Il danno iatrogeno si calcola effettuando la sottrazione tra i due montanti risarcitori e non tra le due percentuali di invalidità. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Dal caso clinico alla causa: l’intervento e le complicanze contestate
Una signora conveniva in giudizio il chirurgo e la struttura sanitaria presso la quale si era sottoposta ad un intervento di laparoisterectomia per ottenere il risarcimento dei danni biologici e morali subiti a causa dell’errata esecuzione dell’intervento chirurgico.
In particolare, la paziente lamentava che la condotta del medico durante l’intervento chirurgico e la successiva gestione post-operatoria durante il ricovero fosse stata errata, in quanto – ricoverata con diagnosi di “firbromiomatosi uterina, iperplasia endometriale con atipia – veniva sottoposta ad un intervento di laparoisterectomia totale con annessiectomia destra, all’esito del quale residuavano due fistole sulla paziente: una fistola stercoracea sigma-vaginale e una vescico-vaginale.
Secondo l’attrice le due suddette lesioni erano state cagionate nel corso e in conseguenza dell’intervento chirurgico di isterectomia eseguito dal sanitario convenuto ed avevano comportato la necessità per la paziente di sottoporsi ad un successivo intervento di interruzione fistola.
La struttura sanitaria e il chirurgo si costituivano in giudizio eccependo entrambi la piena correttezza dell’operato del medico in occasione dell’intervento chirurgico e della gestione della degenza post operatoria, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio, il giudice autorizzava lo svolgimento di una CTU, dalla quale emergeva che la fistola sigma-vaginale si era formata per fatti non imputabili al sanitario convenuto, la cui condotta non era da ritenersi censurabile in quanto congrua rispetto alla situazione clinica della paziente sia nell’esecuzione dell’intervento sia nella gestione post operatoria.
Invece, secondo i periti nominati d’ufficio, erano da ravvisarsi delle responsabilità dei medici della struttura sanitaria convenuta nella determinazione della fistola vescico-vaginale, in quanto gli stessi non avevano adottato le misure segnalate in letteratura scientifica finalizzate a limitare il rischio di produzione di lesioni genito-urinarie. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.
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2. Come si quantifica il danno iatrogeno: il criterio del montante risarcitorio
La questione di interesse esaminata dal Tribunale campano riguarda le modalità di quantificazione del danno iatrogeno.
Sul punto, il giudice ha evidenziato come il danno iatrogeno si configuri nel caso in cui un paziente, che già si trovi in una condizione di compromissione dell’integrità fisica, viene sottoposto ad un intervento medico che – a causa della sua non corretta esecuzione – determina una ulteriore compromissione della sua integrità fisica, ulteriore rispetto a quella che egli avrebbe comunque avuto anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento.
In tali casi, secondo il giudice, per poter procedere con la liquidazione del danno attraverso il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, cioè per quella invalidità non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
In altri termini, l’importo del danno iatrogeno non deve essere calcolato effettuando l’operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, ma effettuando la sottrazione sul montante risarcitorio: ciò significa che l’ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde alla differenza tra i due valori percentuali delle invalidità, ma va stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio per l’invalidità di cui è in concreto portatore il paziente e quello corrispondente all’invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico (intervento chirurgico o altro). Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, dunque, nei casi di danno iatrogeno è necessario prima liquidare il danno nel suo valore monetario e poi effettuare la sottrazione tra il valore economico del danno complessivo e quello del danno non imputabile alla condotta medica.
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3. La sentenza: responsabilità accertata e liquidazione del risarcimento
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di fare proprie le risultanze della CTU e quindi ha accertato l’inadempimento del medico convenuto e della struttura sanitaria anch’essa convenuta, in quanto l’operato del primo non è stato rispettoso delle linee guida ed in quanto i medesimi convenuti non hanno fornito adeguata prova contraria idonea a dimostrare che l’inesatto adempimento della prestazione da parte del chirurgo non ha avuto incidenza causale sulla produzione del danno.
Conseguentemente il giudice ha riconosciuto all’attrice il diritto al risarcimento del danno biologico subito.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico, il giudice ha applicato i principi sopra esposti.
In particolare, il giudice ha accertato che il disturbo della via urinaria subito dalla paziente giustifica un tasso di invalidità del 15%, di cui solo 1/3 (ovvero il 5%) è causalmente riferibile al danno iatrogeno dipeso dalla errata condotta medica. A tale componente di danno, il giudice ha aggiunto quello connesso al disturbo ansioso-depressivo della paziente (collegato alla perdita incontrollata di
Urine), che ha quantificato nella percentuale di danno biologico del 6% complessivo, di cui 1/3 (cioè il 2%) è riferibile causalmente alla presenza della fistola vescico-vaginale e quindi alla errata condotta medica.
In considerazione di ciò, il giudice ha valutato la complessiva percentuale di danno biologico permanente causalmente riferibile alla errata condotta dei medici nella misura del 7%.
Conseguentemente, il giudice ha monetizzato prima la percentuale complessiva della lesione subita dalla paziente e pari al 21% di invalidità permanente (cioè il 15% per il disturbo delle vie urinarie e il 6% per il disturbo ansioso-depressivo), prendendo come valore del punto relativo alla predetta percentuale di invalidità (relativamente ad un soggetto di anni 64 all’epoca del fatto), quello pari ad € 4.083,18 aumentato del danno morale per € 1.269,87.
Pertanto, fermo il coefficiente di riduzione per età pari a 0,689, il danno non patrimoniale complessivo quantificato dal giudice è stato pari ad €.77.453,18, di cui € 59.079,47 (€ 4.083,18 x 21 x 0,689) quale danno biologico permanente ed €.18.373,71 (€ 1.269,87 x 21 x 0,689) quale danno morale nel valore minimo.
Dopo di che, il giudice ha monetizzato la percentuale dell’invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico, che sarebbe quindi residuata alla paziente anche in caso di corretto intervento chirurgico, che era stata quantificata nella misura pari al 14% di invalidità permanente (cioè il 21% complessivo meno il 7% imputabile alla condotta erronea dei sanitari).
In questo caso, il giudice ha ritenuto idoneo prendere in considerazione, come valore del punto relativo alla predetta percentuale di invalidità (relativamente ad un soggetto di anni 64 all’epoca del fatto), quello pari ad € 3.192,63 aumentato del danno morale per €.865,20.
Pertanto, fermo il coefficiente di riduzione per età pari a 0,689, il danno non patrimoniale complessivo che sarebbe comunque residuato alla paziente è stato quantificato dal giudice in €.39.141,84, di cui €.30.769,10 (€ 3.192,63 x 14 x 0,689) quale danno biologico permanente ed €.8.345,74 (€865,20 x 14 x 0,689) quale danno morale nel valore minimo.
In conclusione, il giudice ha calcolato il valore economico del risarcimento spettante alla paziente per il danno iatrogeno subito, in complessivi €.38.311,34 (cioè sottraendo da €.77.453,18 l’importo di €.39.141,84).
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