione della documentazione eventualmente richiesta dall’ispettore dei lavoro, le cui facoltà dì richiedere l’esibizione di documenti con sanzioni per il relativo rifiuto sono collegate esclusivamente alle indagini di polizia amministrativa previste dall’art. 8 del d.P.R. n. 520 del 1995, senza possibilità di estensione alle generali attività di vigilanza affidate agli ispettori del lavoro dell’art. 4 della legge n. 628 del 1961.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile,

 

2. Reato ed omissioni di informazioni e documenti all’ispettorato del lavoro

L’art. 4 della L. 628/1961 punisce “coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errati od incomplete”. Si tratta – secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte – delle richieste di notizie concernenti violazioni delle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l’igiene del lavoro, che assumono valore strumentale rispetto alla funzione istituzionale di controllo esercitata dall’Ispettorato del lavoro (ex multis, sez. 3, 7 febbraio 1994, n. 1365, Rv. 196494; sez. 3, 4 luglio 2001, n. 26974, Rv. 219645). Si è più volte specificato, inoltre, che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi contributivi (sez. 3, 11 dicembre 2007, n. 2272/2008, Rv. 238631; sez. 3, 2 dicembre 2011, n. 6644, Rv. 2523361).

Tali principi sono stati correttamente applicate dal Tribunale, il quale ha preso le mosse dai risultati dell’istruttoria, da cui si evince che la documentazione richiesta all’imputata era quella necessaria per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Ispettorato definiti dall’art. 4 della L. 628/1961 e, in particolare, della verifica della sussistenza di irregolarità nelle assunzioni dei dipendenti.

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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