La Corte Dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale D’appello con la sentenza numero 275 del 6 luglio 2006 conferma le responsabilità del personale tecnico che del Sindaco in merito ai danni subiti da alcuni cittadini che, a seguito di piogge abbondanti, si sono trovati i propri fondi invasi da acque luride e liquami fuoriusciti dalla rete fognaria comunale con il conseguente ricorso alla giurisdizione ordinaria per il riconoscimento dei relativi danni.
I motivi di conferma della responsabilità del tecnico comunale:
Per quanto attiene, poi, all’eccezione volta a dimostrare una pretesa assenza di condotta colpevole in capo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale connessa ad un’asserita mancanza di autonomia gestionale, il Collegio non può che aderire, confermandole, alle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale sull’esistenza di un obbligo di collaborazione con l’autorità politica, sotto il profilo tecnico e nell’ambito della normativa di settore, facente capo alle strutture burocratiche di supporto degli enti locali: obbligo che, nella specie, si sarebbe dovuto concretizzare nella predisposizione, sotto il profilo di un’adeguata manutenzione dell’impianto, di tutte quelle misure idonee ad evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l’ente, situazioni , poi, puntualmente verificatesi proprio per il comportamento omissivo, puntualmente documentato dagli accertamenti tecnici disposti dal giudice civile, dell’***, unitamente a quello di altri soggetti pur essi condannati in primo grado, ma non appellanti nel presente giudizio.
Ed è proprio la gravità di tali comportamenti omissivi, quale emerge in tutta la sua ampiezza dalle ricordate risultanze documentali poste a base anche della sentenza del giudice civile, che induce il Collegio, in conformità anche su tale punto con le conclusioni del Procuratore generale, a rigettare l’eccezione volta ad una declaratoria di esclusione di colpa grave sulla base di quelle difficoltà gestionali del Comune, che il primo giudice ha, invece, correttamente utilizzato per esercitare, in termini particolarmente ampi, il potere riduttivo dell’addebito.
D’altra parte nei comportamenti omissivi, la valutazione della colpa grave soggiace ad un particolare rigore, in quanto in essi detta gravità discende proprio dalla consapevolezza dell’omissione, che può operare come causa generatrice di un evento dannoso sia quando ricorra la violazione di obblighi di iniziativa (come nella specie) sia allorchè la condotta omissiva si concretizzi nel disinteresse alle necessità obiettive che emergono dalle concrete attività amministrative sulla base della situazione di fatto>
Relativamente al Sindaco:
< Anche per quanto riguarda il sindaco , nei cui confronti l’imputazione di responsabilità è connessa ad una specifica omissione relativa ad un contenzioso in atti e concretizzatasi soprattutto nella sottovalutazione della nota con cui il difensore dell’ente aveva proposto di addivenire ad una soluzione transattivi della vicenda, il Collegio – richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla particolare gravità dei comportamenti omissivi – non può che confermare la sentenza di primo grado, aderendo alle precise argomentazioni svolte sul punto dal Procuratore generale: ciò con particolare riguardo sia al riferimento alle ridotte dimensioni del Comune interessato sia alle specifiche funzioni del sindaco.
Sul punto, infatti, è appena il caso di ricordare che le piccole dimensioni dell’Ente non rilevano ai fini dell’esclusione della responsabilità, comprovando, al contrario, la coscienza e volontarietà del comportamento omissivo, in quanto il rilievo degli adempimenti da porre in essere non può sfuggire proprio per tale realtà organizzativa>
A cura di*************i
REPUBBLICA ITALIANA sent. 275/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai signori magistrati :
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi in appello iscritti ai nn. 24108 e 24408 del registro di segreteria proposti, rispettivamente, da *** Gennaro e *** Luigi avverso la sentenza n. 412 del 18 maggio 2005 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Campania;
Visti gli atti d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 31 maggio 2005, con l’assistenza del Segretario *****************, il relatore Consigliere dott. *************, l’Avv. **************** ed il p:m. in persona del Vice Procuratore ******** dott.ssa ***********.
Ritenuto in
FATTO
Con l’impugnata sentenza sono condannati i sigg.ri *** Gennaro, ed altri al pagamento, in favore del comune di S.Maria a ****, della somma di €. 4.500, compresa rivalutazione monetaria, da ripartirsi in parti uguali, nonché il sig. *** Luigi e altro, al pagamento, in favore dello stesso ente locale, di €. 3.000, compresa rivalutazione, nella misura di 1/3 per il primo e di 2/3 per i secondo: il tutto, oltre interessi e spese di giudizio.
Risulta in atti che, a seguito di atti di citazione introdotti da cittadini del suddetto Comune, per danni subiti nell’estate 1989 a causa di piogge abbondanti e di conseguenti acque luride e liquami fuoriusciti dalla rete fognaria comunale che avevano invaso i fondi di loro proprietà, il Tribunale di S.Maria C.V. condannava l’amministrazione con sentenza del 28 aprile 2000, al pagamento di £.24.000.000 a titolo di risarcimento, oltre alle spese di causa ed alla rifusione delle spese per la C.T.U. effettuata. Secondo il Tribunale, la rete fognaria era risultata intasata a causa della pessima manutenzione della stessa, come emerso anche dalle perizie tecniche disposte dal giudice e come evidenziato anche dal difensore in giudizio del Comune che, con nota del 3 gennaio 1996, aveva invano cercato di essere autorizzato ad avanzare una proposta transattiva, prospettandosi un esito sfavorevole della controversia a danno del Comune: a seguito della soccombenza in giudizio, il Comune di S. Maria a **** emetteva tre mandati di pagamento per un totale di £. 39.553.694 (£. 24.000.000, per risarcimento danni e £. 15.553.694 per le spese di causa). Pertanto, il P.R. emetteva atto di citazione per l’importo complessivo di €. 20.427,77, ripartito per due voci di danno: a) €. 12.394, 96, direttamente conseguenti alla sentenza di condanna; b) €. 8.032, 81 (spese legali ed altre spese di giustizia): per quanto attiene al presente giudizio, la sezione, applicato il potere riduttivo dell’ addebito, condannava l’*** per la prima posta di danno, quale responsabile dell’U.T.C. dal 26 giugno 1985, al pagamento dell’ importo di €. 4.500,00 (ripartito in parti uguali con altri due soggetti) e lo ***, quale Sindaco dal giugno 1996 al luglio 1997, al pagamento di €. 3.000,00 (nella misura di 2/3 attribuendo il rimanente terzo ad altro sindaco pro-tempore), soprattutto per aver sottovalutato la proposta di transazione avanzata dal difensore del Comune).
Avverso la sentenza hanno presentato separati appelli l’******** e lo ***: il primo, con il patrocinio dell’Avv. ****************, ha eccepito: a) erronea ricostruzione del fatto e violazione dell’art. 111 Cost., in quanto il primo giudice ha fondato la propria decisione esclusivamente sui fatti come ricostruiti dalla perizia tecnica d’ufficio, senza considerare le argomentazioni addotte dal convenuto; b) insussistenza della condotta colpevole, atteso che all’epoca dei fatti il convenuto non aveva alcun autonomo potere decisionale, c) mancanza di colpa grave, in considerazione delle oggettive difficoltà riconosciute dallo stesso giudicante: l’appello conclude, pertanto, chiedendo l’assoluzione da ogni addebito.
Lo ***, con il patrocinio dell’Avv. ****************, ha eccepito: a) l’insussistenza della condotta colpevole, avendo egli proposto, nella sua qualità di Sindaco, con delibera del 13 novembre 1996, di approvare un progetto preliminare per risanare il sito su cui insistevano le vasche; b) mancanza di colpa grave, non avendo avuto conoscenza della nota dell’avvocato difensore del Comune che proponeva di addivenire a transazione, considerando altresì che non aveva alcun potere per poterne venire a conoscenza di propria iniziativa; d’altra parte, rientra nella discrezionalità del Sindaco stabilire che su di una controversia debba comunque pronunciarsi il competente organo giudiziario: chiede, pertanto, di essere assolto dalla domanda attrice.
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni il 22 febbraio 2006, chiedendo preliminarmente la riunione degli appelli ex art. 335 cp.c., ed osservando nel merito: a) per quanto riguarda l’appello ***: 1) l’asserito contrasto con l’art. 111 Cost. non è provato e, comunque, il primo giudice ha preso in considerazione, ritenendole infondate, le considerazioni espresse dall’odierno appellante; 2) quest’ultimo, d’altra parte, nulla fece in termini di manutenzione per evitare che la abnorme situazione esistente si sedimentasse a danno dei proprietari dei terreni;3) all’ufficio tecnico, ed all’*** che ne era il capo, spettava il compito di predisporre proposte e soluzioni per ovviare agli inconvenienti conseguenti alla strutturale inadeguatezza del sistema di smaltimento fognario; 4) è irrilevante il richiamo alle difficoltà gestionali, in quanto utilizzate dal primo giudice solo a fini di riduzione dell’addebito, mentre la condotta omissiva posta in essere dall’*** emerge sia dalle perizie tecniche che dalla sentenza emessa dal giudice ordinario; b) per quanto attiene ai motivi d’appello proposti dallo ***: 1) ciò che gli è stato rimproverato non è la generica mancanza di iniziative in ordine ad un futuro progetto di risanamento, ma la condotta omissiva in relazione ad uno specifico contenzioso in atto dagli esiti prevedibilmente negativi per l’Ente; 2) non è sostenibile l’impossibilità per lo stesso di venire a conoscenza della nota dell’avvocato difensore del Comune, trattandosi di doverosa informazione presso gli organi preposti, nell’esercizio di sovrintendenza al funzionamento dei servizi dell’ente; 3) è infondata la generica rivendicazione di una scelta discrezionale nell’aver ritenuto opportuna comunque una pronuncia giurisdizionale sia per la illogicità della stessa sia per la contraddizione con la precedente affermazione di non conoscenza della nota del legale: il P.G. conclude, quindi, in via principale, per il rigetto degli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; in subordine, in caso di statuita colpa lieve degli stessi, per la compensazione delle spese di giudizio e legali; in via ulteriormente subordinata, per la liquidazione espressa delle spese di giudizio, per consentire il materiale rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza.
In data 30 maggio 2006 l’appellante *** ha nominato l’Avv. **************** quale proprio difensore per la discussione del presente appello.
All’odierna pubblica udienza l’Avv. ******* ha concluso ribadendo con ulteriori ed ampie considerazioni il contenuto dell’atto scritto, per quanto riguarda l’appello *** e richiamandosi all’atto di gravame per quanto riguarda lo ***; il P.G, ha concluso confermando svolgendo ulteriori considerazioni in ordine a quanto già espresso nell’atto conclusionale.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente gli appelli devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 35 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Nel merito gli appelli stessi sono infondati e, in quanto tali, meritano di essere respinti.
Per quanto riguarda la posizione dell’***, l’imputazione di responsabilità elevata nei suoi confronti consegue, come si evince dagli atti di causa, alla mancata o inadeguata manutenzione della fogna comunale, rimanendo estraneo rispetto ad essa ogni riferimento, nei termini prospettati da parte appellante, al vetusto sistema di smaltimento delle acque. Infatti, come emerge chiaramente dalle perizie rese in sede di giudizio civile, l’evento dannoso che ha dato luogo all’attuale vicenda si fonda esclusivamente sulla mancata manutenzione dell’impianto che si “presenta in uno stato di abbandono …che ha determinato lo svasamento continuo delle acque dalla condotta fognaria nei campi attigui”, evidenziandosi “una condizione di degrado generale con alcuna manutenzione attuata”, per cui in presenza di eventi meteorici “anche non eccessivi” si verifica un “continuo sversamento di liquidi sui fondi” in questione, “per la inefficienza della fogna comunale la quale sfocia in vasche completamente piene e prive di deflusso”. In tale contesto, quindi, appare corretta l’affermazione del Procuratore generale secondo cui l’asserzione dell’appellante volta a ricondurre l’evento dannoso al diminuito potere assorbente del terreno, piuttosto che attenuarne la responsabilità, la aggrava, atteso che, come evidenziato in sede peritale, proprio la particolare concezione delle vasche richiedeva “manutenzioni periodiche” onde evitare una graduale riduzione della loro capacità in conseguenza dell’accumulo di detriti: il che, è quanto si è verificato nella specie. Ciò in punto di fatto. In punto di diritto, non è sostenibile la tesi appellante volta a censurare la sentenza di primo grado sulla base di un’asserita, acritica accettazione delle risultanze delle perizie tecniche d’ufficio: al riguardo, è appena il caso di ricordare che la consulenza tecnica, pur costituendo un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria, può tuttavia assurgere anche a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione di fatti, oltre che della loro valutazione ( Cass. civ. 10 aprile 1986 n. 2497; 24 marzo 1987 n. 2849, 19 aprile 1988 n. 3064, 29 marzo 1999 n. 2957, 14 gennaio 1999 n. 321 e 13 maggio 1999 n. 4755). Il giudice, in ogni caso, ha piena libertà di autonomia nella valutazione dei risultati della consulenza e, nel caso in cui – come nella specie -aderisca ad essi, è sufficiente che indichi le fonti del proprio convincimento, e, cioè, il richiamo alle conclusioni del c.t.u., senza che occorra una diffusa motivazione ( Cass. civ. 30 maggio 1987 n. 4817, 16 agosto 1989 n. 3711 e 26 aprile 1999 n. 4138): il che comporta che le eventuali deduzioni del consulente di parte o della parte stessa si considerano come implicitamente disattese. Orbene, in fattispecie, alla luce di tali considerazioni non appare censurabile la pronuncia resa dal primo giudice, sotto il profilo di una omessa valutazione delle argomentazioni di parte convenuto, attesa la completezza e l’ esaustività delle perizie i cui contenuti appaiono adeguatamente motivati e pertanto suscettibili di rendere oggettivamente ostensivo il processo logico seguito dai consulenti, mutuato poi dal giudice per pervenire alle sue conclusioni finali.
Per quanto attiene, poi, all’eccezione volta a dimostrare una pretesa assenza di condotta colpevole in capo all’*** connessa ad un’asserita mancanza di autonomia gestionale, il Collegio non può che aderire, confermandole, alle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale sull’esistenza di un obbligo di collaborazione con l’autorità politica, sotto il profilo tecnico e nell’ambito della normativa di settore, facente capo alle strutture burocratiche di supporto degli enti locali: obbligo che, nella specie, si sarebbe dovuto concretizzare nella predisposizione, sotto il profilo di un’adeguata manutenzione dell’impianto, di tutte quelle misure idonee ad evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l’ente, situazioni , poi, puntualmente verificatesi proprio per il comportamento omissivo, puntualmente documentato dagli accertamenti tecnici disposti dal giudice civile, dell’***, unitamente a quello di altri soggetti pur essi condannati in primo grado, ma non appellanti nel presente giudizio. Ed è proprio la gravità di tali comportamenti omissivi, quale emerge in tutta la sua ampiezza dalle ricordate risultanze documentali poste a base anche della sentenza del giudice civile, che induce il Collegio, in conformità anche su tale punto con le conclusioni del Procuratore generale, a rigettare l’eccezione volta ad una declaratoria di esclusione di colpa grave sulla base di quelle difficoltà gestionali del Comune, che il primo giudice ha, invece, correttamente utilizzato per esercitare, in termini particolarmente ampi, il potere riduttivo dell’addebito. D’altra parte nei comportamenti omissivi, la valutazione della colpa grave soggiace ad un particolare rigore, in quanto in essi detta gravità discende proprio dalla consapevolezza dell’omissione, che può operare come causa generatrice di un evento dannoso sia quando ricorra la violazione di obblighi di iniziativa (come nella specie) sia allorchè la condotta omissiva si concretizzi nel disinteresse alle necessità obiettive che emergono dalle concrete attività amministrative sulla base della situazione di fatto.
Anche per quanto riguarda il sindaco ***, nei cui confronti l’imputazione di responsabilità è connessa ad una specifica omissione relativa ad un contenzioso in atti e concretizzatasi soprattutto nella sottovalutazione della nota con cui il difensore dell’ente aveva proposto di addivenire ad una soluzione transattivi della vicenda, il Collegio – richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla particolare gravità dei comportamenti omissivi – non può che confermare la sentenza di primo grado, aderendo alle precise argomentazioni svolte sul punto dal Procuratore generale: ciò con particolare riguardo sia al riferimento alle ridotte dimensioni del Comune interessato sia alle specifiche funzioni del sindaco.
Sul punto, infatti, è appena il caso di ricordare che le piccole dimensioni dell’Ente non rilevano ai fini dell’esclusione della responsabilità, comprovando, al contrario, la coscienza e volontarietà del comportamento omissivo, in quanto il rilievo degli adempimenti da porre in essere non può sfuggire proprio per tale realtà organizzativa (Sez. III^ 2 giugno 1997 n. 168 e Sez. II^ 3 febbraio 1999 n. 13): il che, con riferimento alla specie, toglie rilievo alla deduzione difensiva dello *** che, a giustificazione del proprio operato aveva addotto, fra l’altro, l’impossibilità di venire a conoscenza della suddetta nota, proprio perché la ridotta organizzazione, strutturale e funzionale, dell’ente avrebbe dovuto consentire agevolmente al Sindaco di acquisire piena cognizione della vicenda, con particolare riguardo alla prospettata soluzione volta ad eliminare o, comunque, a ridurre i facilmente prevedibili effetti pregiudizievoli per l’Ente. Ciò, del resto, in connessione con le funzioni istituzionalmente facenti capo al Sindaco quale organo propulsore dell’attività dell’Ente locale con poteri di rappresentanza all’esterno e con il conseguente obbligo di adottare quei provvedimenti che la legge espressamente gli riserva.
Gli appelli proposti debbono, quindi, essere respinti con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli proposti da *** Gennaro e da *** Luigi avverso la sentenza in epigrafe.
Condanna gli stessi al pagamento anche delle spese del presente giudizio d’appello che ammontano ad € 325,44 (trecentoventicinque/44).
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2006.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to *************
f.to *************
Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 6 luglio 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to ****************