Danno biologico, circolare Inail sull’aumento delle indennità

Redazione 20/05/14
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Lilla Laperuta

Nella circolare 9 maggio 2014, n. 26, diramata dall’istituto Inail, è stato comunicato l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute  a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico, a decorrere dal 2014.

Al riguardo si ricorda che il D.Lgs. 38/2000 (art. 13), ha introdotto, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il riconoscimento del danno biologico, inteso come lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale. Tuttavia la norma non ha stabilito un meccanismo di rivalutazione automatica, su base annua, della Tabella indennizzo danno biologico, approvata con D.M. 12 luglio 2000.
Con il D.M. 14 febbraio 2014 (in attuazione dell’art.1, co. 129 L. 147/2013) si è disposto, a decorrere dal 2014, un aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo suddetta. Per espressa previsione normativa, esso si aggiunge a quello già in precedenza stabilito dell’8,68% e operato, però, solo a favore degli infortuni accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2008 (D.M. 27 marzo 2009)..Tale aumento, rivestendo carattere di straordinarietà e non comportando un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, consente semplicemente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’Istat, intervenuta negli anni 2000-2013.
Quanto all’ambito di applicazione, l’aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’Istituto. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda, invece, gli indennizzi in capitale, l’incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014. Nel caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’aumento non è corrisposto in tale fase istruttoria, ma si applica, in ogni caso, a seguito di accertamento definitivo.

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