Danno immagine della P.A.: si pronuncia la Corte dei conti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010

Redazione 01/04/11
Scarica PDF Stampa
La sentenza del 17 febbraio 2011, n. 19 della Corte dei conti (sez. giur.
Friuli Venezia Giulia) rappresenta una delle prime pronunzie in materia di nullità
degli atti istruttori ai sensi dell’art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 dopo
la sentenza
della Corte costituzionale n. 355/2010
, che ha dichiarato inammissibili e/o
infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate da numerose Sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti.
In passato si erano, infatti, verificate, pur in presenza di sentenze di proscioglimento
per intervenuta prescrizione del reato, numerose condanne da parte della Corte
dei conti per pretesi danni all’immagine, con argomentazioni oggi non più
proponibili in virtù dell’art. 17, comma 30 ter, del D.L. 78/2009, quando
il reato è dichiarato estinto per prescrizione e pertanto non si è
in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna
, non può procedersi
ad azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della
P.A.
Dunque, il legislatore prima e la Corte costituzionale poi hanno inteso porre
in essere un atteggiamento restrittivo rispetto alla richiesta di risarcimento
di danni all’immagine della P.A., che probabilmente ha assunto talvolta connotati
più sanzionatori che risarcitori.
In conclusione, il risarcimento del danno all’immagine della P.A. è attivabile
avanti alla Corte dei conti solo quando sussista il presupposto di una sentenza
irrevocabile di condanna del pubblico funzionario: tra l’altro l’immediata informazione
del P.M. contabile stabilita all’art. 129 disp. att. c.p.p. non apporta deroghe
alla necessità di attendere che il procedimento penale si concluda con
una sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato (ciò vale solo per
il danno all’immagine e limitatamente ad esso, in quanto l’azione di responsabilità
sarà invece sempre immediatamente attivabile per eventuali danni patrimoniali
alla P.A.).
Coerentemente l’art. 17, comma 30 ter, del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il
risarcimento del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso
del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 1 della L. 20/1994, sia
"sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".
Del resto l’art. 17, comma 30 ter, del D.L. 78/2009, nel porre la condizione,
ai fini dell’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine
della Pubblica Amministrazione, della sussistenza di una effettiva "sentenza
irrevocabile di condanna" del pubblico funzionario e quindi, in altri termini,
che sussista la più grave lesione all’immagine ed al prestigio della P.A.
che deriva da un accertato disvalore di rilievo penale della condotta del pubblico
funzionario, conferma quella scelta di delimitazione delle ipotesi di responsabilità
amministrativa per danno all’immagine della P.A. che la Corte costituzionale,
nella sentenza n. 355 del 2010, ha ritenuto rientrare nella legittima discrezionalità
del legislatore.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento