Danno erariale a seguito di rimborso di un trasporto di mobili e masserizie mai avvenuto: in presenza di fatti perseguiti penalmente, ( quali truffa militare e di falso, comportanti l’occultamento doloso dei reali avvenimenti) che hanno consentito , med

Lazzini Sonia 21/09/06
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la Corte Dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D’appello numero 132 del 12 giugno 2006La merita di essere segnalata per i seguenti importanti principi in essa contenuti:
 
il primo relativo al momento di conoscenza da parte dell’Amministrazione della realtà del danno erariale:
 
< Quanto sostenuto dall’appellante che il P.M. penale avrebbe chiesto fin dal 25.11.1995 la documentazione al Ministero della Difesa, non solo è privo di ogni conforto probatorio, ma è anche in conferente poiché l’asserita richiesta di documentazione non era sufficiente, comunque, ad informare l’Amministrazione Militare della sussistenza dell’illecito e quindi non può in nessun modo considerarsi come il momento della scoperta del danno da parte dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale.
 
         La data della scoperta del danno, in realtà, va individuata nel momento, in cui è stata inviata da parte della Procura Penale l’informativa, di cui all’art. 129 disp. att. c.p.c., alla Corte dei conti: il 3.11.1999>
 
Il secondo in merito al termine di 30 giorni, previsto dall’art.7 della legge 27.3.2001 n.97 per l’avvio del procedimento di responsabilità dopo la comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la Pubblica Amministrazione:
 
< In realtà il termine di 30 giorni, introdotto dalla norma suddetta, fa riferimento non all’inizio del giudizio di responsabilità, che viene attivato con l’atto di citazione, bensì all’inizio del procedimento di responsabilità, che viene attivato con l’apertura dell’istruttoria. D’altra parte l’interpretazione dell’appellante è in contrasto con la normativa generale in materia di procedimento di responsabilità, che prevede il termine il 120 giorni per l’emanazione dell’atto di citazione successivamente all’invito a dedurre, con il quale può essere concesso all’interessato un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni e per avanzare richiesta di essere sentito personalmente. I tempi normativamente previsti per l’introduzione del giudizio di responsabilità sono del tutto inconciliabili con il termine introdotto dall’art.7 sopracitato , qualora lo si volesse considerare, come fa l’appellante, come termine per la presentazione dell’atto di citazione>
 
a cura di Sonia Lazzini
 
 REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio di appello iscritto al n.20913 del registro di Segreteria, proposto da *** Claudio avverso la sentenza n.335/2004 del 2 aprile 2004 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.
 
         Visti gli atti di causa;
 
         Uditi all’udienza pubblica del 18 aprile 2006 il Consigliere relatore Maria Teresa Arganelli, il P.M. Vice Proc. Gen.le Maria Giovanna Giordano e l’Avv. Ignazio Serra per delega dell’avv.to Enzo Gigante.
 
         Ritenuto in
 
FATTO
 
         Con la sentenza impugnata il Sig. Claudio *** è stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 3.212,06, nonché al pagamento della rivalutazione monetaria (secondo indici ISTAT) maturata dal 29.1.1990 fino alla data della sentenza, degli interessi sull’importo rivalutato, decorrenti dalla data della sentenza fino al giorno dell’effettivo soddisfo e delle spese di giudizio liquidate quest’ultime in euro 115,69. Avverso detta sentenza lo *** ha proposto appello.
 
         Risulta dal fascicolo processuale che con atto di citazione del 15.5.2003 la Procura Regionale presso la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ha convenuto in giudizio Claudio ***, Capo di III classe della Marina Militare, in servizio presso la nave Vittorio Veneto, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 3.401,14 debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, poiché nel 1990 aveva ottenuto dall’Amministrazione Pubblica, traendola in errore, mediante la produzione di documentazione risultata falsa, il pagamento della somma di lire 6.585.525, pari ad euro 3.401,14, quale rimborso di un trasporto di mobili e masserizie da Leini (Torino) a San Giorgio Jonico (Taranto), in realtà mai avvenuto.
 
         Parte attrice, dopo aver rilevato che nei confronti di Claudio *** era stata emessa in data 27.10.2000 dal GIP del Tribunale di Taranto sentenza n.3019/2000 di non luogo a procedere per prescrizione in ordine al solo reato di truffa militare e che in pari data era stato disposto il rinvio a giudizio per il reato di falso, aveva evidenziato che gli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza avevano dimostrato che:
 
         -la fattura della ditta *** del 23.1.1990 di lire 6.130.000 attestava falsamente il trasporto di mobili e masserizie del peso di 43 quintali da Leini (TO) via G.Verdi n.12 a San Giorgio Jonico (Taranto) via Tiziano 12/b, poiché l’appellante risultava avere la residenza anagrafica presso il Comune di Leini soltanto fino al 6.7.1989, inoltre aveva alloggiato come ospite presso l’appartamento di via Verdi 12 di proprietà di Giovanni ***, il quale aveva dichiarato di averlo ospitato con al seguito piccoli effetti personali (prevalentemente abbigliamento) ed infine la sig.ra Ines ***, titolare della ditta ***, aveva dichiarato di possedere un autocarro di portata limitata a 42 quintali.
 
         Il certificato di pesa pubblica attestava falsamente la pesatura, dal momento che il sig. Francesco ***, addetto alla pesa pubblica del Comune di Taranto, aveva affermato di aver rilasciato al sig. Mario ***, marito della Sig.ra Ines ***, diversi documenti fittizi con l’indicazione della ditta *** e di essere a conoscenza che dette ricevute venivano utilizzate per ottenere il rimborso delle spese di trasferimento di masserizie (il sig. ***, a sua volta aveva dichiarato di non aver mai effettuato alcun trasloco da Leini a San Giorgio Jonico).
 
         Con la sentenza qui impugnata il giudice di prime cure ha condannato Claudio ***, per i fatti sopraesposti, al pagamento della somma complessiva di euro 3.212,06, oltre alla rivalutazione monetaria (secondo indici ISTAT) maturata dal 29.1.1990 fino alla data della sentenza e agli interessi sull’importo rivalutato, decorrenti dalla data della sentenza fino al giorno dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 115,69.
 
         Il sig. Claudio *** deduce come motivi di appello:
 
         -l’intervenuta prescrizione, in quanto l’atto di citazione è stato emesso oltre il termine di cinque anni (previsto dalla Legge n.20 del 1994) rispetto al momento in cui si sono verificati i fatti e comunque dopo il 31.12.1998 (termine ultimo fissato dalla legge per la prescrizione decennale riguardanti i fatti antecedenti il 15.11.1993);
 
         -l’improponibilità ed l’improcedibilità, in quanto l’atto di citazione è stato emesso oltre il termine di 30 giorni, previsto dall’art.7 della legge 17.3.2001 n.97 per l’avvio del procedimento di responsabilità dopo la comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la Pubblica Amministrazione.
 
         Nel merito l’appellante afferma che la sentenza è ingiusta, illegittima ed erronea, sostenendo in sintesi la mancanza di un danno erariale e della connessa responsabilità. L’appellante, a tale proposito, dà per riportate nel presente appello le motivazioni a suo tempo contenute nella comparsa di costituzione del 30.9.2003 nel giudizio di primo grado davanti alla Sezione Giurisdizionale Puglia.
 
         Secondo tali argomentazioni la dichiarazione di Cosimo Blasi, in merito all’ospitalità data a ***, non sarebbe credibile, in relazione alla grandezza dell’appartamento (mq.60). La circostanza relativa alla portata dell’automezzo di 42 quintali sarebbe del tutto irrilevante a fronte di un trasporto di q.li 43. Le dichiarazioni di Francesco *** (qualificatosi come persona analfabeta e totalmente ignorante in materia amministrativa) sarebbero irrilevanti.
 
         In conclusione l’appellante chiede:
 
         In via preliminare che venga annullata la sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione, nonché per improponibilità ed improcedibilità;
 
         nel merito la riforma totale della sentenza impugnata, mandandolo assolto da ogni responsabilità.
 
         La Procura Generale ha rassegnato conclusioni di rigetto dell’appello proposto.
 
         All’udienza dibattimentale del 18 aprile 2006 le parti hanno in buona sostanza illustrato gli scritti depositati in atti.
 
DIRITTO
 
         N.1 in via preliminare va respinta l’eccezione di prescrizione, perché il termine quinquennale di prescrizione, in base al contenuto dell’art.1 comma 2 della Legge 14.1.1994 n.20, decorre “dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
 
         Nella fattispecie in esame si è in presenza di fatti perseguiti penalmente, di truffa militare e di falso, comportanti l’occultamento doloso dei reali avvenimenti; tale occultamento, mediante documenti falsi, ha consentito all’appellante di impossessarsi di una somma non dovuta di proprietà dell’Amministrazione Militare; soltanto dopo la comunicazione da parte del P.M. penale degli avvenimenti illeciti all’Amministrazione, nella persona della Procura della Corte dei conti, la solo legittimata ad esercitare l’azione di responsabilità, ìè stata possibile la scoperta del danno.
 
         Quanto sostenuto dall’appellante che il P.M. penale avrebbe chiesto fin dal 25.11.1995 la documentazione al Ministero della Difesa, non solo è privo di ogni conforto probatorio, ma è anche in conferente poiché l’asserita richiesta di documentazione non era sufficiente, comunque, ad informare l’Amministrazione Militare della sussistenza dell’illecito e quindi non può in nessun modo considerarsi come il momento della scoperta del danno da parte dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale.
 
         La data della scoperta del danno, in realtà, va individuata nel momento, in cui è stata inviata da parte della Procura Penale l’informativa, di cui all’art. 129 disp. att. c.p.c., alla Corte dei conti: il 3.11.1999.
 
         Di conseguenza la citazione in giudizio del 15.5.2003 è intervenuta durante la pendenza del termine prescrizionale e quindi risulta tempestiva.
 
         N.2 va inoltre respinta l’eccezione di improponibilità e di improcedibilità dell’azione in relazione al fatto che l’atto di citazione sarebbe stata emesso oltre il termine di 30 giorni, previsto dall’art.7 della legge 27.3.2001 n.97 per l’avvio del procedimento di responsabilità dopo la comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti contro la Pubblica Amministrazione. In realtà il termine di 30 giorni, introdotto dalla norma suddetta, fa riferimento non all’inizio del giudizio di responsabilità, che viene attivato con l’atto di citazione, bensì all’inizio del procedimento di responsabilità, che viene attivato con l’apertura dell’istruttoria. D’altra parte l’interpretazione dell’appellante è in contrasto con la normativa generale in materia di procedimento di responsabilità, che prevede il termine il 120 giorni per l’emanazione dell’atto di citazione successivamente all’invito a dedurre, con il quale può essere concesso all’interessato un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni e per avanzare richiesta di essere sentito personalmente. I tempi normativamente previsti per l’introduzione del giudizio di responsabilità sono del tutto inconciliabili con il termine introdotto dall’art.7 sopracitato , qualora lo si volesse considerare, come fa l’appellante, come termine per la presentazione dell’atto di citazione.
 
         Inoltre tale termine non può considerarsi in alcun modo come perentorio, dal momento che non è prevista espressamente alcuna conseguenza decadenziale a seguito del mancato inizio del procedimento di responsabilità; trattasi pertanto di un termine meramente ordinatorio, il cui mancato rispetto non preclude l’esercizio dell’azione di responsabilità.
 
         N.3 nel merito l’atto di appello è infondato e quindi va respinto.
 
         Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno infatti accertato che l’appellante non aveva praticamente mai occupato l’appartamento di via G. Verdi 12 in Leini o quantomeno non lo occupava alla data (23.1.1990) del presunto trasloco, anche agli effetti anagrafici, cessato dalla popolazione del comune di Leini e immigrato sin del 6.7.1989 nel Comune di S. Giorgio Jonico. Le dichiarazioni del sig. ***, proprietario dell’appartamento di via Verdi, sull’ospitalità offerta all’appellante (con al proprio seguito piccoli effetti personali) per circa tre o quattro mesi nel periodo 1988-1989, avvalorano quanto sopra, dal momento che viene affermato “tale permanenza non era continua dato che saltuariamente la moglie ed il figlio si assentavano e lo stesso *** spesso pernottava altrove”.
 
         Una permanenza, quindi, di carattere episodio, che si conciliava con le dimensioni limitate (mq 60) dell’appartamento.
 
         Inoltre ***, coniuge della titolare della ditta ***, ha dichiarato di non aver mai effettuato alcun trasloco da Leini a S. Giorgio Jonico.
 
         Lo stesso ***, quest’ultimo dipendente della Concessionaria delle Pesa Pubblica di Taranto, hanno concordamente dichiarato, il primo di aver chiesto ed ottenuto, ed il secondo di aver rilasciato fittizie ricevute di pesata.
 
         In realtà i fatti accertati hanno dimostrato chiaramente l’esistenza di un comportamento doloso volto all’acquisizione di un indebito rimborso con conseguente danno erariale.
 
         L’appello va pertanto dichiarato infondato e la richiesta formulata dall’appellante va quindi respinta, perché priva di fondamento giuridico, cosicché le spese legali seguono la soccombenza.
 
P. Q. M.
 
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge l’appello in epigrafe e condanna il Sig. Claudio *** alle spese di giudizio che si liquidano in € 191,06 (Centonovantuno/06).
 
         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2006.
 
L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE
 
F.to M.Teresa ARGANELLI     F.to Nicola         MASTROPASQUA
 
Depositata in Segreteria il 12/6/2006
 
IL DIRIGENTE
 
F.to Dott.ssa Maria FIORAMONTI
 
 

Lazzini Sonia

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