Danno erariale conseguente alla omessa presentazione della compagnia di assicurazione della denuncia di un sinistro che si atteggia come atto privo di contenuto provvedimentale e, quindi, meramente esecutivo pertanto non imputabile ad un Presidente del Co

Lazzini Sonia 20/10/05
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Non ? sostenibile una generica <colpa in vigilando> sempre imputabile ai vertici delle Pubbliche Amministrazioni quali titolari del potere di supremazia, in quanto non si pu? esigere di verificare puntualmente e pedissequamente ogni comportamento posto in essere dai singoli operatori.

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L’assicurazione della USL, rilevata la tardivit? della denuncia del sinistro, ha dapprima negato il rimborso e poi ha concesso alla USL medesima soltanto la met? di questo importo: l’altra met? rappresenta il presunto danno erariale per il quale il Procuratore regionale ha promosso l’azione di risarcimento

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La sentenza numero 209 del 14 aprile 2005,? ?emessa Dalla Corte Dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale D’appello ci insegna che:

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<la preclusione dell’azione di responsabilit? in difetto di colpa grave va intesa nel senso che negligenze,disattenzioni, scarsa prevedibilit? di eventi di per s? non sono idonei far sorgere la responsabilit?: l’elemento soggettivo in questione deve consistere nel poter rimproverare, con un giudizio a posteriori, di aver tenuto un comportamento che, nel momento in cui l’azione ? stata posta in essere e nelle condizioni in cui il soggetto agente ha potuto operare, doveva e poteva essere diverso in aderenza agli obblighi di servizio, quali individuati in relazione alla posizione dell’agente stesso ed in relazione ai livelli di cautela suggeriti dalle concrete circostanze in cui si ? verificato l’evento dannoso>

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Relativamente inoltre ai compiti che incombono ai vertici delle amministrazioni pubbliche, merita di essere sottolineato il seguente passaggio:

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<N? ? sostenibile, a giudizio del Collegio, una violazione del generale obbligo di vigilanza che incombe sui vertici delle Pubbliche Amministrazioni quali titolari del potere di supremazia, in quanto, se ? vero che gli stessi hanno il dovere di intervenire per eliminare con gli opportuni provvedimenti eventuali disfunzioni e per riportare il funzionamento dell’amministrazione nei canoni di legittimit?, efficienza e buon andamento, ? pur vero che non si pu? esigere da un organo di vertice di verificare puntualmente e pedissequamente ogni comportamento posto in essere dai singoli operatori.>

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ma vi ? di pi?.

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< la responsabilit? degli organi di vertice non pu? discendere ex se dall’esistenza di una posizione funzionale di supremazia e decisione, ma deve scaturire da uno specifico e provato comportamento causativo di danno: insomma, ai soggetti posti al vertice di una struttura amministrativa non possono essere contestate irregolarit? o mancanza nella puntuale trattazione dei singoli affari, quanto piuttosto carenze e deficienze nel modulo organizzativo.>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf? 20 kb)

Lazzini Sonia

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