Danno erariale imputato ai membri di una commissione di collaudo per il maggior corrispettivo pagato all’impresa appaltatrice per la fornitura e messa in opera dei pali della pubblica illuminazione. (contabilizzati 141 su 127 messi in opera) in palese v

Lazzini Sonia 09/11/06
Scarica PDF Stampa
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia con la sentenza numero 618 del 13 giugno 2006 si occupa di accertare la responsabilità di una commissione di collaudo:
 
< Alla luce di tali inequivocabili elementi risultanti dagli elaborati progettuali, non era, dunque, possibile – ad avviso del Collegio – dare alle previsioni del computo metrico altra interpretazione se non quella di considerare il prezzo unitario ivi indicato (£. 4.300.000) come riferito a ciascun palo della pubblica illuminazione da porre in opera, onde, avendo i convenuti constatato in sede di seconda visita di collaudo che ne erano stati installati 127, era loro preciso dovere, a norma dell’art. 187 del D.P.R. n. 554/1999, denunciare, nella relazione e nel certificato di collaudo, che i dati risultanti dalla contabilità relativamente a tale categoria di lavori (risultandone ivi contabilizzati 141) non corrispondevano, per quantità, alle risultanze di fatto e, conseguentemente, procedere, a norma degli artt. 195, 1° comma lett. d), 196 e 199 del D.P.R. n. 554/1999, alla rettifica del conto finale.
 
Stante tale obbligo della commissione di collaudo, automaticamente conseguente, secondo la previsione dei sopra citati articoli del D.P.R. n. 554/1999, alla rilevazione della discordanza tra i dati della contabilità e le risultanze di fatto, si appalesa, d’altra parte, assolutamente destituita di fondamento l’eccezione di difetto del nesso eziologico, sollevata in subordine dai convenuti, essendo del tutto evidente che siffatta loro condotta omissiva (che, d’altra parte – sia detto per inciso – risulta essere stata contestata dal Procuratore Regionale in tali sostanziali termini) ha reso incontestabile il conto finale e, dunque, il conto liquido dell’appaltatore, così concorrendo causalmente alla determinazione del danno.>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
La Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Puglia
composta dai seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 025437 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di *** Nicola, *** ************** e ************, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. ***************, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Bari, alla Via Calefati, n. 177. 
 
Visto l’atto di citazione in data 21 luglio 2005, iscritto al n. G/2005/037 del registro della Procura Regionale;
 
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
 
Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2006, il relatore, consigliere dott. *************************, l’Avv. ***************, per i convenuti, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. *****************;
 
Ritenuto in
 
FATTO
 
Con atto di citazione in data 21 luglio 2005, ritualmente notificato, il Procuratore Regionale ha convenuto dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale i signori *** Pasquale, *** ************** e ************, nella qualità di componenti della Commissione di collaudo dei lavori di arredo urbano ed eliminazione delle barriere architettoniche del Viale dei Cappuccini nel Comune di S. ****************, per sentirsi condannare al pagamento, in favore dell’Erario del suddetto Comune, della somma di € 17.527,50, oltre interessi legali e spese di giudizio.
 
Espone parte attrice che l’incarico per la redazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori, rientranti nell’ambito delle c.d. “opere giubilari”, finanziate per un importo di £. 1.998.000.000, era stato affidato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 12.5.1998, all’Ufficio Tecnico Comunale, il cui dirigente dell’epoca, ing. ***** ***, veniva nominato coordinatore della progettazione.
 
Il progetto era stato, poi, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 31.8.1998, in cui si stabiliva di indire apposita licitazione privata per l’appalto dei lavori.
 
La descrizione progettuale inserita nella relazione (tav. 1) prevedeva, tra l’altro, la pavimentazione dei marciapiedi del viale con lastre di basalto vesuviano su sottofondo di pietrisco dello spessore di cm. 10, integrata con posa di travertino dello spessore di cm. 3 e cordoletti dello spessore di cm. 8/10 per la distinzione delle zone a verde ed il coronamento alla base degli alberi.
 
Era inoltre previsto lo smantellamento e la ricostruzione dell’impianto della pubblica illuminazione, con installazione di n. 125 lampioni a due bracci con organo illuminante – tipo lanterna – nonché l’installazione di faretti per l’illuminamento diretto delle stazioni della Via Crucis.
 
La tavola n. 13 di progetto – elenco prezzi – prevedeva, al n. 5, la voce “pavimentazione in lastre di basalto dello spessore di cm. 15-18 su sottofondo di pietrisco da 10 cm. e malta di cemento a quattro quintali per l’allattamento ed il riempimento delle connessioni compreso listelli di travertino dello spessore di cm. 8 e di cm. 18 di altezza” al prezzo unitario di £. 60.000 al mq.
 
Al numero 20 dello stesso elenco prezzi era, invece, prevista la voce “illuminazione del tipo “Lanterna” delle dimensioni di cm. 34,5 di diametro e cm. 62 di altezza, costituito da un vano ottico realizzato in fusione di alluminio completo di cablaggio installato su palo cilindrico in acciaio delle dimensioni di mm. 102 di diametro e m. 4 di altezza, posti alla distanza di interasse di m. 10, completo di proiettori del tipo “Woodi” delle dimensioni di cm. 14 di diametro e cm. 16,20 di altezza, da fissare su palo lanterna frontalmente alla stazione della Via Crucis, completo di tutti gli accessori e caratteristiche dei grafici allegati al progetto con linea predisposta sotto traccia e compreso di scavo a sezione ristretta nonché la chiusura, compreso le maggiorazioni per spese generali ed utili a favore dell’imprenditore”, al prezzo unitario di £. 4.300.000.
 
Nel computo metrico di progetto – tavola n. 14 – la quantità della predetta voce n. 5, concernente la pavimentazione in lastre di basalto, era individuata in mq. 6.926 per un importo complessivo di £. 415.560.000, mentre erano indicate 140 unità per la voce n. 20, relativa all’impianto di pubblica illuminazione, nella cui descrizione veniva compreso anche lo “smantellamento di tutta la rete di pubblica illuminazione e pali esistenti”.
 
Il progetto conseguiva il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero dei Lavori Pubblici, espresso nell’adunanza del 15.9.1998, ove si evidenziava, con riguardo alla congruità dei prezzi di progetto, che gli stessi erano da considerarsi mediamente in linea con i prezzi di mercato, in considerazione del fatto che sarebbero stati soggetti a ribasso d’asta.
 
Nel frattempo, era stata attivata la procedura di gara per la scelta del contraente e fissato per il giorno 23 ottobre 1998 l’espletamento della licitazione privata indetta a tal fine.
 
Il precedente 21 ottobre, il dirigente dell’U.T.C., ing. ***** ***, inviava un fax a tutte le imprese invitate alla licitazione privata, con cui si precisava che, a seguito di segnalazioni sulla non congruità del prezzo n. 5 dell’elenco di progetto (relativo alla pavimentazione con lastre di basalto) ed a causa di carenza del materiale sul mercato, quasi certamente la voce sarebbe stata variata, ovvero sarebbe stato previsto, in variante, un nuovo tipo di pavimentazione, senza variare il costo complessivo dell’intervento.
 
Successivamente, la licitazione privata, il cui svolgimento era stato nel frattempo rinviato al giorno 28.10.1998, vedeva quale aggiudicatario dei lavori l’impresa ************** di Foggia, che aveva offerto il ribasso del 23,339% sull’importo a base d’asta.
 
In seguito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 406 del 1.12.1998, la direzione dei lavori venne affidata allo stesso dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, ing. ***** ***.
 
Dopo la stipulazione del contratto di appalto, avvenuta in data 7.12.1998, il direttore dei lavori provvide, il successivo 15 dicembre, alla consegna dei lavori, nel cui relativo verbale veniva precisato che la voce n. 5 dell’elenco prezzi allegato al progetto esecutivo, era sostituita dalla voce “fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante di color rosso e verde dello spessore di cm. 6 posto a secco sul letto di sabbia di fiume costipato del tipo <<romanico>> delle dimensioni cm. 28 x 28, compreso i listelli di travertino dello spessore di cm. 8 e di altezza di cm. 18, disposti secondo la direzione dei lavori”.
 
Dopo che in data 26.5.1999 l’impresa aveva provveduto alla consegna parziale dei marciapiedi nord del viale, ad eccezione del tratto in corrispondenza dei civici 94 e 126, l’ing. ***, scaduto dall’incarico a tempo determinato di dirigente dell’U.T.C. in data 30.6.1999, venne confermato nelle funzioni di direttore dei lavori, a partire dal 1°.7.1999, nella qualità di libero professionista.
 
Nel marzo del 2000, il predetto direttore dei lavori depositava una perizia di variante-assestamento nella cui relazione, dopo aver dato atto che prima della gara era stato comunicato alle imprese partecipanti che la pavimentazione in pietra basaltica sarebbe stata sostituita con quella di tipo autobloccante, si rappresentava, tra l’altro, che erano state riportate le variazioni, eseguite durante il corso dei lavori, per migliorare l’opera e la sua funzionalità nell’ambito del 5% dell’importo originario del contratto.
 
 Il computo metrico ed il quadro comparativo allegato alla suddetta perizia di variante ed assestamento prevedevano, poi, una superficie oggetto di pavimentazione di mq. 7.138 anziché di 6.926, per un importo totale di £. 428.280.000 e, alla voce illuminazione stradale, nella colonna quantità, 141 unità, anziché 140, con conseguente lievitazione del relativo importo a £. 606.300.000.
 
Dopo che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 261 del 20.4.2000, ebbe ad approvare la perizia di variante e di assestamento, l’ing. ***** ***, in data 29.4.2000, certificò l’ultimazione dei lavori.
 
Al pagamento del corrispettivo d’appalto si provvedeva mediante la liquidazione di quattro certificati di pagamento relativi ad altrettanti stati d’avanzamento lavori, disposta dal subentrato dirigente dell’U.T.C., ing. ***, rispettivamente con le determinazioni dirigenziali n. 744 del 26.7.1999, n. 1028 del 15.10.1999, n. 1011 del 17.7.2000 e n. 1012 del 17.7.2000.
 
Gli atti di contabilità finale, ove si computava anche il pagamento delle 141 unità dell’impianto di illuminazione, venivano approvati con la determinazione dirigenziale n. 298 del 26.2.2001, che liquidava anche le somme rivenienti dallo stato finale dei lavori.
 
Il collaudo dei lavori veniva certificato in data 31.7.2001 dall’apposita Commissione a tal fine nominata.
 
Con atto di citazione in data 4 maggio 2004, la Procura Regionale conveniva in giudizio l’ing. ***** ***, l’ing. Benedetto *** e il Sindaco del Comune di S. ****************, ********** ***, ai quali venivano contestate due poste di danno in relazione all’esecuzione ed al pagamento dei lavori di che trattasi, per un ammontare complessivo di € 78.632.
 
La prima, per un importo di £. 109.441.000, pari ad € 56.522, era costituita dal maggior prezzo pagato all’impresa appaltatrice per la pavimentazione di tipo autobloccante in sostituzione delle lastre di basalto ed era stata determinata, per differenza, tra il prezzo £. 60.000 al mq. riconosciuto all’appaltatore e quello di £. 40.000 al mq. ritenuto invece congruo, a seguito della relazione di consulenza del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche, all’uopo richiesto ai sensi dell’art. 2 della legge 19/1994 e dell’art. 16 della legge n. 203/1991, nonché di quanto desumibile dal prezzario dello stesso Provveditorato, nonchè da quello edito dall’Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia.
 
A tal fine, veniva fatto anche riferimento all’esecuzione, nello stesso periodo, di lavori similari in altra via del Comune di San Giovanni Rotondo (Via Pastrengo), contabilizzati ad un prezzo di £. 27.000 al metro quadrato.
 
La seconda, ammontante a £. 42.811.000, pari ad € 22.110, era costituita dal maggior corrispettivo pagato all’impresa ***** per gli elementi della pubblica illuminazione, posto che erano stati contabilizzati 141 elementi, vale a dire 14 in più rispetto a quelli che erano stati realmente realizzati, come attestato dal certificato di collaudo.
 
Tale danno veniva quantificato calcolando l’importo del prezzo dei 14 punti luminosi non realizzati e detraendo il costo dei 14 faretti installati per l’illuminazione delle stazioni della Via Crucis.
 
All’ing. *** veniva contestato di avere, nella qualità di dirigente dell’U.T.C. e perciò di ingegnere capo, dapprima unilateralmente modificato, in violazione degli artt. 343 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. F e 20 del R.D. 25.5.1895 n. 350, le previsioni del progetto esecutivo originario con riferimento al tipo di pavimentazione da impiegarsi nell’esecuzione dell’opera, e, poi, di aver omesso, in veste di direttore dei lavori, di rettificare i prezzi delle opere di pavimentazione ed illuminazione, alla luce dei nuovi prodotti adoperati, sia in sede di redazione, nel marzo del 2000, della perizia di variante, sia in sede di pagamenti all’appaltatrice degli acconti e dei saldi finali, e di aver omesso in de***tiva di effettuare in sede di contabilità finale i consequenziali conguagli: tutto ciò in violazione degli artt. 25 e 27 della legge 11.2.1994 n. 109 ed degli artt. 114, 123, 124 e 134 del regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
 
All’ing. *** veniva, invece, contestato di non aver effettuato, in veste di direttore dell’U.T.C., a partire dal 1°.7.1999, nonché di ingegnere capo e responsabile del procedimento, la verifica, a mente degli artt. 114, 128, 134 e 136 del predetto D.P.R. n. 554/1999, della congruità dei prezzi esposti nel computo metrico e quadro compartivo della perizia di variante del marzo 2000 e di non aver imposto al direttore dei lavori di cambiare i prezzi sia del nuovo tipo di pavimento che dei corpi illuminanti, omissione che si era manifestata al momento della sottoscrizione dell’atto di sottomissione e che era stata reiterata al momento dell’adozione delle determinazioni di liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale.
 
A costui veniva anche contestato il mancato accertamento, al momento della verifica della contabilità finale, del numero dei pali dell’illuminazione installati, pur emergendo dal certificato di collaudo un numero di pali inferiore a quello computato dal direttore dei lavori negli atti finali.
 
Al Sindaco ***, veniva, infine, contestata la violazione dell’onere di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e servizi comunali, per aver fatto propria la proposta-relazione dell’ing. *** in merito all’approvazione della perizia di variante del marzo 2000, per aver egli stesso deciso autonomamente la modifica dei corpi illuminanti dal tipo “lanterna” al tipo “amoroma”, e per aver omesso di rilevare la contraddizione esistente negli elaborati progettuali tra le tavole n. 1 e n. 13 riguardo alla quantificazione dei corpi illuminanti, previsti in numero di 125 nella prima e in numero di 140 nella seconda.
 
Con sentenza n. 75/2005, depositata il 25.1.2005, questa Sezione, nel mentre assolveva il Sindaco *** dall’avanzata pretesa risarcitoria per difetto nel contestato comportamento dell’elemento psicologico della colpa grave, accoglieva parzialmente la domanda nei confronti degli altri convenuti, posto che gli stessi venivano condannati al risarcimento in favore del Comune di S. **************** di una somma pari al 75% delle due poste di danno dedotte in giudizio (pari, rispettivamente, a € 42.000 ed a € 16.582,50), avendo ritenuto il Collegio giudicante che il restante 25% (€ 12.000 ed € 5.527,50) fosse da addebitare al “…contributo causale…di altri soggetti, non chiamati in giudizio, a cui pure era demandato il compito di verificare che l’opera fosse stata eseguita in conformità del contratto o a varianti debitamente approvate e di conseguenza che tutti i prezzi attribuiti erano regolati da accordi contrattuali regolarmente approvati…”, ovvero “…che i dati risultanti dai conti e documenti giustificativi corrispondessero con le risultanze di fatto…”.
 
Ciò premesso, ritiene il Requirente che tali soggetti debbano essere individuati nei componenti della Commissione di collaudo che sottoscrissero, insieme al titolare dell’impresa e all’ing. ***, il certificato di collaudo in data 31.7.2001, ai quali, dunque, si contesta di aver omesso, con grave negligenza, di procedere alle suddette verifiche.
 
Ad avviso del Procuratore Regionale, nella specie risulterebbe essere stato violato l’art. 187 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, non avendo i convenuti adempiuto al dovere di servizio, ivi sancito, di dare atto, nel certificato di collaudo, non solo della riscontrata sostituzione, nella pavimentazione del viale, delle lastre di basalto con masselli prefabbricati di tipo autobloccante in calcestruzzo colorato, nonché della constata installazione di 127 corpi illuminanti in luogo dei 141 previsti, ma anche della notevole differenza in meno dei corrispondenti costi, in termini quali-quantitativi, che sicuramente avrebbero poi condotto a determinare un credito residuo spettante alla ditta appaltatrice, in misura considerevolmente inferiore a quello ivi stabilito.
 
Informa, infine, parte attrice di aver regolarmente formulato l’invito di cui all’art. 5, 1° comma della legge n. 19/1994, ma di non aver ritenuto le deduzioni all’uopo rassegnate dai convenuti, né le dichiarazioni da costoro rese in sede di audizione personale, idonee a superare i contestati profili di responsabilità.
 
Con distinti atti depositati in Segreteria in data 3 febbraio 2005, si sono costituiti in giudizio i convenuti, con il patrocinio dell’Avv. *************** del Foro di Bari, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza, sia in fatto che in diritto, della domanda.
 
Con memoria difensiva cumulativa, a firma del suddetto difensore, depositata nella stessa data, i convenuti hanno, nello specifico e in sintesi, dedotto:
 
– l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria, sia ove si voglia far riferimento, quale dies a quo, alla data degli avvenuti pagamenti in favore della ditta appaltatrice, sia a quella della redazione del certificato di collaudo, non essendo, peraltro, idoneo ai *** dell’interruzione di tale termine, l’invito a dedurre loro notificato nel febbraio del 2005;
 
– l’insussistenza della contestata violazione dell’art. 187 del D.P.R. n. 554/1999, dovendosi escludere che tra gli scopi del collaudo, giusta la previsione della suddetta norma nella concorde lettura che ne è stata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rientri anche, come preteso dal Procuratore Regionale, l’accertamento della regolarità e della legittimità degli atti contrattuali, ovvero l’accertamento della congruità o meno delle prestazioni corrispettive sinallagmatiche costituenti l’oggetto del contratto;
 
– conseguentemente, l’assoluta regolarità del certificato di collaudo, sia per ciò che concerne il prezzo unitario riferito al tipo di pavimentazione richiesto e posto in opera, essendo rimasto lo stesso fissato inequivocabilmente, giusta la sequela degli atti contrattuali intervenuti tra le parti, in £. 60.000/mq., sia per ciò che riguarda il corrispettivo riconosciuto per i corpi illuminanti, essendo il ridetto certificato coerente, sul punto, con l’oggetto del contratto d’appalto, con la compiuta esecuzione delle prestazioni richieste e con il corrispettivo spettante all’appaltatore per quest’ultime, quali richieste e rese e quali risultanti dall’univoca lettura ed interpretazione degli elaborati progettuali, nel senso contestato dalla Procura attrice, che risultava essere stata data, non solo dall’Amministrazione e dall’impresa appaltatrice, ma anche dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle OO.PP, dovendosi, in ogni caso, escludere la possibilità di ravvisare l’elemento psicologico della colpa grave nella condotta posta in essere, stante l’infelice formulazione dei suddetti elaborati, ed in particolare, del computo metrico estimativo;
 
– in subordine, il difetto del nesso di causalità tra condotta contestata e danno, posto che questo si era già verificato prima della loro nomina e, dunque, prima che fossero assunte le relative funzioni.
 
All’odierna udienza, l’Avv. ****** ha ulteriormente illustrato le suddette deduzioni difensive, concludendo per l’assoluzione dei convenuti, mentre il Pubblico Ministero, dopo aver contrastato tali deduzioni, ha concluso per la loro condanna, in conformità all’atto scritto.
 
In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
 
Considerato in
 
DIRITTO
 
1.- Preliminare al decidere è l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
 
Nello specifico, sostengono i convenuti che il diritto al risarcimento del danno si sarebbe nella specie prescritto, essendo stato l’atto di citazione loro notificato oltre il previsto quinquennio dalla commissione del fatto dannoso (sia che si voglia fa decorrere tale termine dalla data degli avvenuti pagamenti, sia che voglia considerarsi, a tali ***, la data di redazione del certificato di collaudo), non potendosi, d’altra parte, riconoscere alcuna efficacia interruttiva all’invito a dedurre loro notificato dal Procuratore Regionale, in quanto privo degli elementi formali e sostanziali richiesti dagli artt. 1219 e 2943 c.c., nell’interpretazione che ne è stata data dalla Corte di Cassazione, perché gli si possa attribuire valenza di valido atto di costituzione in mora.
 
L’eccezione è infondata.
 
Ritiene, infatti, il Collegio che nel caso di specie – stante la contestazione mossa ai convenuti, vale a dire quella di non aver evidenziato, nel certificato di collaudo, l’utilizzazione, per la pavimentazione del Viale dei Cappuccini del Comune di S. ****************, di materiale diverso e di minor costo rispetto a quello previsto in progetto e di non aver rilevato, nella stessa sede, la irregolarità dell’approvazione del relativo prezzo, nonché il pagamento di un numero di pali della pubblica illuminazione superiore rispetto a quelli effettivamente realizzati, con conseguente mancata esposizione dell’effettivo (minor) corrispettivo spettante all’appaltatore (sul punto si tornerà più avanti in sede di esame del merito) – il dies a quo del termine prescrizionale vada correttamente fissato nella data di redazione del certificato di collaudo stesso (31.7.2001).
 
Talché, l’azione risulta del tutto tempestiva, essendo stato l’atto di citazione notificato ai convenuti in data 12.10.2005 (***), 13.10.2005 (***) e 14.10.2005 (***) e, dunque, ampiamente nei termini rispetto al scadenza del termine prescrizionale (31.7.2006).
 
D’altra parte, si appalesa priva di pregio anche l’eccezione relativa all’inidoneità, ai *** della interruzione della prescrizione, della notifica dell’invito a dedurre.
 
Osserva, al riguardo, il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte, da cui non si ha motivo di dissentire (cfr. ****** n. 14/2000/QM del 20.12.2000, n. 6/2003/QM del 20.3.2003 e n. 1/2004/QM del 27.1.2004), se è pur vero che l’invito a dedurre non produce, ex se, alcun effetto interruttivo della prescrizione, dato che tale effetto non gli viene attribuito da alcuna norma del vigente ordinamento, tuttavia, quando esso contenga, nella sua contestualità, gli elementi di cui agli artt. 1219 e 2943 cod. civ., contiene la dimostrazione della volontà di ottenere la realizzazione del credito e, come tale, si colloca nella stessa prospettiva dell’atto di citazione, poiché serve a rendere effettivo il conseguimento dell’obiettivo della tutela del pubblico erario, sicché ben può il Pubblico Ministero contabile, nell’accennato contesto, costituire in mora il presunto debitore ad integrazione e completamento del proprio potere di realizzare la pretesa risarcitoria dell’amministrazione danneggiata.
 
Orbene, nel caso all’esame, non è dubbio che la costituzione in mora sia stata operata nello stesso contesto degli inviti a dedurre, posto che questi contengono, dopo l’invito a fornire le deduzioni ed eventuale documentazione, la testuale precisazione che “…il presente atto vale anche come formale costituzione in mora, interruttiva degli effetti prescrittivi di cui agli artt. 1219 e 2943 del c.c….”.
 
Reputa, dunque, il Collegio, in accordo con la sopra richiamata giurisprudenza (cfr., in particolare, ****** n. 14/2000/QM, nonché Sez. 2^ Centr. App. n. 214/2005) che l’esplicito riferimento ai suddetti articoli del codice civile, unitamente alla inequivocabile volontà di far valere il diritto nei confronti dei debitori, pure chiaramente emergente dal contesto dell’invito a dedurre, nel quale è anche con chiarezza indicata la somma richiesta (€ 17.527,50, nel complesso, per le due poste di danno), integri appieno gli elementi formali e sostanziali minimi richiesti dalla legge, nell’interpretazione che ne è stata data dalla Corte di Cassazione, perché possa ravvisarsi nella fattispecie un valido atto di costituzione in mora, idoneo, come tale, ad interrompere la prescrizione.
 
Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui voglia fissarsi il dies a quo del termine prescrizionale alla data dei pagamenti effettuati in favore della Ditta appaltatrice (per quanto tale eventualità sia sicuramente da escludersi alla luce di quanto sopra osservato), alcuna prescrizione si sarebbe nella specie realizzata, stante la valida costituzione in mora nei confronti dei convenuti effettuata dal Procuratore Regionale, nel contesto degli inviti a dedurre, tra il febbraio e l’aprile del 2005.
 
2.- Passando al merito, osserva il Collegio che il Requirente contesta ai convenuti due distinte poste di danno, entrambe riconducibili ad un’unica condotta, ritenuta integrante gli estremi della colpa grave, concretatasi nella sottoscrizione del certificato di collaudo dei lavori di arredo urbano e di eliminazione delle barriere architettoniche del Viale dei Cappuccini nel Comune di S. ****************.
 
La prima di esse, ammontante ad € 12.000, è pari al 25% del maggior ingiustificato corrispettivo (€ 56.000) pagato all’impresa appaltatrice dei lavori per la pavimentazione del viale, in dipendenza della utilizzazione di materiale (masselli prefabbricati di tipo autobloccante in calcestruzzo colorato) diverso e di minor costo rispetto a quello originariamente previsto e contabilizzato in progetto (lastre di basalto).
 
La seconda, ammontante ad € 5.527,50, è pari al 25% del maggior corrispettivo (€ 22.110) pagato alla medesima impresa per la realizzazione della pubblica illuminazione, in dipendenza della contabilizzazione di un numero di lampioni superiore (141) a quelli effettivamente installati (127).
 
L’azione, infatti, fa seguito ad altra precedente, con cui entrambe le suddette poste di danno sono state imputate, nel loro intero ammontare (rispettivamente, € 56.000 ed € 22.110), ed in misura differenziata, al direttore dei lavori (nonché, in un primo tempo, anche dirigente dell’U.T.C. di S. ****************, e quindi rivestente la funzione di ingegnere capo) ing. ***** ***, all’ing. **************** ***, subentrato a quest’ultimo nell’incarico di dirigente dell’U.T.C. ed al Sindaco, ********** ***; azione esitata nella sentenza di questa Sezione n. 72/05 del 25.11.2004/27.1.2005, con cui la domanda risarcitoria è stata accolta solo nei confronti dei primi due, i quali sono stati tuttavia condannati, in misura differenziata tra loro, al pagamento in favore del Comune di S. **************** di una somma pari, nel complesso, al 75% di ciascuna delle due poste di danno dedotte in giudizio, avendo ritenuto il Collegio giudicante che fosse nella fattispecie configurabile un contributo causale nella loro determinazione, valutabile nella misura, per l’appunto, del 25%, di altri soggetti, non chiamati in giudizio, cui era demandato il compito, con riferimento alla prima di esse (quella relativa alla pavimentazione) “…di verificare che l’opera fosse stata eseguita in conformità al contratto o a varianti debitamente approvate e, di conseguenza, che tutti i prezzi attribuiti erano regolati da accordi contrattuali regolarmente approvati…” (cfr. pg. 39) e, con riferimento alla seconda (quella relativa alla illuminazione) “… di verificare che i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondessero alle risultanze di fatto…” (cfr. pg. 45).
 
Orbene, il Procuratore Regionale ha ritenuto, con la presente azione, di individuare tali soggetti negli odierni convenuti, quali componenti della Commissione di collaudo, imputando loro, a titolo di colpa grave, la violazione dell’art. 187 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, approvativo del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici.
 
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda sia parzialmente fondata, e, nello specifico, limitatamente alla seconda posta di danno (€ 5.527,50), concernente il maggior corrispettivo pagato all’impresa appaltatrice per l’istallazione dei pali della pubblica illuminazione.
 
3.- Con riguardo alla prima (€ 12.000), concernente il maggior ingiustificato esborso per la remunerazione delle opere di pavimentazione, reputa, invero, il Collegio che nella condotta dei convenuti non sia ravvisabile, sulla scorta delle risultanze degli atti di causa, il contestato elemento psicologico della colpa grave.
 
Al riguardo, va, in primo luogo, precisato che nella sentenza sopra citata, la responsabilità del direttore dei lavori è stata riconosciuta ed affermata per aver questi, tra l’altro, in occasione della predisposizione della perizia di variante-suppletiva “…omesso di indicare esplicitamente quale causa di variazione contrattuale il nuovo prezzo della pavimentazione in cemento autobloccante concordato autonomamente con l’impresa esecutrice, impedendo quindi che l’amministrazione comunale valutasse specificamente tale variazione progettuale…” (cfr. pg 31); concetto, questo, ribadito alla successiva pg. 32, ove si rimprovera al predetto di non aver chiesto “…l’esplicita approvazione…” del nuovo prezzo relativo al diverso tipo di pavimentazione, precedentemente concordato (sebbene illegittimamente) al momento della consegna dei lavori, “…nemmeno nel momento in cui promuoveva l’approvazione, da parte dell’Amministrazione, della perizia suppletiva…”.
 
Specularmente, all’altro convenuto in quel giudizio, ing. ***, si rimprovera, nella qualità di dirigente dell’U.T.C. e, quindi, di ingegnere capo, di aver omesso di rilevare, oltreché l’incongruità del prezzo, palesemente esagerato, “…che il direttore dei lavori, anche nel redigere la perizia variativa, aveva sorvolato sulla necessità di acquisire l’approvazione dell’amministrazione in ordine a tale nuovo prezzo…” (cfr. pg. 36).
 
Infine, a pg. 38, in sede di esame della posizione del Sindaco ***, si afferma, tra l’altro, a motivo del disposto suo proscioglimento, che “…la perizia di variante-assestamento predisposta dall’ing. *** aveva come precipuo contenuto alcune modifiche del progetto originario – eliminazione degli alberi, eliminazione della categoria attinente la rimozione e la rimessa in pristino delle stazioni della Via Crucis, individuazione di un diverso organo illuminante – assolutamente diverse dall’approvazione del nuovo prezzo della pavimentazione autobloccante; questione, quest’ultima che, come sopra si è detto, il direttore dei lavori aveva completamente pretermesso ed il dirigente dell’U.T.C. non rilevato…”.
 
Il Collegio condivide pienamente, in quanto rispondenti alle risultanze degli atti, le sopra citate conclusioni, rispetto alle quali risulta del tutto coerente l’affermazione contenuta alla successiva pg. 39 (da cui tra origine la presente azione, per la posta di danno che ne occupa), laddove, nel ritenere che nella fattispecie fosse configurabile il contributo causale di altri soggetti non convenuti in giudizio (giustamente individuati dal Procuratore Regionale nei componenti della Commissione di collaudo), si circoscrive – come già riferito al punto precedente – la condotta omissiva a costoro imputabile nel mancato adempimento del compito “…di verificare che l’opera fosse stata eseguita in conformità al contratto o a varianti debitamente approvate e, di conseguenza, che tutti i prezzi attribuiti erano regolati da accordi contrattuali regolarmente approvati…”.
 
 In effetti, va rilevato che nella relazione alla perizia di variante redatta dall’ing. *** in data 5.4.2000 (cfr. doc. 2, all. n. 42 della produzione di parte attrice), benché si accenni all’avvenuta sostituzione del tipo di materiale da utilizzare per la pavimentazione del Viale dei Cappuccini, nonché alla circostanza che era stata conseguentemente sostituita, in sede di consegna dei lavori, la voce n. 5 dell’elenco prezzi, tuttavia, per un verso, si omette di indicare esplicitamente che il relativo prezzo era rimasto invariato e, per l’altro, si concentra l’attenzione (e ci si dilunga) su altre variazioni contrattuali (eliminazione della categoria di lavori relativa alla piantumazione di alberi, ripristino delle ringhiere esistenti in luogo della fornitura e posa in opera di nuove, con conseguente concordamento di nuovo prezzo, temporaneo spostamento e restauro conservativo delle stazioni della Via Crucis in luogo dell’originaria rimozione e rimessa in opera, individuazione di un diverso tipo di organo illuminante, diverse quantità nei lavori di scavo, di fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio e di conglomerato bituminoso – binder -) tanto da far ritenere, invero, che la proposta perizia di variante-assestamento fosse stata necessitata esclusivamente da (e concernesse soltanto) quest’ultime variazioni.
 
Deve aggiungersi, ad ulteriore conferma, che nell’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori, che risulta rimesso da quest’ultimo all’Amministrazione Comunale insieme alla suddetta perizia (cfr. doc. 2, all. n. 45 della produzione di parte attrice), mentre vengono citate le sopra elencate variazioni contrattuali, alcun cenno viene fatto, invece, all’avvenuta completa sostituzione della voce n. 5 dell’elenco prezzi, concernente il tipo di materiale da utilizzare per la pavimentazione e le relative modalità di posa in opera (nonostante tale categoria di lavori fosse, insieme a quella concernente l’illuminazione, una delle più importanti e cospicue, ammontando a circa il 25% dell’importo dell’intero appalto), e, men che mai, alla circostanza che il relativo prezzo fosse rimasto immutato.
 
Ma se ciò è vero e connota, senza dubbio, di grave colpevolezza – come statuito nella sentenza n. 75/2005 – il comportamento del direttore dei lavori e dell’ingegnere capo, per aver costoro, in tal guisa, impedito all’amministrazione comunale di valutare specificamente tale importante variazione progettuale, occorre, tuttavia, porre in evidenza che nel “computo metrico” e nel “quadro comparativo” (cfr. doc. 2, all. n. 43 della produzione di parte attrice) nei quali elaborati, unitamente alla “relazione” si compendiava la perizia di variante-assestamento, era, nondimeno, riportato il prezzo a metro quadro (rimasto invariato) per il nuovo tipo di pavimentazione (cfr. ppgg. 21 e 22 del primo elaborato, e pg. 2 del secondo).
 
Sicché, se, da un lato, risulta, per tabulas, che l’Amministrazione Comunale, attraverso tale indicazione, era stata resa edotta, ancorché in maniera irregolare e surrettizia, del fatto che tale prezzo, nonostante il diverso tipo di materiale da utilizzare, era rimasto invariato, dall’altro, conseguentemente, non è nemmeno dubitabile che la Giunta Comunale, nell’approvare, con la deliberazione n. 261/2000, la perizia di variante-assestamento nel suo complesso (e, dunque anche per ciò che riguarda, il “computo metrico” e il “quadro comparativo”) abbia, con ciò, approvato anche il prezzo (rimasto immutato rispetto alle originarie previsioni progettuali) ivi indicato per la (nuova) categoria di lavori di che trattasi.
 
Ritiene il Collegio che siffatta circostanza, se non poteva avere, com’è evidente, valore esimente relativamente alla responsabilità del direttore dei lavori e dell’ingegnere capo, stante la palese irregolarità, sotto tale specifico profilo, degli atti prodromici all’approvazione della perizia di variante da costoro posti in essere, quali sopra evidenziati (onde giustamente – ad avviso del Collegio – essa non è stata posta in particolare rilievo nelle sentenza n. 72/2005, essendo stata ivi considerata, sebbene implicitamente, sotto il diverso profilo, che poteva unicamente rilevare in quella sede, delle conseguenze dell’illegittimo comportamento dei predetti soggetti) assume, invece, valore dirimente relativamente alla valutazione del grado di colpa nella condotta degli odierni convenuti.
 
Ad avviso del Collegio, infatti, essa attenua notevolmente il grado di colpa dei collaudatori, avendo, in effetti, costoro fatto affidamento, ai *** del rilascio del certificato di collaudo, su un documento (la perizia di variante-assestamento), che, per quanto affetto, con riguardo all’aspetto che qui rileva, da vizio procedurale incidente sulla regolarità del processo di formazione della volontà della stazione appaltante (per l’omessa esplicita indicazione, nella relazione, quale causa di variazione contrattuale, di quella concernente il nuovo tipo di materiale da utilizzare per la pavimentazione e per la conseguente mancata esplicita richiesta di approvazione del relativo prezzo) risultava, comunque, essere stato approvato (anche per ciò che concerne la suddetta variazione ed il relativo prezzo, come si è sopra osservato) e, dunque, si presentava apparentemente legittimo anche sotto tale profilo.
 
A fronte di tale inequivocabile elemento documentale, che ha indubbiamente condizionato il processo decisionale dei collaudatori, ben potendo essi essere indotti a ritenere che con l’approvazione della perizia di variante fosse stato sanato il suddetto vizio procedurale, reputa, in de***tiva, il Collegio che la mancata evidenziazione, da parte di costoro, di tale vizio, se sicuramente denota un comportamento colpevole, tuttavia, non assume il carattere della scriteriata e massima negligenza, ovvero della grossolana superficialità nell’applicazione delle norme di diritto, e, dunque, della colpa grave.
 
D’altra parte, deve escludersi che i convenuti fossero tenuti ad esprimersi sulla congruità del prezzo del nuovo materiale usato per la pavimentazione del viale – come pure loro contestato dal Procuratore Regionale – non rientrando, invero, siffatta incombenza nell’oggetto del collaudo, giusta la previsione dell’art. 187 del D.P.R. n. 554/1999 (al riguardo, non può, peraltro, esimersi il Collegio dal rilevare che nella sentenza n. 72/2005, laddove vengono indicati i comportamenti omissivi che avevano concorso con quelli posti in essere dal direttore dei lavori e dall’ingegnere capo alla causazione del danno, non viene punto fatto cenno – come già osservato più su – a siffatta omissione).
 
4.- Non altrettanto può dirsi relativamente alla seconda posta di danno, concernente il maggior corrispettivo pagato all’impresa appaltatrice per la fornitura e messa in opera dei pali della pubblica illuminazione.
 
Ed invero, con riguardo a questa parte dei lavori, emerge con tutta evidenza la gravissima negligenza dei componenti della commissione di collaudo, posto che pur avendo essi stessi verificato che erano stati posti in opera 127 pali (cfr. verbale della seconda visita – doc. n. 2, all. n. 67 della produzione di parte attrice), nondimeno, hanno, in sede di relazione e di certificato di collaudo (cfr. all. 68), attestato, in stridente contraddizione, non solo, che le opere eseguite corrispondevano a quelle progettate e approvate (laddove, il progetto, quale modificato per effetto della perizia di variante, alla voce n. 20 del computo metrico ne prevedeva 141 – cfr. pg. 23 di tale allegato alla suddetta perizia), ma – quel che più conta – “…l’esatta rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale…” (laddove in tali documenti, e nei relativi stati di avanzamento, erano stati contabilizzati, del pari, 141 pali).
 
In tal guisa, i convenuti hanno vistosamente violato l’art. 187 del D.P.R. n. 554/1999, secondo cui “…il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati…” ed inoltre “…di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste…”, onde, non par dubbio al Collegio che in siffatto loro comportamento siano ravvisabili i caratteri della massima ed inescusabile negligenza ed imperizia, ove, peraltro, si tenga conto della qualifica rivestita e dell’esperienza professionale posseduta, trattandosi di funzionari amministrativi (il ***) e tecnici (il *** e la ***) dell’amministrazione locale e statale.
 
Né ad opposte conclusioni possono condurre le deduzioni difensive, invero poco persuasive, rassegnate dai convenuti, basate, essenzialmente, sull’argomento che il prezzo unitario (£. 4.300.000) e totale (£.602.000.000) riportato alla voce n. 20 del computo metrico allegato al progetto originario, fosse da considerarsi come “…prezzo composito…”, comprensivo, cioè, oltre che dei “punti luce” (i 125 lampioni su cui sarebbero dovuti essere installati 140 corpi luminosi, costituiti da 125 lampade del tipo lanterna e da 15 proiettori del tipo Woodi in corrispondenza delle stazioni della Via Crucis), anche di tutti gli accessori per la messa in opera, nonché delle spese di smantellamento della vecchia rete di illuminazione, delle spese generali e degli utili d’impresa.
 
Sostengono, in altre parole, i convenuti che nel caso di specie si sarebbe trattato di un prezzo a corpo e non a misura e, implicitamente, che il numero di 140 inserito nella colonna “quantità” del suddetto elaborato (ché, altrimenti, tale numero non si spiegherebbe), fosse da riferire ai “corpi luminosi” (le 125 lampade e i 15 faretti) da porre complessivamente in opera.
 
Sul punto, basterà qui richiamare le osservazioni svolte al riguardo nella sentenza n. 75/2005, in relazione ad analoga (ancorché più chiaramente espressa) deduzione difensiva rassegnata in quel giudizio dal direttore dei lavori e dall’ingegnere capo, che il Collegio condivide pienamente ed a cui, per economia, si rimanda, incentrate essenzialmente – oltreché sull’erroneità, dal punto di vista numerico, del postulato su cui essa si fonda (essendo notoriamente le stazioni della Via Crucis 14 e non 15, onde il numero riportato nella colonna “quantità” nel computo metrico sarebbe dovuto essere, in tal caso, fissato, semmai, in 139 e non in 140) – sull’impossibilità di considerare lo stesso prezzo come prezzo “composito” o “a corpo”, che dir si voglia, stante la descrizione della categoria dei lavori di che trattasi e l’unità di misura cui riferire il relativo prezzo (“cadauno”), quali riportati alla voce n. 20 del computo metrico, nonché la previsione dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
 
Alla luce di tali inequivocabili elementi risultanti dagli elaborati progettuali, non era, dunque, possibile – ad avviso del Collegio – dare alle previsioni del computo metrico altra interpretazione se non quella di considerare il prezzo unitario ivi indicato (£. 4.300.000) come riferito a ciascun palo della pubblica illuminazione da porre in opera, onde, avendo i convenuti constatato in sede di seconda visita di collaudo che ne erano stati installati 127, era loro preciso dovere, a norma dell’art. 187 del D.P.R. n. 554/1999, denunciare, nella relazione e nel certificato di collaudo, che i dati risultanti dalla contabilità relativamente a tale categoria di lavori (risultandone ivi contabilizzati 141) non corrispondevano, per quantità, alle risultanze di fatto e, conseguentemente, procedere, a norma degli artt. 195, 1° comma lett. d), 196 e 199 del D.P.R. n. 554/1999, alla rettifica del conto finale.
 
Stante tale obbligo della commissione di collaudo, automaticamente conseguente, secondo la previsione dei sopra citati articoli del D.P.R. n. 554/1999, alla rilevazione della discordanza tra i dati della contabilità e le risultanze di fatto, si appalesa, d’altra parte, assolutamente destituita di fondamento l’eccezione di difetto del nesso eziologico, sollevata in subordine dai convenuti, essendo del tutto evidente che siffatta loro condotta omissiva (che, d’altra parte – sia detto per inciso – risulta essere stata contestata dal Procuratore Regionale in tali sostanziali termini) ha reso incontestabile il conto finale e, dunque, il conto liquido dell’appaltatore, così concorrendo causalmente alla determinazione del danno.
 
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
 
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, de***tivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’avanzata pretesa, condanna *** ******, *** ************** e ************, al pagamento in favore del Comune di S. ****************, in parti uguali tra loro, della somma di € 5.527,50 (cinquemilacinquecentoventisetteecinquantacentesimi)————-oltre interessi legali, a decorrere dalla data di rilascio del certificato di collaudo (31.7.2001) e sino al soddisfo.
 
Condanna, altresì, i convenuti, al pagamento, in parti uguali tra loro, delle spese di giudizio, che sino all’originale della presente sentenza si liquidano in € 863,12 ( diconsi euro ottocentosessantatre/12).
 
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006.
 
L’ESTENSORE                                           IL PRESIDENTE
 
f.to (*************************)                    f.to (**************)
 
Depositata in Segreteria il 13 giugno 2006
 
p. IL DIRIGENTE
 
f.to ( ******** de Pinto)

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento